È fenomeno tutto particolare ai Romani questa letteratura legale, che per purità del dire, concisione, chiarezza[187], lucido svolgimento delle intricatissime quistioni, e principalmente per l'analisi severa, rimarrà perpetua meraviglia de' savj e vergogna di que' moderni, nei quali non sai se più incoerenti le ragioni o più barbara la dicitura. Presentata la tesi in termini precisi, quei giureconsulti la svolgono al modo che sogliono i matematici, adoprando a vicenda l'analisi per penetrare nella natura delle cose, la grammatica per ispiegare le voci, la dialettica per acuire la rigorosa interpretazione, la sintesi per valutare l'autorità, non solo d'altri giurisprudenti e degl'imperatori, ma di filosofi, medici, fisici: invece di definizioni, pongono termini di senso certo e tecnico, tali da escludere il dubbio; invece di divisioni puramente da scuola, e di lungagne retoriche, si difilano alla effettiva applicazione; e vi arrivano con tale rapidità, che, per quanto complicatissime sieno le tesi, nessun loro consulto riempie una facciata. Questo li preservò dal guasto che nella letteratura e nella lingua recavano Seneca e i suoi; e come Galileo scriveva con limpida sobrietà fra le petulanti ampolle del Seicento, così la concisa purezza di quei giureconsulti, la semplice dignità, provenienti dal buon senso e dalla gravità, fanno mirabile contrasto coi ventosi traviamenti de' puri letterati, i quali separavano il linguaggio pratico dallo scritto.

Chi si ricorda l'infelicità degli etimologi latini, non avrà meraviglia se in questo fatto anche i giureconsulti nè colsero nè diedero rasente[188]. Di rado criticano la legge, ancor più di rado ne investigano la ragione politica ed economica o, come oggi diremmo, lo spirito; eminentemente pratici, facevano fondamento sopra certi assiomi, dai quali deducevano le conseguenze e le applicavano a casi particolari, senza risalire ai generali principj e al diritto naturale; dialettici robusti, anzichè teorici, s'acchetavano talvolta a ragioni che fanno sorridere[189]: pure vanno qualificati filosofi d'una scienza tutta pratica, e a ragione intitolavansi «sacerdoti che cercano la vera non la simulata filosofia»[190]. S'appoggiarono essi sopra la scuola stoica, austera e castigata ancora, ma già diselvatichita, più tollerante e meno superstiziosa, quale ne' più recenti suoi adepti proclamava il governo della Provvidenza divina, la consanguineità degli uomini tutti, la potenza dell'equità naturale.

Distinsero il diritto in naturale, delle genti, e civile, secondo che traeva i suoi principj dalla natura animale dell'uomo, o dalla razionale di tutti i popoli, o dall'ordine politico di ciascuno: in pratica però intrecciarono il primo col secondo, solo separando il diritto civile e il diritto delle genti, quello applicato ai cittadini soltanto, questo a tutti. Il primo formava parte di quel che anche oggi chiamiamo diritto civile, e regolava i possessi e le prerogative di chi godeva i privilegi di cittadino romano; mentre il gius naturale riconosceva ad ogni individuo la facoltà di soddisfare i bisogni e gl'istinti comuni; il gius delle genti poneva l'uomo in relazione cogli altri uomini non appartenenti al medesimo gremio sociale.

Quest'ultimo era dunque ben altro da quel che noi chiamiamo ora diritto delle genti; sopra il quale anzi, fra tanti lavori giuridici, nessuno ne fecero i Romani, per la ragione che realmente non esisteva, nel senso che noi l'intendiamo. Due popoli, finchè in guerra, si conoscevano unicamente per la forza: solo alle nimicizie dava qualche norma il diritto feciale, stabilendo le cause di romperle e i modi di dichiararle; venuti ad accordi, si regolavano secondo la lettera di questi. Dagli alleati generalmente si esigeva che avessero gli stessi amici e nemici del popolo romano, e che riverissero la maestà di questo[191]: ma la prima condizione li privava del diritto di guerra e pace, e dava ai Romani quella di passarvi coll'esercito, di farvelo mantenere, di chiederne soldati; l'altra attribuiva a Roma la superiorità del patrono sul cliente: perciò i legati investigavano e decidevano nel paese amico, metteansi arbitri nelle querele; il senato, guardiano del diritto, pacificatore universale, dava o toglieva l'immunità, l'indipendenza; e chi resistesse a' suoi ordini, consideravano come irriverente, come un superbo da debellare.

