La donna, ond'essere romanamente considerata moglie, bisognava fosse di classe conveniente, ed entrasse in casa colle richieste formalità, coi riti sacri e cogli Dei penati; diversamente era concubina, non partecipe all'acqua, al fuoco, al culto interiore: matrimonio inferiore, sprovvisto di solennità, solubile, eppur regolato dal diritto naturale, e che serviva a coprire unioni libere ma non viziose di chi non voleva gli eccessivi legami del matrimonio legale, o sposava liberte; i figli consideravansi naturali, e non aveano i diritti de' legittimi verso il padre, bensì verso la madre. Gl'imperatori cristiani non osarono batter di fronte questa consuetudine[216]; solo provvidero meglio alla legittimazione. Leone il Filosofo abolì poi il concubinato in Oriente: in Europa si protrasse fin dopo il Mille.
Esercitando il diritto suo sopra il matrimonio quale sacramento, la Chiesa vi pose ordinamenti, e tolse di guardarlo come semplice contratto d'interesse e di piacere. Meglio fu tutelata la libertà della donna nella scelta dello sposo[217], tanto più da che contro la violenza offriva rifugio la verginità onorata e sacra.
Le nozze romane non s'intendevano giuste se non vi consentissero e i contraenti e quelli in cui potestà erano: che se padre e madre negassero il consenso senza motivi, il governatore della provincia poteva concederlo, e prefiggere la dote. Perchè i riguardi non impacciassero la volontà, nessun magistrato doveva contrar parentela nella provincia che reggeva; e se vi facesse sponsali, era in arbitrio della donna lo scioglierli, uscito ch'egli fosse d'autorità. Nè il tutore potea farsi sposa o nuora la pupilla. Incestuosi guardavansi i maritaggi tra genitori e figli anche adottivi, tra fratelli e sorelle. Restavano sciolti quando il marito cadesse schiavo o prigioniero, o per cinque anni non se ne avesse contezza.
La Chiesa, volendo purificare tutte le relazioni civili e sottoporle a norme spirituali, crebbe gl'impedimenti, e chiamò impedienti gli uni, pubblici o dirimenti gli altri[218]. Dovendo i Cristiani vivere in legame di carità e in unione di credenza e di pratiche, bisognò proteggere i costumi con maggiori divieti, e insieme propagare a lontane famiglie que' vincoli di benevolenza che già esistono tra parenti: furono quindi proibiti i matrimonj tra figli di fratelli, sotto l'esorbitante pena del fuoco e la confisca de' beni; ed anche lo sposar nipoti nè cognate[219]. Facevano impedimento l'adulterio e il ratto; e come nel diritto romano era d'ostacolo l'adozione, così nel diritto canonico la parentela spirituale. I santi Padri ebbero sempre come pericolosi i matrimonj con infedeli: sotto il qual nome le leggi civili intesero poi soltanto gli Ebrei, giacchè i Pagani sempre più scomparivano; più tardi furono vietate le nozze anche con eretici.
Per simboli antichi il matrimonio dovea simulare una violenza, e la sposa essere fra i pianti divelta dalle braccia materne per passare in quelle del marito. Cinque tede di pino ed una di biancospino; i capelli della ragazza divisi sulla fronte col ferro d'una lancia; le monete ch'essa dava allo sposo; l'invocato nome di Talasso; l'ungere il chiavistello della porta maritale, e varcarne la soglia a braccia d'amici per non incespicare; la focaccia di farina, sale e acqua, ed altri riti antichi, avevano perduto significazione, fin per gli eruditi. Però gli sponsali non andavano senza solennità; e il fidanzato dava alla sposa un anello, ponendoglielo sul quarto dito, che (tradizione egizia, non ancora spenta fra il vulgo) credeasi comunicare per un nervo sottilissimo col cuore. Il cristianesimo semplificò questi riti: ma fin dai primi tempi si esigeva che gli sposi dichiarassero al vescovo l'intenzione di contrar nozze, cerimonia surrogata alle sponsalizie del diritto civile[220]; e gl'imperatori resero obbligatorio tale atto. Generalmente si dava la benedizione; ma solo nell'VIII o IX secolo fu dall'autorità reputata necessaria a render valido il matrimonio; nel diritto canonico non si tenne mai per indispensabile[221].
