È difficile accumulare cotante inesattezze quante nel seguente periodo: «Bel privilegio avevano le nazioni settentrionali conservato ai cittadini, la libera scelta di sottomettersi alle leggi dei loro maggiori, oppure a quelle che trovassero più conformi alle proprie nozioni di giustizia e di libertà. Presso i Longobardi trovavansi in vigore sei corpi di leggi, romana, longobarda, salica, ripuaria, alemanna, e bavara; e le parti, al cominciar del processo, dichiaravano ai giudici che viveano e volevano esser giudicati secondo la tale e tal altra legge». Sismondi, Rep. ital., c. II.

[143]. Leone IV pregava l'imperatore Lotario I a non alterare la legge romana: Vestram flagitamus clementiam, ut, sicut hactenus romana lex viguit absque universis procellis, et pro nullius persona hominis reminiscitur esse corrupta, ita nunc suum robur propriumque vigorem obtineat. Nel Decr. Gratiani, dist. X. c. 13.

[144]. Rotari pone per pena denari venti a chi fornicasse con un'ancella gentile, e dodici con una romana: ma può intendersi delle molte ch'erano state condotte schiave dopo la conquista di Genova e d'altre terre romane.

[145]. Lege romana, qua Ecclesia vivit; Leg. rip., t. LVIII, 1. — Ut omnis ordo ecclesiarum lege romana vivat; Leg. long, di Ludovico il Pio, art. 55. — Eccard, commentando quell'articolo della Legge ripuaria, adduce una carta, ove due preti, di nazione longobardi, vivono secondo la legge romana per decoro sacerdotale: Qui professi sumus ex natione nostra vivere legem Longobardorum, sed mine, pro honore sacerdotii nostri, videmur vivere legem Romanorum. Ma talvolta gli ecclesiastici viveano in Italia con legge longobarda. In Fumagalli, Codice diplomatico Sant'Ambrosiano, nº 124, p. 502, Teutperto arciprete di San Giuliano, nell'885, professa la legge longobarda. Lupo, Cod. Bergom., p. 225, dice che nel X e XI secolo tal consuetudine era quasi generale nel Bergamasco. Il monastero di Farfa non uniformavasi a legge romana; Mabillon, Ann. Ord. s. Bened., tom. IV, p. 129. 705. E forse meglio cercando si troverà che, sotto i Longobardi, neppur a' cherici era dato deviare dalla legge de' vincitori; privilegio che ottennero soltanto dopo la conquista dei Franchi. In ciò regna grande oscurità, anche dopo le eruditissime discussioni, e a noi accadrà d'addurne altri esempj.

[146]. Edict. Theodor., 27.

[147]. Cassiodoro, Epist. 14. lib. IX.

[148]. Nuova notizia, che esce dal LXI dei Papiri del Marini, e si riferisce all'anno 629.

[149]. Ut nullus homo debeat negotium peragendum ambulare, aut pro quadecumque causa, sine epistola regis aut sine voluntate judicis sui. Astol., V.

[150]. Rot., 144. 145. Vedi Troya, Della condizione dei Romani, § 167.

[151]. Vedi la III e IV delle nuove leggi trovate dal Troya.