Quest'impresa appartiene all'impero d'Oriente, e all'età in cui l'Italia era occupata dai Barbari; sicchè noi ci limiteremo a dire come il dotto Triboniano e i collaboratori a ciò eletti cominciarono dal raccogliere tutte le leggi, ordini, rescritti degl'imperatori, cristiani fossero o gentili; e disponendoli secondo l'Editto Perpetuo, formarono il Codice giustinianeo, decretato il 528.
Non potendo un codice abbracciare tutti i casi e sminuzzarsi sopra ciascun accidente, occorreva di ricorrere alle opere de' giureconsulti per le spiegazioni e l'applicazione particolare. Ma poichè quella moltiplicità di responsi chiedeva lunghissimi studj, e spesso le sentenze erano irreconciliabili, si pensò estrarre da essi i più importanti teoremi di ragion civile. Duemila volumi si spogliarono a tal uopo, riducendoli in uno, ove in sette parti di cinquanta libri, sotto quattrocenventidue titoli, si trovarono classificate novemila cenventitre leggi, portanti ciascuna il nome di chi l'aveva emanata: nè i compilatori ci lasciarono ignorare quanta fatica sostenessero per aver ridotti a cencinquantamila i tre milioni di versi o, vogliam dire, sentenze de' loro autori. L'opera, pubblicata nel dicembre 533, fu intitolata Pandette[205], perchè abbracciava intera la giurisprudenza romana, o Digesto, perchè esse leggi v'erano classate con metodo: e quantunque le decisioni di casi particolari trascendano d'assai la vera legislazione, pure questo è l'unico codice compiuto che i Romani abbiano posseduto dopo le XII Tavole.
Perdettero allora la giuridica autorità le decisioni de' prudenti, che non fossero ammesse nelle Pandette; la qual cosa fece trascurar le fonti, e smarrirsi così le XII Tavole, l'Editto pretorio, il papipiano, l'ulpiano e quegli altri che tanto or verrebbero destri per chiarire assai punti oscuri nella scienza del diritto. Neppur tutte le ammesse valsero per legge; ma le decisioni ed interpretazioni si considerarono come tali e nulla più. Ai copisti fu vietato lo scriverle con abbreviazioni, ed agli interpreti il commentarle altrimenti che parola per parola.
In acconcio della gioventù, Giustiniano commise a Triboniano, Doroteo e Teofilo, consultando i compendj degli antichi giuristi, e principalmente quello di Gajo, componessero un corso d'Istituzioni in quattro libri: il primo che tratta delle persone, il secondo delle cose, il terzo delle azioni, il quarto delle ingiurie private, coronandoli cogli elementi criminali. Come il Digesto, e quasi al tempo stesso, ottennero forza di legge; e benchè al bello stile de' giureconsulti classici e al romano spirito di questi si mescolassero parole barbare e idee servili, di immenso prezzo riesce quell'opera vuoi per la storia, vuoi per la intelligenza del diritto.
Ma poichè tra il fare comparvero soluzioni e pareri contraddittorj, fu duopo ricorrere all'oracolo sovrano, che pronunziò cinquanta decisioni. Giustiniano le volle innestate ai luoghi convenienti nel Codice, onde nel novembre 534 ne fece una seconda edizione (Prælectio repetita), che sola a noi pervenne, in dodici libri di settecentosettantasei titoli, contenente costituzioni di cinquantaquattro imperatori da Adriano in giù. Poi forse ducento nuove costituzioni portò Giustiniano, che furon dette Novelle, e che i glossatori raccolsero in gran parte, e con poche altre di successivi imperatori distribuirono in nove collezioni.
Molta confusione giuridica e morale derivò dallo sbranare lo studio della giurisprudenza in modo, che da un lato si accumulassero le opinioni dei legisti, originate talvolta da particolari circostanze de' consulenti; dall'altro le decisioni imperiali, autorevoli per l'origine; inoltre quelle prime compendiare, mutilare, disgiungere dalle antecedenti, lasciandole così oscure ed ambigue, eppure da concepimenti privati elevarle a dignità legislativa; nelle altre insinuar quelle dettate da spirito diverso, e fin ostile. Non che s'ardisse ad una legislazione nuova e originale, Giustiniano veruna fondamentale istituzione non introdusse, nè tampoco seppe ridurre d'accordo le contraddittorie che regolano le sociali e le domestiche relazioni dei Romani. Suggerite da accidentali bisogni, e spesso varie d'intento secondo il magistrato popolare o patrizio, conservatore o progressivo che le avea pronunziate, cozzano fra sè: quelle da lui promulgate contraffanno sovente alle consuetudini[206] e al diritto antico, ch'egli non osa annichilare secondo avrebbe chiesto la mutata condizione del mondo: nè seppe sinteticamente raccogliere i frutti della sperienza pubblica e privata, in un accordo robusto che veramente meritasse nome di legge, come avviene ne' codici moderni.
Se non che a sgravio de' compilatori vuolsi riflettere ch'essi non si dirigevano a scientifico intento, ma puramente alla pratica: e in ciò ben riuscirono; e quantunque obbligati ad indagar le fonti in una letteratura straniera all'Oriente dov'essi viveano, nella scelta procedettero così accorti, da rimanere anch'oggi la più fedele espressione dello spirito del diritto romano.
Sotto tale aspetto, e perchè formato sopra lavori del tempo che descriviamo, noi discorriamo qui del Corpo del diritto civile, e non sarà discaro che con esso c'indugiamo attorno a quella legislazione che tanta efficacia esercitò sulle successive, e al progredir suo man mano che abbracciava maggior numero d'uomini, finchè a tutti si estese col cristianesimo.
Tre cose son nostre, la libertà, la città, la famiglia, dice Paolo: e la testa (caput) d'un cittadino era appunto costituita da queste tre qualità, protette dal gius civile. La libertà s'acquista per nascita o per manumessione, si perde per condanna giudiziaria o per prigionia: giacchè talmente riconosciuto era il diritto della forza, che il Romano caduto prigioniero di stranieri, foss'anche un console come Regolo, perdea la qualità di cittadino e d'uomo; era riscattato da un Romano? restava servo di questo, finchè non se ne fosse ricompro. La cittadinanza acquistavasi per nascita, per naturalizzazione, per affrancazione: perdeasi per la relegazione o la deportazione, o pel naturalizzarsi in uno Stato forestiero, cioè che non avesse il diritto di cittadinanza, quantunque appartenesse all'impero.
A noi, avvezzi a vedere tutte le parti d'uno Stato sottostare alle medesime leggi, è difficile comprendere la diversità de' legami che univano a Roma i vinti e gli aggregati: ma il nuovo codice portando in fronte Nel nome del signor nostro Gesù Cristo, il diritto veniva essenzialmente mutato da una religione che, al contrario delle dottrine uscite dai santuarj d'Etruria e di Grecia, proclamava esser gli uomini eguali; non la forza, ma ragione e carità aver a dirigere il mondo; e sommo rispetto doversi a ciascuno, non perchè cittadino, ma perchè uomo. Ne conseguì che il diritto delle genti prevalesse affatto sopra quello de' Quiriti.