Sotto la legge Papia il matrimonio si provava per semplice presunzione, e, come ogni altro diritto, per l'uso e il possesso; nè occorreano magistrati per sancirlo, quasi il legislatore avesse sdegnato d'intervenire ad autenticare un obbligo, che ciascuna delle parti potea rescindere a talento. Nasceano dissapori in famiglia? se non fossero tolti da preghiere sporte alla dea Viriplaca, o dal pranzo che imbandivasi il 19 febbrajo (charistia), si consentiva il divorzio, non altro esigendosi se non che uno dei conjugi mandasse all'altro il libello, in presenza di sette cittadini. Elevato il matrimonio a dignità di sacramento, dalle leggi fu derogata la facilità procellosa de' divorzj, e specificatene le cause. La donna poteva separarsi dal marito se omicida, avvelenatore, sacrilego, impotente, o per lunga assenza e professione monastica; in ogni altro caso ella era rimandata spoglia d'ogni ricchezza ed ornamento: ma poteva far esigliare, e trarre a sè gli averi di quella che il marito introducesse nel suo talamo. La Chiesa non permise mai il divorzio nel senso civile; che se gli sposi separavansi, non poteano contrarre altri nodi[222].
Del passo medesimo si addolcì la paterna assolutezza, non derivante dal sangue, ma dalle formole delle giuste nozze, e dalla finzione civile dell'adozione e dell'arrogazione. Era essa illimitata, sin a poter esporre o diseredare i figliuoli, i quali, sebbene fossero indipendenti pel diritto civile, e votassero nella tribù e nella classe del padre, pel diritto privato restavano non soltanto soggetti, ma in proprietà del genitore, per qualunque età o grado o magistratura avessero, salvo se fossero emancipati con finta vendita. Questa faceasi dal genitore a persona terza, la quale gli dava a peso il denaro convenuto, ripetendo l'atto tre volte, giacchè per altrettante la legge permetteva al padre di vendere il figlio; dopo di che il compratore lo menava ad un crocevia, e gli dicea: — Va dove t'aggrada». Chi non avesse figli poteva adottarne o arrogarne, col che su loro acquistava diritti e doveri di padre, e tramandava ad essi il nome e i beni; mezzo di perpetuar le famiglie, che nell'aristocrazia sono il tutto.
Dalla centralità del potere imperiale discordava quella giurisdizione privata de' padri; e il contrasto che la nuova generazione convertita aveva esercitato verso la vecchia pertinace, invogliava a porre limiti alla potestà patria, da carnale mutata in spirituale. Costantino lo fece; tanto che il padre rimase capo rispettato della sua discendenza, arbitro di diseredare, d'infliggere correzioni moderate, di dettare al magistrato la sentenza severa che fosse reclamata dalla disciplina domestica: ma ai genitori micidiali de' proprj figli fu applicata la pena dell'omicidio[223].
Ai pupilli non ancora puberi, vale a dire ai maschi prima dei quattordici anni, e alle fanciulle prima dei dodici, che perdessero il padre, si destinava un tutore fra' più prossimi parenti paterni; e sin a Claudio non era questo obbligato a veruna cauzione. Fatti puberi, gli orfani non potevano disporre de' proprj beni avanti la maggiore età, vale a dire a venticinque anni, se non consenziente un curatore, destinato dal prefetto della provincia.
Ogni guadagno del figliofamiglia apparteneva al padre. Se vivesse a parte e con mestiere differente, il padre gli abbandonava il peculio, in modo che potesse disporne, non però alienarlo a titolo gratuito, nè legarlo in testamento. Dopo Augusto, per equità si permise ai figliuoli di disporre di ciò che avessero guadagnato militando (peculium castrense): sotto Costantino vi si assimilarono i beni acquistati in uffizj civili ed ecclesiastici (peculium quasi-castrense) o per dote: infine il padre non restò erede del figlio ab-intestato, se non in una parte legittima; de' beni della moglie non gli rimase che l'usufrutto, spettandone la proprietà ai figliuoli. Gran progresso alla indipendenza di questi e al loro valor civile in una società che fin allora gli avea tenuti soggetti. Generalizzando poi quel concetto, e depurandolo dalle viete mescolanze, Giustiniano attribuì al figlio la proprietà di quanto entrava nel suo peculio avventizio[224]: del che s'applaudisce egli a nome dell'umanità, e avrebbe potuto dire, a gloria del cristianesimo.