Tale lotta noi seguimmo già ne' politici ordinamenti, nelle leggi sui debitori, nelle successive acquisizioni del tribunato. Anche delle relazioni fra patroni e clienti, liberi e schiavi, ingenui e liberti, cittadini e provinciali, a lungo abbiamo e ripetutamente divisato. Qui cercheremo il progredire dell'equità in quella ch'è fondamento della civile convivenza, la famiglia romana. Questa anche nell'ordine privato non era naturale, ma creazione del diritto civile, abbracciando tutte le persone discendenti per maschi da un autore comune, ovvero entrati in essa per adozione o per manucapione. La donna è moglie pel marito, è madre pei figliuoli, ma non rimane compresa nella famiglia pel solo fatto del matrimonio; vi dà dei figliuoli, ma non è di loro famiglia. I figliuoli stessi possono esserne stranieri, mentre ne fanno parte straniere persone; attesochè fondamento non ne è il matrimonio, come da noi, bensì la potestà. Il padre è re in casa; nella propria persona assorbisce quella della moglie, dei figli, dei discendenti; giudica fin della loro vita. Ordinamento tirannico al modo orientale, vigorosissimo a conservar le case e la disciplina, restringendo i diritti domestici e di successione ad una parentela meramente civile (agnatio).

La favola primitiva di Roma atteggiava fanciulle sabine di buona casa, rapite dai grossolani masnadieri di Romolo, i quali redimono il rapimento col rispetto, e ad istanza di esse si rappacificano coi Sabini; nel trattato si obbligano a non costringerle mai a girar la macine o preparare il pranzo, ma solo a filar lana. Per legge le donne non potevano esser tradotte al giudice degli omicidj, reputandole incapaci di tal delitto[207]; duranti le feste a loro onore, gli uomini doveano cedere ad esse il passo. Malgrado questo rispetto, che le differenzia dalle orientali, pesava sopra di esse la rigidezza della potestà domestica.

I patrizj conoscono soltanto le giuste nozze, contratto d'impreteribile solennità, pel quale la matrona diviene parte della famiglia (materfamilias), e mediante la formalità della confarreazione, o una compra (coemptio), o l'usucapione, è ridotta in assoluta dipendenza dalla maestà del marito (in manum convenit), a segno che nulla possiede in proprio, può da quello esser venduta, giudicata, fin messa a morte per deliberazione presa coi parenti[208]. Al contrario nel matrimonio plebeo la moglie (uxor), non che diventi schiava allo sposo, serba il godimento de' proprj beni, e può fino convenir il marito in giudizio. La seconda forma prese col tempo vigore ed estensione, mentre invecchiò l'altra.

Pertanto, invece d'entrare nella famiglia del marito, le matrone rimanevano spesso in quella del padre, indipendenti da quello: vivo lui, doveano aver un assegno per le spese di casa; morto, ne ereditavano i beni, in solo usufrutto è vero, ma pure amministrandoli a voglia, senza dipendere dal marito. Ne derivava alla donna un'aria d'eguaglianza e talora di superiorità; il marito, per ottenerne prestiti, dovea farle delle concessioni[209], oppure essa armavasi dei titoli di creditrice. I comici, non meno del censore Catone, schernivano cotesta indipendenza, causata dalla dote: eppure essa avviava la donna all'emancipazione.

Al tempo di Teodosio e Valentiniano trovansi le donazioni avanti nozze, ma come istituzione già consueta. Furono introdotte quale un compenso della dote, e stipulavansi prima, atteso che le donazioni tra marito e moglie erano nulle. Tale donativo rimaneva immune dall'azione de' creditori, e se il marito fosse insolvibile, la donna aveva un'azione personale ed anche reale per farselo attribuire. La sorte di lei e de' figli era dunque assicurata dalla dote e dal dono antenuziale. Cessando il matrimonio, il marito ripigliava su questi la pienezza de' diritti, come anche per colpe della moglie determinate dalla legge. In caso di sopravivenza, ella avea diritto ad una porzione. Così via via s'accostava la donna a quella libertà che poi ottenne piena col cristianesimo, e che la sottrasse all'assoluta potestà maritale, facendola consorte, non serva, dandole l'uguaglianza legittima, conservandole la padronanza ne' suoi beni, ed obbligando il marito ad una donazione per nozze, equivalente alla dote ricevuta[210].

Da principio non dovea confondersi un ordine coll'altro: dappoi, per la legge Canuleja del 445 avanti Cristo, i plebej possono unirsi in matrimonio con patrizj: poi, per la Papia Poppea del 9 dopo Cristo, l'ingenuo può mescolarsi al liberto: infine, al tempo di Giustiniano, il sangue senatorio potè innestarsi con quello della liberta e della prostituta senza avvilirsi.

Anticamente la madre rimaneva esclusa dall'eredità legittima del marito, e solo se cadesse in miseria, ne riceveva una parte[211]; se il marito le lasciasse ogni aver suo, non ne toccava che un decimo; e nessun dono poteva accettarne. Ma le leggi Giulia e Papia Poppea le attribuirono un decimo dell'eredità del marito se avesse un figlio, un terzo se tre, volendo in ogni modo favorire la moltiplicazione della prole: a questo intento, la madre potea col marito ereditare da uno straniero.

Nemmeno dai figli redava in origine la madre, nè essi da lei: ma al tempo di Claudio, essendo morti tre figlioletti, unica delizia della genitrice, l'imperatore ne fu commosso, e lei dichiarò erede universale. L'eccezione divenne regola, e l'affezione un titolo; e sotto Adriano e Marc'Aurelio, i senatoconsulti Tertulliano ed Orfiziano assegnarono alla madre una porzione legittima ed eguale alla paterna nell'eredità de' figli, come a questi nella materna eredità.

Anche dalla perpetua tutela s'emancipò allora la madre, perocchè un senatoconsulto, imperante Claudio, proferì che l'ingenua la quale avesse tre figli, o la liberta la quale n'avesse quattro, per questo solo fatto rimarrebbero dispensate dalla tutela dell'agnato: la tutela stessa del padre fu poi ristretta alla minore età. Sopraviveva, gli è vero, la tutela atiliana, per cui una donna non poteva stare in giudizio o far contratti senza un curatore[212]; ma col dare a lei i diritti di tutrice venivasi a eluder quella, e mostrarne l'assurdità. In fatto dapprima si permise alla donna di sceglier essa medesima il tutore: ma divenuta questa tutela o inutile o viziosa, fosse di scelta loro od imposta dalla legge (ottativa o dativa), Costantino la abolì riconoscendo alle donne diritti eguali all'uomo, e Giustiniano cassò dal suo codice tutto quanto rammentasse le antiche restrizioni, e decretò alla madre o all'avola la tutela legale di pien diritto[213]. Merito ancora del cristianesimo, che nella vita attiva diede alle donne una posizione quale non aveano mai avuta sotto il patriziato romano, e che esse eransi meritata col loro zelo alle conversioni, coll'eroismo al martirio e alla carità[214].

Le seconde nozze erano state incoraggiate dai primi imperatori; nè il cristianesimo le riprovò, quantunque paressero indizio di debolezza. Gl'imperatori cristiani provvidero che l'interesse de' figliuoli non restasse deteriorato quando il padre o la madre passavano ad altro letto[215].