Non poteva il codice negligere i precetti della nuova religione intorno alla castigatezza del costume, ignota all'antichità[238]. Mentre alle adultere fu ridotta la pena a due anni di solitudine penitente, i peccati contro natura castigaronsi, senza divario di persone, con una squisitezza di supplizj che a fatica può perdonarsi alla purità del motivo. Nuova cosa erano pure le comminatorie contro l'eresia: ma il volere alla religione della carità e della mansuetudine applicare i regolamenti dalla patrizia severità emanati in sostegno dell'inesorabile religione dello Stato, portò a giustificare le persecuzioni, e offrì l'autorità dell'esempio agl'imperatori germanici, quando, più tardi, statuirono fin la morte contro i miscredenti.
Nei casi di maestà rinasce l'esorbitanza del prisco diritto. La società antica, propensa a tutto idoleggiare, avea divinizzato l'imperatore, in modo che qualunque attentato contro di esso consideravasi fatto contro la repubblica in lui personificata, e contro la divinità. Enormissimo fra i delitti era pertanto quello di Stato: ma tale qualifica colpiva anche azioni indifferenti, nè soltanto sotto principi tirannici, ma fin sotto quelli che aveano del cristianesimo adottate le esteriorità, non il liberale sentimento. La legge Giulia fa reo di fellonia chi fonde le statue degl'imperatori od «opera alcun che di somigliante»[239]: tanta latitudine nella più formidabile delle accuse! Vi volle un senatoconsulto per dichiarare che non offendeva la maestà chi disfacesse simulacri di imperatori riprovati; e rescritti di Severo ed Antonino per mandare immune chi ne vendesse di non consacrati, o per caso li colpisse d'una pietra.
Una legge imperiale puniva chi mettesse in forse il giudizio del principe o dubitasse del merito de' suoi impiegati[240]: un'altra pronunziò che l'attentare contro i ministri e gli uffiziali del principe fosse misfatto, come il nuocere al principe stesso, del cui corpo son quasi membri[241]; una di Valentiniano, Teodosio e Arcadio costituisce rei di maestà i monetieri falsi[242]: sotto Costanzo reputavasi fellonia l'interrogare indovini sopra lo strillo d'un topo o d'una donnola, e il medicare una doglia con parole da vecchierella[243]. Soffogata la rivolta di Avidio Cassio, s'introdusse di processare anche morti, per incamerarne i beni se convinti[244]. E la confisca era grande stimolo ad abbondare in siffatte accuse; e v'avea gente apposta (petitorii) che le promovevano, per domandarne in compenso i beni, con un'insistenza mal frenata da ventisei leggi del codice Teodosiano[245].
Quanto di severo aveano statuito sopra tal fatto i predecessori, fu accolto da Giustiniano, tenendo fin memoria del giureconsulto Paolino che accusò di perduellione un giudice per aver deciso in senso contrario ad una legge dell'imperatore: e di Faustiniano, che, avendo giurato per la vita del principe non perdonare al suo schiavo, si credette obbligato a perpetuar la collera per non incorrere in crimenlese[246]. Dimenticò invece che l'imperatore Alessandro Severo avea respinte le accuse indirette di maestà, e Tacito escluse gli schiavi dallo attestare in queste contro i loro padroni[247].
Dove ci si manifesta uno dei difetti principali del codice Giustinianeo, l'avere tramandato ai posteri uno spirito dissonante dall'amore e dalla benevolenza predicate dal Vangelo. L'imperatore dispotico e il ligio suo ministro evitarono d'inserire le leggi sediziose della repubblica, e checchè sentisse di libertà o di privilegi, cancellati o cancellabili dalla tirannide. Di tre soli giureconsulti dell'età repubblicana fecero menzione, e scarsa di quelli fioriti sotto i primi Cesari, larga messe invece cogliendo nel tempo che una turba di forestieri portava a Roma l'omaggio di sue adulazioni: osarono perfino il nome degli antichi giureconsulti lasciar in capo a leggi loro, benchè mutilate o travolte[248], mentre non omettevasi alcuno de' passi che consolidi od esageri i monarchici arbitrj; il che, oltre nuocere allora, innestò un morboso elemento alle costituzioni della nuova Europa, presumendo giustificare la tirannia al cospetto di quelli, per cui son tutt'uno giustizia e legalità. Imperocchè, se lo studio rinnovato del diritto giustinianeo offrì dopo il XIV secolo felicissimi concetti d'ordine e d'amministrazione, pregiudicò alla posterità l'idolatrare tutto ciò che Giustiniano avea raccolto della sapienza come dell'imbecillità e ferocia de' suoi predecessori; i principi se ne armarono per menomare le franchigie introdotte dallo spirito de' Germani, dalle immunità ecclesiastiche, dalla feudalità e dai Comuni; si tornò a predicare la pagana onnipotenza del monarca; e i progressi dell'umana ragione furono inceppati dalla pretensione di governare il mondo colle istituzioni di tanti secoli prima, e d'una società e d'una religione essenzialmente differenti.
