Prima magistratura della città erano i due o i quattro giuridici (duumviri, quatuorviri jure dicundo), equivalenti ai consoli di Roma innanzi che avessero divisa l'autorità coi pretori. Annui, soprintendevano all'amministrazione, presedevano il senato municipale, ed esercitavano la giurisdizione entro certi limiti, di là dai quali le cause portavansi al magistrato. Col crescere dell'imperatoria, scemò l'autorità dei corpi municipali; fu tenuto per concessione graziosa quel che era diritto anteriore alla conquista; e i duumviri scaddero fra gl'impiegati inferiori, senza più nè imperio nè potestà nè tribunale. In fine cessarono, e alla curia e all'amministrazione degli affari municipali presedeva il primo decurione (principalis) per tutta la vita o almeno per quindici anni, senza giurisdizione perchè non era un magistrato, ma solo il decano del collegio[83]. Così il despotismo imperiale insinuava le forme monarchiche perfino nella costituzione delle curie.
I Comuni dunque conservavano la sovranità municipale, ma non aveano alcuno schermo costituzionale contro il potere assoluto.
Al vedere l'ordinamento delle curie, ov'è scritto nell'album chiunque abbia capacità e certi possessi, senza privilegi di nascita o limite di numero; ove gli imperatori raccomandano di non sollevare al duumvirato se non grado a grado[84], siccome al sacerdozio; ove la curia stessa prende parte immediata agli affari della città, elegge i magistrati suoi, convoca all'uopo tutti gli abitanti, fa decreti che spedisce direttamente, senza che il prefetto possa altro che accompagnarli d'informazioni, voi credereste aver sottocchi altrettante repubbliche, democratiche affatto, la cui opposizione impedisca o turbi le violenze de' lontani dominatori. Apparenza e null'altro.
Ogn'atto delle curie poteva essere cassato dal principe; il rettore della provincia annullava a volontà l'elezione dei magistrati; quando poi la centralità imperiale spense ogni pubblica vita, l'ordine de' decurioni cadde nell'ultimo avvilimento. Perocchè nella difficoltà di esigere le esorbitanti imposte, gl'imperatori obbligarono i decurioni a riscuoterle, e star garanti di quelle della comunità coi beni e colla persona propria, come pure a rispondere della propria amministrazione, e di quella degli uffiziali dipendenti da essi. Da un debitore del fisco erano abbandonati i campi? la curia era tenuta a pagarne i carichi, trovasse o no a chi venderli. Erano dunque i decurioni ridotti ad agenti gratuiti e vittime del despotismo, e coll'aumentare de' bisogni dell'impero, la carica ne divenne insopportabile; mentre l'assodarsi della monarchia scemava e l'autorità e la riverenza de' municipj. Costantino e i successori suoi, esentando molti dalle cariche municipali, le facevano pesare viepiù sui restanti, e togliendo a molte città i lauti patrimonj per applicarli alle chiese cristiane, resero impossibile il sostenere le spese. Aggiungete che i curiali senza figli poteano disporre solo un quarto de' loro beni, cadendo il resto alla curia; dal municipio non potevano allontanarsi senza permissione del governatore della provincia; sopra di essi pesava la speciale oblazione dell'oro: di modo che trovavansi esposti alle sempre crescenti avidità dell'erario, alle prepotenze dei Barbari che soprarrivavano, all'esecrazione dei cittadini, che li riguardavano come implacabili riscossori.
Bisognò dunque ristorarli di nuovi privilegi: cadendo in miseria, fossero nutriti a spese del municipio; se sani e salvi uscissero dal giro di tutte le cariche municipali, se n'intendessero dispensati per l'avvenire; fossero anche decorati col titolo di conte. Poi s'apposero rimedj agli artifizj onde si declinava questa penosa onorificenza; Trajano proibì di spender denaro per esimersene; ogni figlio di decurione dovesse restar curiale; entrarvi chi acquistasse fino a venticinque jugeri; nessuno potesse vendere il terreno che gli conferiva quell'oneroso diritto; nessuno ottenere uffizio di corte se prima non avesse adempito a que' carichi. Per sottrarsi, il decurione arrolavasi all'esercito? la legge lo strappava agli stendardi; davasi schiavo? la legge il ritornava libero per empiere la curia; gli spurj, gli Ebrei, i nati da padre servo e donna libera, il guerriero vile, il prete scostumato erano condannati a farsi decurioni[85]. Questi erano i padri della patria; questi i puntelli delle municipali franchigie.
