De' giureconsulti i più si attennero all'ordine pratico, quello cioè dell'Editto Perpetuo[196]; sebbene alcuni seguissero classificazioni filosofiche, come fecero Gajo ed Ulpiano, che distinsero i diritti spettanti alle persone, alle cose, alle azioni. Quel che oggi a noi pare di tanto rilievo, la determinazione storica delle leggi, è da essi negletta, se non venga assolutamente necessaria per comprendere il diritto: più volentieri fermansi a svolgere l'origine delle opinioni de' giureconsulti, e i principj da essi introdotti[197].

Per quanto concordi nel fondo, i giureconsulti formarono delle scuole, che poi vennero a conflitto, come succede ogniqualvolta il ragionamento si applichi a discussione. Già ai tempi d'Augusto contrastavansi Antistio Labeone e Atejo Capitone; il primo fedele agli antichi privilegi, l'altro ligio all'imperatore; questo sottomettendo l'intima essenza del diritto all'indipendente esame della ragione, desideroso dei progressivi perfezionamenti; quello attaccato al positivo, alla lettera, alle dottrine tradizionali; rappresentanti insomma della più generale divisione fra le dottrine, quella del progresso e quella della conservazione[198]. I giureconsulti poi si spartirono: gli uni denominati Sabiniani in grazia di Sabino scolaro di Capitone, gli altri Proculejani da Proculo scolaro di Labeone, che propendeva a una trattazione più filosofica e storica del diritto, e a dar regole generali all'ermeneutica giuridica. Poi nuove scuole sorsero, distinte fra sè o pel metodo, o pel punto di partenza, o pel fondo della loro discussione; quali preferendo lo stretto diritto, quali il diritto equo, quali i principii teorici, quali l'espression della legge, finchè si avvicinarono nella convinzione che il gius positivo non può perfezionarsi meglio che coll'unire i metodi diversi.

I libri dei giureconsulti esercitarono maravigliosa efficacia sull'avvenire, perciocchè in parte chiarirono il diritto, e furono posti a contributo da Giustiniano[199], altri pervennero fino a noi, istruzione e guida, e talvolta impaccio ai giurisperiti ed ai legislatori, e per lungo tempo legge comune negli Stati moderni. Lungo sarebbe il dire di tutti quelli che acquistarono nome in sì importante scienza, la cui storia fu descritta da Sesto Pomponio romano, insigne giureconsulto, in un frammento, prezioso malgrado alquanti errori di fatto[200]. Lo pareggia Salvio Giuliano testè citato, probabilmente milanese, che viveva ancora sotto Antonino Pio; sostenne cariche eminenti; oltre compilare l'Editto Perpetuo, scrisse novanta libri di Digesti, di cui nelle Pandette si conservarono frammenti.

Nei settant'anni fra Antonino e Alessandro Severo furono compilate le Istituzioni di Gajo in quattro libri, di Fiorentino in dodici, di Callistrato in tre, di Paolo e d'Ulpiano in due, di Marciano in sedici. Tutte si smarrirono, eccetto quelle di Gajo Tazio romano, rimaste ignote fino al 1816, cominciate sotto Antonino, finite sotto Marc'Aurelio, e formano il fondo di quelle di Giustiniano[201]. Erano destinate ad insegnare il diritto, e sono l'opera che, a malgrado delle troppe lacune, più particolarmente c'informa del diritto classico, ed anche de' costumi, delle istituzioni, della società pubblica e della privata; onde la loro scoperta fu per la scienza storica del diritto romano un acquisto, qual non toccò a verun'altra parte analoga delle cognizioni umane, improvvisamente aprendo una delle migliori fonti, inesplorata fin allora.

Seguirono altri giureconsulti, finchè arrivano i più celebri, e principe fra essi Emilio Papipiano fenicio, prefetto al pretorio e presidente al consiglio privato di Settimio Severo, mandato a morte da Caracalla perchè non volle giustificarne il fratricidio. Giulio Paolo padovano e Domizio Ulpiano fenicio, assessori suoi nel consiglio di Stato, composero moltissime opere, tanto accreditate che gli estratti d'Ulpiano formano un terzo delle Pandette, un sesto quelli di Paolo; anzi può dirsi che fondo di quelle sieno i loro commenti sull'Editto Perpetuo. Di settantotto opere di Paolo trovasi cenno nel Digesto; oltre i cinque libri di Receptæ Sententiæ, che contengono tutti i principi giuridici non contestati, disposti coll'ordine dell'Editto Perpetuo. A volta a volta pecca d'oscurità; mentre preciso e chiaro procede Ulpiano, quantunque molti solecismi semitici rivelino la sua origine.

Le opere de' giurisperiti, dotate d'autorità giuridica, formavano un'intera biblioteca; sicchè era da pochi l'averne copia, e da pochissimi lo studiarne gl'intendimenti: poi qualora uno dissonasse dall'altro, a quale appigliarsi? Convenne dunque gl'imperatori designassero quali preferire; e prima Costantino autorò gli scritti di Paolo, e specialmente le Receptæ Sententiæ, abolendo le note di Ulpiano e Paolo sopra Papiniano[202]; poi Valentiniano III determinò quali costituzioni imperiali e quai rescritti potessero allegarsi, quali tenersi per leggi comuni, eccettuando i rescritti per negozj particolari, od estorti dai litiganti in opposizione alle leggi. Quanto al modo di valersi de' giureconsulti, attribuì vigore legislativo a Papiniano, Paolo, Gajo, Ulpiano, Modestino; ove discordassero, valeva l'opinione dei più; ove pari, quella di Papiniano; e s'egli non parlava, decidesse la prudenza del giudice. Singolare e veramente unico tribunale, in cui l'imperatore, per isgravarsi del rendere egli stesso il diritto, lo restringeva a citazioni.

