Sfasciasi dunque la famiglia legale per dar luogo al diritto umano; la gentilità cade in dimenticanza, e così il nesso e l'addizione dell'uomo libero; la mano e il mancipio non sopravanzano che come finzioni, onde eludere certi rigori dell'antico diritto. Il figliofamigiia ottiene una capacità, uno stato, poi una proprietà; il gius pretorio favorisce i cognati, i parenti di sangue, e attribuisce loro sempre maggiori diritti; finchè dalle costituzioni imperiali restano cancellati gli effetti della prisca famiglia romana, che da prima politica, poi religiosa, poi di diritto civile privato, infine si riduce a naturale.
La paterna onnipotenza e la nessuna cura dell'uomo se non in quanto era cittadino, palesavasi principalmente nell'infanticidio, costumato da tutti gli antichi. Romolo ordinò di conservare in vita la fanciulla primogenita: le leggi imponevano d'uccidere il neonato deforme o infermiccio: che il padre impoverito potesse vendere i figliuoli, risulta da Paolo, e fin sotto Costantino e Teodosio Magno se ne trovano prove autentiche, e san Girolamo ci porge i gemiti di una madre, i cui tre figli erano stati venduti dal marito per pagare il fisco[225]. L'abortire era una scienza, e Giustiniano dichiarava che il feto, non ancor venuto in luce, non è uomo: onde, se al padre gravasse l'educare altra prole, se la madre non volesse abbreviarsi la gioventù, se gl'indovini o la congiunzione delle stelle profetassero sinistramente, disperdevasi il concetto; o, dopo nato, il padre non lo levava di terra; col che intendevasi ch'egli non lo riconosceva, ed era gettato alla via a morire, se pure nol raccogliessero certi speculatori che, storpiatili, se ne servivano per eccitare la pietà de' passeggieri, o li riducevano eunuchi o nani.
Primi i Cristiani levarono la voce a favore di quei tapini; poi li raccolsero per salvarne la vita e l'anima; Costantino decretò sussidj a chi fosse impotente a nutrire i figliuoli: ma l'uso di gettarli era talmente radicato, che non veniva punito; solo la legge voleva ne diventasse proprietario chi li raccoglieva, passando in esso la patria potestà e il diritto di trattarli come figli o come servi. Valente e Graziano costituirono pene a chi esponesse i bambini: finalmente Giustiniano, sostenuto dalle censure ecclesiastiche, abolì questa nefandità.
Nel codice Giustinianeo è proclamata l'eguaglianza di tutti i cittadini avanti alla legge; abolite le orgogliose distinzioni de' tempi repubblicani, a ottenere cariche e comandi non valeva più l'esser nobile o plebeo, romano o barbaro, ma il merito o vero o supposto. Logicamente ne conseguiva il cassare l'altra più iniqua distinzione fra ingenui e schiavi; ma talmente era connaturata colla società, che lunghi secoli stentarono la civiltà e il cristianesimo prima di toglierla.
L'antico diritto distingueva lo stato dell'uomo in naturale e civile. Per natura ha la libertà, cioè può fare ciò che la forza e il diritto non vieta, nè tal libertà può alienare: ma civilmente ammettevasi la schiavitù; e lo schiavo era diminuito del capo, cioè senza le tre cose che lo costituiscono, libertà, cittadinanza, famiglia; era cosa, non uomo. Come fosse trattato, non serve ripeterlo (Cap. XIX); ma gl'imperatori, contornati di schiavi e liberti, presero compassione per quella classe, con cui incrudelivano o straviziavano, e spesso divennero redentori degli schiavi quei ch'erano flagello dei liberi. Claudio pronunziò liberi i servi che nell'infermità fossero abbandonati dai padroni sull'isola d'Esculapio, e omicida chi li trucidasse per non mantenerli: la legge Petronia sotto Nerone impedì d'obbligarli a combattere colle fiere[226]: Adriano volle alle pene capitali non fossero condannati dai padroni, ma dal giudice, e potessero portar querela ai magistrati per mali trattamenti[227]: Antonino Pio costituì, che chi uccidesse il proprio schiavo fosse punito come l'uccisore dell'altrui, e i magistrati soccorressero a quelli che dai padroni fossero straziati, ovvero spinti all'impudicizia: Diocleziano permise allo schiavo di stare in giudizio o per costringere il padrone a concedergli la libertà dopo pagato il riscatto, o per vendicare la morte di quello[228].