Non ostante gli errori particolari, non ostante che il Codice di Giustiniano e il Digesto non siano giunti a noi quali erano stati compilati, rimangono il più insigne monumento della sapienza antica, viepiù meraviglioso per tempi considerati d'universale decadenza. E decadenza era veramente, ma solo delle idee antiche, le quali cedevano luogo alle nuove. Il politeismo era perito; perite le favole filosofiche d'Alessandria e le legali d'Atene; perito l'alito esclusivo del patriziato, livellato pur esso nella soggezione alle leggi; perita la fierezza d'un tempo che affiggeva la giustizia a formole morte. Che altro restava se non il cristianesimo? E quanto esso giovasse a migliorare la legislazione ci apparve in tutta questa rassegna, e nelle leggi de' successori di Costantino, che attestano quanto fossero inumane le precedenti.
I tre figli di quello nel 338 ricusavano i libelli infamatorj, le lettere cieche, le accuse secrete, impedendo di procedere sopra tali denunzie[249]. Valentiniano condannò l'esposizione degl'infanti; stipendiò un medico dei poveri per ciascun quartiere di Roma; vietò agli avvocati di ricevere sportule, bastando la gloria di difendere l'innocenza; a tutti impedì lo ingiuriarsi nei dibattimenti; i commedianti, battezzati in pericolo di morte, non si potesse più obbligarli a salire sul palco, nè le figlie delle attrici a seguire la professione materna; istituì scuole, stabilì i difensori delle città, avvocati degli interessi di queste, i quali poteano recar rimostranze ai magistrati civili ed anche al trono. Graziano ai delatori bugiardi infliggeva la pena che sarebbe tocca al calunniato; revocò tutti i privilegi concessi a privati in pregiudizio del corpo cui appartengono; dispensò dall'obbedire ad ordini che i tribunali o i magistrati dicessero aver ricevuto a viva voce dall'imperatore.
Teodosio Magno proibì di sollecitare i beni dei condannati per ribellione, giacchè talora, a forza d'importunità, si otteneva ciò che principe giusto non era in diritto di concedere: la quale ordinanza rattenne dallo spionaggio quei tanti che si faceano delatori per ciuffare i beni dell'accusato. Mentre dapprima gli averi degli esigliati si applicavano al tesoro, egli ordinò fossero divisi tra questo e il reo od i suoi eredi, e che ai figli si lasciassero interi quelli d'un padre condannato a morte. Agli Ebrei fu proibito comprare schiavi cristiani, e ai Cristiani permesso senza misura di affrancare i loro. Dolcezza e umanità prescrisse Teodosio a quei che sogliono averne sì poca, i carcerieri; i giudici visitassero frequente le prigioni, raccogliessero le lagnanze dei detenuti, ed esattamente registrassero le loro imputazioni. Vietò anche il vendere, comprare ed ammaestrare alcuna sonatrice, o invitarla a banchetti e spettacoli, e il tenere musici di professione; contro la quale specie di servi, continui erano in declamare i santi Padri, come semenzajo di scostumatezza.
Una legge d'Onorio vietava il traffico a persone di qualità, non perchè disonorevole, ma perchè aveano agevolezza di far torti agli inferiori: un'altra permetteva a chi trovasse leoni sulle proprie terre, d'ucciderli, non però di prenderli vivi per farne mercato; preferendo ai piaceri imperiali il vantaggio de' popoli. Più ricordevole è quella che impone, i prigionieri ogni domenica sieno tratti fuori dai giudici, per sapere se ebbero ogni necessità, e mandati al bagno; se poveri, siano alimentati dal pubblico: e di questa legge raccomandava l'adempimento a' vescovi, dai quali probabilmente gli fu suggerita. Un'altra ordina ai medesimi di prender cura non sieno maltrattati gli schiavi cristiani tornanti alle case.
I due Valentiniani aveano introdotto di liberare al giorno di Pasqua i carcerati per delitti non gravi[250]. Dipoi Valentiniano III proferiva che alla maestà regia convenisse dichiarare «anche il principe esser tenuto alle leggi, e che l'autorità di lui dipende dall'autorità del diritto, più che l'imperare essendo cosa magnifica il sommettere il principato alle leggi». In conseguenza proibiva a tutti quel tanto che voleva non fosse lecito neppure a lui stesso; e notificava che, salva la riverenza dovuta alla maestà sua, non avrebbe sdegnato litigare coi privati al medesimo fòro, ed esser giudicato colle leggi medesime[251].