Un fatto lecito da cui risultassero obbligazioni, chiamavasi quasi-contratto, come la volontaria gestione d'affari altrui. Dei delitti parleremo or ora. Quasi-delilto dicevasi un fatto che recò o poteva recar danno, senza precisa intenzione, ma per colpa; come chi sospendesse o gettasse alcun che, o scavasse una fossa con pericolo de' passeggieri.
L'ipoteca potea mettersi su tutti i beni; nè conosceasi la legale, cioè non precisata da convenzione. Le ipoteche non erano pubbliche, nè il credito veniva assicurato se non dalle pene minacciate ai venditori che dissimulassero di quali carichi fosse gravato il fondo che vendeano.
Le azioni, cioè il diritto di reclamare in giudizio il dovuto, distinguevansi, quanto all'oggetto, in personali, reali e miste, secondo che erano da persona a persona per costringerla ad adempiere un obbligo, o chiedevasi compenso o restituzione d'una cosa, o faceasi l'una cosa e l'altra, come nel domandare una divisione d'eredità. Quanto all'origine, erano o civili, autorizzate da legge, o pretorie, fondate sull'editto del pretore. Quanto al soggetto, erano di stretto diritto, di buona fede, ed arbitrarie; distinzioni fondate sul particolar modo d'amministrare la giustizia, essendo le prime due deferite al magistrato, le terze all'arbitrio.
La giurisdizione rimaneva congiunta all'amministrazione in quel che dicevasi imperio: se non che alcuni magistrati inferiori non aveano tutto l'imperio, ma soltanto l'autorità giuridica. Dell'imperio ordinario non facea parte la giurisdizione criminale, che era sempre una delegazione speciale, denominata merum imperium, e portava diritto di spada; a diversità del mixtum imperium, che consisteva nel poter mettere alcuno in possesso di beni.
Anche dopo dismesse e diradate le azioni simboliche, la legge e la consuetudine avevano determinato le formole della processura. Negli atti giuridici da principio sopra l'intenzione predomina la forma, che è quasi la veste, l'esternazione del pensiero; e non usandosi o poco la scrittura, bisogna far impressione sui sensi, e che l'atto della volontà istantaneo e fuggevole sia ridotto sensibile e irrevocabile. Oltre le cause generali che materializzano le istituzioni al tempo delle civiltà nascenti, e che in paesi diversissimi offrono press'a poco gli stessi fenomeni, le forme della stipulazione giovano in quanto fissano seriamente l'attenzione delle parti sopra ciò che stanno per fare; in un'espressione netta, breve, rigorosa, precisano l'obbligazione che contraesi, e fanno apparire più vigorosamente l'assenso delle parti mediante l'interrogazione e la risposta. Oggi stesso che si bada più ch'altro alla pura volontà, all'intenzione, per certi atti più importanti si conservano pratiche analoghe all'antica stipulazione, come è la formola del matrimonio, come il giuramento.
In principio questi atti s'appoggiano all'analogia, operazione tanto comune nella fanciullezza dell'individuo come delle nazioni. Da poi si arriva al simbolo, che spesso non è se non l'avanzo d'un rito perduto. Via via le istituzioni dalla materia passano nel campo dell'intelligenza; la civiltà si appiglia immediatamente allo spirito, alla volontà, all'intenzione; dall'esteriorità chiedendo soltanto ciò che è indispensabile per rivelare e garantire il consenso.
Così andò in Roma. Quando ancora non si coniava denaro, ogni vendita faceasi a peso; donde ci son rimaste le espressioni moderne di spesa, stipendio, spendere. Anche dopo conosciute le monete, si comparve al giudizio colla bilancia e col metallo (æs et libra); e questi divennero simbolo in molti contratti, dove si trattava di tutt'altro che vendita. Ne' processi di rivendicazione si finge battaglia, come quando la guerra era il modo d'acquisto per eccellenza: poi la bacchetta rimase simbolo della lancia: e tale procedura s'accomunò a casi, dove nè tampoco trattavasi di decidere una contestazione. Sopra una zolla, sopra un tegolo recati al pretore si adempivano le formalità ch'era prescritto al magistrato di fare sugli oggetti stessi. Abolite le trenta curie, trenta littori ne rimasero simbolo, poi bastò la scure del littore.
A passo passo tutte le azioni legali che drammatizzavano il diritto patrizio (t. I, p. 182), si mutarono in formole che erano date dal pretore stesso, in modo che le parti non deteriorassero la propria condizione per ignoranza di esse: ma benchè la lex Julia privatorum di Augusto avesse concesso ai litiganti di spiegare semplicemente davanti al magistrato l'oggetto in contestazione, pure non era unico intento de' giureconsulti e de' giudici la scoperta del vero e del diritto, e la decisione restava vincolata all'esattezza di esse formole d'azione, che doveano adoprarsi dai contendenti, prima che la causa fosse librata dal giudice; talchè uno trovavasi condannato, non perchè avesse torto, ma solo per ignoranza o fallo in quelle applicare. Un tale (racconta Gajo) portò querela per alcuni ceppi di viti tagliate (vitibus succisis); ma le XII Tavole aveano parlato soltanto di alberi, sicchè la petizione fu respinta. Caduta la religione che sanciva le formole, Costanzo le abolì come divenute un lacciuolo di sillabe alla buona fede[235], lasciando che l'attore scegliesse qual più gli piaceva.
Questo, nell'introdurre l'istanza, giurava non esser mosso da prurito di calunniare o vessare, ma da convinzione; e se perdesse, doveva per ammenda il decimo dell'oggetto contestato. Nelle cause reali ciascuna parte poteva obbligare l'avversario a deporre una somma, che andava perduta qualora soccombesse. A nessuno era negato farsi rappresentare da un procuratore, e sopra di questo cadeva la sentenza: ma ben doveano trascinarsi per le lunghe i processi, se Giustiniano, «per impedire che divengano immortali», dichiarò l'intenzione che una causa non oltrepassasse la durata d'una vita d'uomo[236].
Mentre fra noi qualsivoglia reità, dall'adulterio in fuori, provoca azione pubblica nell'interesse della società, fra i Romani il furto, la rapina, il danneggiamento, le ingiurie ed altri delitti erano privati, procedendosi contr'essi soltanto sopra istanza dell'offeso. I pubblici si distinguevano da capo in ordinarj, contemplati da alcuna legge particolare con pena prestabilita, e straordinarj, che erano puniti a stima del magistrato, quali la tentata infrazione del carcere, lo stellionato, il formare delle società non autorate dall'imperatore. Morte infliggevasi anche per colpe vaghe o leggeri, come abbattere un albero, tagliar una vigna, se supponeasi fatto nell'intento di sminuire il censo al fisco[237]. Gravissima pena l'esiglio, che traeva seco la morte civile, e che solevasi infliggere per adulterio, atto falso, estorsioni e simiglianti; o a persone qualificate, pei delitti per cui le inferiori si condannavano alle miniere. Perocchè le pene colpivano in grado diverso secondo il delinquente; e chi uccidesse la propria moglie côlta in adulterio, se libero era relegato in un'isola; se egli fosse di condizione inferiore, subiva i lavori pubblici; anche per dato incendio la persona oscura andava alle catene ed alle fiere, non la illustre; nel furto l'uom vulgare era staffilato e precipitato dalla rupe Tarpea, il ricco si redimeva col dare il quadruplo del rubato.