L'eccesso dei mali portato dal pervertimento delle curie fece, dopo il 365, introdurre sindaci (defensores), eletti dall'intera città per tutelare i contribuenti contro le pretensioni della curia, e questa contro gli uffiziali dell'impero[86]. Nelle cause criminali istruivano essi il processo, nelle civili giudicavano fino all'ammontare di trecento soldi, e da loro davasi appello ai governatori. Ne crebbe l'importanza quando, più esigendosi dai Comuni, più bisognava a questi concedere; e quando, oppressi i decurioni, non si poteva usufruttare che la plebe. Stranio da prima alla curia, il Difensore finì per diventarne capo: sinchè, cadendo a fasci l'amministrazione, il clero s'insinuò nelle curie, e il vescovo assunse l'uffizio del Difensore.
Nella giurisdizione volontaria alcuni atti solenni dell'antico diritto, come le vindiciæ con tutte le loro applicazioni del manomettere, adottare, emancipare, rimanevano ai magistrati del principe, nè comunicavansi ai municipali. Altri di forma nuova furono introdotti dagli imperatori, quando si cominciò a distendere protocolli d'ogni cosa; e secondo lo statuto di Onorio, gli alti doveansi erigere davanti ad un magistrato o al difensore, a tre principali e ad uno scrivano (exceptor); e consistevano in un dialogo fra il primario attore e il magistrato. I testamenti sarebbero dovuti aprirsi solennemente alla presenza del governatore della provincia; ma per agevolezza alcuna volta si leggevano nella curia.
Le città nostre conservavano l'antico diritto italico, che la giustizia fosse resa dai cittadini stessi, almeno in materia civile e per la prima istanza. Il magistrato istruiva il processo, determinava il principio di diritto applicabile al caso, e rendeva una decisione condizionata: allora un giurato (judex), scelto ciascuna volta e di privata condizione, ponderava il fatto, e lo metteva in relazione col principio dottrinale esibitogli dal magistrato; dal quale accordo usciva il giudizio deliberativo. Quest'ordine di giudizj privati cadde sotto gl'imperatori, come dicemmo, e i magistrati pronunziavano d'alcuni affari senza assistenza di giudici (extraordinariæ cognitiones). La quale procedura straordinaria fu poi da Diocleziano abolita in alcune provincie, in altre dileguò, rimanendo la giurisdizione ai governatori, salvo l'appello.
Il nobile romano continuava a credere abjezione il lordar la mano nelle arti; ancora al tempo di Costantino erano infami coloro che si applicassero a vendere a ritaglio e guadagnare d'industria; Onorio e Teodosio vietarono a' nobili e ricchi il mercatare, come cosa pregiudicevole allo Stato. Ma rivoluzione importantissima, comecchè neppure accennata dalla storia, fu il mutarsi l'industria dagli schiavi ai liberi. Mentre prima ciascun dovizioso teneva in casa chi facesse ogni servizio sì pel suo occorrente, sì per venderne, allora troviamo artigiani indipendenti che lavorano per se stessi e per chi paga; in ciascuna città raccolti in maestranze, le quali molto estese e con ampj privilegi, dapprima servirono di valido sostegno ai municipj, poi dalla fiscalità furono ridotte a nuovo stromento di tirannia e d'oppressura.
I nove collegi d'arti che sussistevano a Roma fin dai tempi di Numa, dovettero esser formati piuttosto per apparato che pei bisogni: ma sotto l'impero crebbero tanto, che Costantino ne distingue trentacinque; cioè, fonditori di metalli, fabbri, lavoratori di ferro, di bronzo, di piombo, d'argento; orefici, giojellieri, doratori, fabbricatori di vetri, di specchi; conciatori, tintori di porpora, tessitori di damaschi, d'altre stoffe operate; folloni, muratori, tagliapietre, lavoratori di marmo, di musaico, d'avorio; terrazzieri, plasticatori, falegnami, marangoni, quei che ornavano le soffitte, carpentieri, vasaj, livellatori dell'acqua, pittori, architetti, intagliatori, scultori, medici, veterinarj[87].