Ma alla natura umana come tale non aveasi riverenza; il forestiero non poteva tampoco possedere, ottener giustizia, entrare in relazioni di proprietà con un cittadino romano; fosse privato o nazione, solo per mezzo d'un patrono o d'un ospite poteva aver sicurezza garantita, e stare in giudizio; finchè non venne stabilito anche un pretore peregrino, che proferiva sopra le liti tra forestieri e cittadini. E nel discutere e risolvere i litigi dei tanti stranieri accorrenti a Roma, si compararono le differenti legislazioni; e que' principj che trovavansi comuni a tutte, compresero essere insiti alla natura umana e ne dedussero un diritto, proprio di tutte le nazioni civili.

Gli editti pretorj essendosi estesi con successive aggiunte, sentivasi il bisogno di raccorli, ordinarli, armonizzarli. Ofilio, contemporaneo di Cicerone, pel primo gli avea radunati: più famosa opera prestò Salvio Giuliano (t. iii, p. 246), che scelse i migliori e più opportuni, per ordine di Adriano imperatore; il quale nel 131 fece dal senato approvare quella compilazione (Editto Perpetuo), forse allorchè istituì i quattro giuridici per l'Italia. Se con ciò abbia tolto ai pretori la facoltà legislativa di modificare l'editto, non è certo[192]. In questo lavoro, che servì di testo ai legisti, Giuliano non introdusse nuovi principj, pure cambiò il diritto coll'eliminarne ciò che più non confacevasi al tempo. Molti lo tolsero a commentare, incominciando Giuliano stesso; indi Pomponio ed Ulpiano in ottantatre libri, Paolo in ottanta, Furio Antico in cinque, e Saturnino e Gajo; oltre i moderni che tentarono rintegrarlo.

L'effetto di questa buona istituzione che fissava norme comuni al governo dell'impero, incagliossi in due altre: la prima fu l'autorità concessa alle risposte dei prudenti; l'altra le costituzioni imperiali.

Anticamente qualunque pratico di leggi rispondeva ai consulenti, senza bisogno di licenza; ma Augusto, accorgendosi quanto la loro autorità varrebbe a introdurre principj nuovi, conforme alla nuova amministrazione, prescelse taluni, le cui risposte si considerassero come date dall'imperatore stesso. Fu dunque un privilegio la dignità de' giureconsulti, i quali esponevano gli avvisi loro; se unanimi, acquistavano forza di legge; in caso di disparere, il magistrato decideva: modo opportunissimo a togliere di mezzo le discussioni di diritto, che poco s'acconciano colle monarchie. Per un rescritto d'Adriano tale privilegio restava comune ai giureconsulti classici, senza bisogno di particolare domanda[193].

Il cambiamento di costituzione avea introdotto una nuova fonte di diritto. Dapprima non v'avea che leggi e editti; pochi senatoconsulti ci restano dei tempi repubblicani[194], perchè il senato, assorto dalla politica, del diritto civile abbandonava la cura ai tribuni; ma venuti gl'imperatori, su questo concentrò l'attenzione, esclusa dalla politica. Intanto la rivoluzione morale e la economica s'andavano compiendo; la nuova religione aveva insegnato un'eguaglianza ed una libertà che rinnegavano gli inveterati privilegi; l'astuta cupidigia, sottentrata all'energia ed alla politica ambizione, esigeva leggi meglio combinate per mettere barriera all'egoismo crescente. Più non bastando pertanto la tradizione avita, gl'imperatori si trovavano costretti intervenire ogni tratto, moltiplicando le costituzioni; e fu istituito che gli atti loro avessero forza di legge. Di questi alcuni introducevano veramente un nuovo diritto (mandata, edicta); altri non facevano che chiarire o applicare il già esistente (rescripta, epistolæ, decreta, interlocutiones): compilati dai migliori giureconsulti, erano avuti in molta stima, massime quanto all'applicazione del diritto[195]. Aggiungansi le sanzioni o formole prammatiche, rescritti imperiali pel governo delle provincie, diretti ad università o ai governatori come ordinanze speciali sull'esecuzione di leggi.

Sul fine dunque dell'impero, fonti del diritto si riguardavano, per la teorica, le XII Tavole, i primitivi plebisciti, i consulti del senato, gli editti dei magistrati, le consuetudini non iscritte: ma nell'uso non cadevano se non gli scritti dei giureconsulti classici e le costituzioni imperiali.