Al consiglio de' classici giureconsulti, fioriti da Augusto fino a Caracalla, vanno attribuite le più savie, precise e circostanziate disposizioni intorno ai diritti reali ed alla famiglia, ed altri veri miglioramenti indotti nella legislazione; merito in parte alla natura della nuova costituzione, nella quale l'imperatore non era inceppato dai privilegi d'alcun corpo, e i cittadini, distolti dalla vita politica, ne cercavano un compenso dall'ottenere la massima indipendenza civile; in parte maggiore alle nuove dottrine che i Galilei opponevano alle superbe ed inumane delle scuole antiche. L'efficacia dello stoicismo, modificato dal cristianesimo, si sente in essi quando Fiorentino insegna che la schiavitù è un'istituzione del diritto delle genti contro natura, e che natura stabilì una specie di parentela fra gli uomini; e Ulpiano, che tutti gli uomini quanto al diritto naturale sono eguali e nascono liberi[203]. Ma que' giurisprudenti teneano ai pregiudizj dei tempi pagani, allorchè non eransi ancora introdotte tante alterazioni rispetto alle persone, ai legati, alle obbligazioni, alle forme, alla procedura. I giudici dunque si trovavano strascinati due secoli addietro, e incatenato il diritto alla latina pertinacia e a idee formaliste, di cui i precedenti imperatori si erano affaticati a spastojarlo.

Anche ridotta la giurisprudenza a quella meccanica applicazione, e malgrado le scuole all'uopo istituite, ogni giorno cresceva la difficoltà d'intendere gli scrittori; sempre nuove complicazioni recavano gl'incessanti rescritti degli imperatori, massime di Costantino, venuto a compiere ed attestare la nuova rivoluzione. Come doveva riuscir lungo lo studiare, imbarazzante l'applicare tante leggi, spesso abrogate e derogate! come avvilupparsi la giustizia in un labirinto, ove non era avviata da canoni prefissi! Unico rimedio sentivasi il raccogliere i decreti e le sentenze ancora vigenti, disporle sistematicamente, formare insomma un codice.

Già temendo che Costantino, per favorire alla religione adottata, non disperdesse le leggi de' suoi antecessori, due giureconsulti aveano unito quelle pubblicatesi da Adriano a Diocleziano, formandone i codici, che dagli autori trassero nome di Gregoriano ed Ermogeniano: impresa d'autorità privata, opportuna ma non legale. Teodosio il Giovane eternò la propria memoria con un divisamente degno de' Cesari più illustri, quale fu la prima raccolta autentica delle costituzioni romane. Con solenne editto elesse otto personaggi di grande scienza e dignità, i quali la compilassero sulle norme ivi prefisse; radunate le leggi, si disputerebbe della loro convenienza, per formarne un codice espresso con semplicità; si tralasciassero le costituzioni degli antecessori di Costantino, registrate nei codici di Gregorio ed Ermogene, attesochè quell'imperatore, coll'abolire le formole e solennità antiche, aveva mutato faccia alla giurisprudenza, e quindi messe fuori d'uso gran parte delle istituzioni precedenti. L'opera fra tre anni fu ridotta a compimento in sedici libri, di cui i primi cinque concernono il diritto civile, gli altri il pubblico e le cose della religione; e nel 438 fu promulgata in ambi gl'imperi, acciocchè avesse preminenza sopra ogni altra legge[204].

Compilato a precipizio in tempi di scadente letteratura e fra gli sgomenti de' Barbari, il codice Teodosiano riuscì deteriore; limitandosi alle leggi posteriori a Costantino, cioè fatte sol dove tacessero le antecedenti, ne tralascia d'importanti, mentre ne inserisce alcune d'interesse affatto parziale; vane repliche, errori di data e di soscrizione, mutilazioni di leggi, irragionevole partimento disabbelliscono quel lavoro; per renderli concisi, oscuraronsi alcuni testi; talvolta le rubriche sono più particolari che il testo, talaltra affatto dissone da questo; benchè l'imperatore esigesse perfetta ortodossia, vi s'insinuarono leggi favorevoli all'aruspicina; del divino Giuliano è riferita la costituzione dove ai violatori de' sepolcri minaccia l'ira degli Dei Mani; il privilegio antico, che reclama la libertà del divorzio e del concubinato, attaccasi alle leggi Papia ed altre, posteriori al trionfo dell'equità. Insomma, piuttosto che un concetto creatore, vi si scorge una fatica da compilatori: eppure, a tacer la scienza legale, non v'è libro che meglio conduca alla cognizione di quel secolo, e principalmente della lotta estrema del privilegio patrizio e nazionale coll'equità universale. Perocchè, da sì varie fonti emanata, la giurisprudenza romana non poteva armonizzarsi in un bell'insieme; gli elementi eterogenei, venuti a transazione faticosa dopo lotte ostinate, ancor si discernono; fino i più arditi giureconsulti si acconciano alla patria ed al tempo: sol quando, caduto l'impero romano, restò dominante il cristianesimo, che dava vinta la causa all'equità, un più compito lavoro potè eseguirsi dall'imperatore Giustiniano.