[133]. Tant'è ciò vero, che essa l'adopera anche coi Turingi, i quali mai non avevano avuto municipio.
[134]. Sarebbero i fundora exfundata, di cui parla il patto d'Arigiso duca di Benevento.
[135]. Lo accenno dietro alle induzioni di Enrico Leo; ma non mi pajono abbastanza appoggiate.
[136]. Qualche vestigio può vedersene ancora dove sussiste il fôro ecclesiastico; sicchè a fianco della legge locale ne dura una personale. Anche gli Ebrei sin a' giorni nostri furono trattati con leggi personali, conservando il levirato e il divorzio anche dove è abolito, essendo esclusi da certe professioni, sottoposti a certe tutele particolarizzate. Nella repubblica di Genova fino agli ultimi tempi i cherici vivevano secondo il diritto comune, ma non potevano profittare degli statuti, non entravano ad impiego pubblico, non tutori, nè esecutori testamentarj, nè testimonj ai testamenti. Le donne restavano in tutela perpetua; nè potevano contrattare o star in giudizio senza il consenso di due parenti, oltre il marito se maritate; non erano di diritto tutrici de' figli; escluse dalla successione intestata in concorso con maschi. Si notino queste vestigia di diritto barbarico.
[137]. Noluerunt Longobardorum imperiis subjacere; neque eis a Longobardis permissum est in proprio jure subsistere; ideoque æstimantur ad suam patriam repedasse. Paolo Diac., lib. III. c. 6.
[138]. Ciò renderebbe ragione della legge di Desiderio e Adelchi, che risulta da una carta del monastero di santa Giulia a Brescia, ove si provvede al caso che un servo del palazzo sposi un'ingenua romana, la quale cade pur essa in ischiavitù.
[139]. Qui professus sum natione mea vivere lege salica o longobarda. La prima professione di vivere a legge romana trovasi in un atto di Lucca dell'807 ap. Barsocchini, II. 206: la seconda in uno di Bergamo del 900, ap. Lupo, Cod. Bergom., I. 1083. Così scarsi erano gli avanzi romani!
[140]. Giuseppe Rovelli, in cui il buon senso ripara la mancante erudizione, avverte cosa sfuggita a contemporanei suoi, forse di maggior levatura. «La congiunzione del civile col militare comando in tutte le prefetture maggiori e minori, partorì questa perniciosa conseguenza per gli Italiani sudditi del regno longobardico, che gli allontanò da tutte le cariche e da tutti gli onori, e conseguentemente tolse loro i mezzi di conservar l'antica o di sollevarsi a nuova dignità o ricchezza». Dissert. prelim, alla storia di Como, vol. I. pag. 143. Queste prefetture maggiori e minori è un errore ch'egli bevve dal Muratori. Anche a lui par verosimile che «i Longobardi a preferenza delle altre occupassero le terre rimaste incolte o deserte». Strana verosimiglianza!
[141]. Così opina anche il Lupo, che pure fu il primo a discorrere assennatamente intorno alle professiones. — Liutpr., VI. 37. de Scribis: Perspeximus, ut qui chartam scripserint sive ad legem Longobardorum, sive ad legem Romanorum, non aliter faciant, nisi quomodo in illis legibus continetur... Et si unusquisque de lege sua descendere voluerit, et pactiones atque conventiones inter se fecerint, et ambæ partes consenserint, istud non reputatur contra legem, quod ambæ partes voluntarie faciunt. Et illi qui tales chartas scripserint, culpabiles non inveniuntur esse.
[142]. Eginardo, De gestis Ludov. Pii ad 824. ap. Bouquet, tom. VI. p. 184. Sopra quella costituzione si appoggia a Savigny, c. III. § 45; ma in contraddizione vedasi Troya, Della condizione dei Romani vinti da' Longobardi.