Restavano però sempre come una seconda specie d'uomini[229], e una legge di Costantino, vietandole, enumera le atrocità usitate contro gli schiavi; toglierli di vita col laccio, la croce, le armi, o trabalzarli, o injettar loro veleno nelle vene, o strapparne a brani le carni, o arderli a lento fuoco, o perfino lasciarli imputridire vivi. Esso imperatore abolì la croce, consueto loro supplizio, e il marchio in fronte: se mandò assolto il padrone che uccidesse il servo nel correggerlo, lo dichiarò omicida se per deliberata volontà il mettesse a morte: nel dividere i coloni coi poderi, volle non si separassero i figliuoli dai genitori, dalle sorelle i fratelli, dai mariti le mogli[230]. Egli stesso agevolò le manumessioni fatte in chiesa e da chierici; e tante furono, che l'Impero si trovò affollato di poveri, cui la Chiesa dovette soccorrere con ospedali e sussidj. Se ne induceva la necessità di procedere lentamente: e l'avere un giorno l'effimero imperatore Giovanni abolita la schiavitù, fu un atto di que' rivoluzionarj che non riflettono al domani.
Costantino lasciò sussistere gl'impedimenti frapposti da Augusto alla manumessione per testamento; pure diveniva consueta, e Giustiniano vi diede altrettanta libertà come alle manumessioni tra vivi. Egli stanziò che, chiunque cessava d'essere schiavo, acquistasse immediatamente la cittadinanza, abolendo la restrizione, di cui la legge Giunia Norbana circondava quelli fatti liberi per lettera, fra amici, o con formalità meno solenni; introdusse di liberarli nelle sacrosante chiese, giusto trovando che i ceppi dello schiavo si spezzassero a piè di quella croce, donde l'uomo era stato redento dalla servitù.
A paro colle persone, venne svincolandosi la proprietà, le cui vicende sono il più significante testimonio della condizione di un popolo. Come fra i più antichi, così probabilmente fra i Greci essa era di natura religiosa: a Roma la troviamo municipale, sebbene in origine l'esser cittadino portasse forse la comunanza di riti. Da principio l'intera tribù acquistava proprietà sopra i campi da essa coltivati, dividendo come le fatiche così i frutti, e ripartendoli per famiglie o consorzj, obbligati a conservare e trasmettere la proprietà comune. A ciascun brano di privata si aggiungeva un pezzo di proprietà pubblica pei pascoli: dal che seguiva che, com'era comune la pubblica, così la privata dovesse unirsi in consorzj, e perciò rimaner solidale nei pesi pubblici.
I Comuni però non erano unioni popolari, quali oggi le intendiamo, determinate dall'unità territoriale; sibbene aggregamento di alquanti consorzj. Talvolta parte di un consorzio si poneva sotto al patronato d'un senatore o d'una persona di Corte, e con ciò restava esente dai carichi, ad aggravio dell'altra parte. Ciò contribuì a sminuire i possessori liberi, moltiplicando i coloni e i servi. Gl'imperatori poco a poco aveano tratto sotto l'immediata loro protezione anche le città, solo garantendone alcune franchigie. I consorzj godeano pure di privilegi imperiali, contribuendo ai pubblici aggravj; e fu come consorzio che la nuova Chiesa crebbe e divenne governo.
Fra le cose, alcune erano state appetite sovra le altre dalla semplicità guerresca dei prischi Romani, come la terra che costituiva la proprietà per eccellenza, poi le case, gli schiavi, le bestie da lavoro. Queste (dette RES MANCIPI perchè non s'acquistavano se non colla mancipazione o con altro atto legale) conferivano la condizione civile, e perciò erano regolate colla religione e coll'autorità pubblica, non poteano acquistarsi che dal cittadino, nè alienarsi senza formole pubbliche. Le altre cose di lusso e godimento, per quanto Roma arricchisse, furono sempre tenute da meno (chiamate res nec mancipi perchè vi bastava la tradizione, senza le solennità sacramentali della mancipazione), e regolavansi col diritto naturale.