Lui morto, Gundeberga, sapendo d'aver in pugno il voto dei principali Longobardi, esibì la corona a Rotari duca di Brescia[58], s'e' volesse ripudiare la prima moglie e sposar lei. Così fu fatto. Egli era degli Arodi, antichissima schiatta longobarda: e col punire severamente i signori che aveano disfavorito la sua nomina, ebbe occasione di ripristinare l'obbedienza. Ingrato alla moglie, oltre abbandonarsi a concubine, tolse a perseguitarla. Adaulfo, cortigiano longobardo, sentendosi lodare da lei, ardì richiederla d'amore; e rifiutato, l'accusò d'accordarsi con un duca per avvelenar il marito: e Rotari la cacciò nel castel di Lomello, ove tre anni essa mangiò il pane della tribolazione e della pazienza. Alfine il re franco Clotario mandò a far querela dell'indegno trattamento; e poichè Rotari adduceva l'appostagli taccia, uno de' messi gli disse: — Presto fatto a chiarirti il vero. Ordina all'accusatore che combatta con un campione della regina, e il giudizio di Dio decida». Su questi giudizj di Dio or ora parleremo: e in fatti il partito piacque, si combattè, e l'accusatore restò ucciso, e Gundeberga ripristinata nella dignità e nei possessi[59].
Rotari, ariano, pose un vescovo di sua credenza in ogni città, pure largheggiò colle chiese; e quando il vescovo di Pavia, capitale del regno, si ridusse cattolico, cessò quel doppio primato. Onde reprimere gli inquieti, Rotari mandò a morte molti Longobardi; rotta poi guerra ai Romani, diroccò Oderzo, occupò Luni, Genova, Savona, Albenga, e tutto il paese a mare sino alle terre dei Franchi di Borgogna, smantellando le città, e volendo non si chiamassero più che vichi[60]: molti abitanti vendette schiavi ai Franchi.
CAPITOLO LXII. Gl'invasori. Legislazione longobarda. Costumi.
Il longobardo è un dominio militare, che intende a conservarsi, ma non si consolida. Fuori dee difendersi dagli Slavi da una parte, dai Franchi dall'altra; dentro fa sforzi continui ma non concordi a guadagnar nuove terre sopra i Greci. Dopo Teodolinda, par di vedere il contrasto fra un partito che s'avvicina agli ecclesiastici ed agli Italiani; e un altro che ne rifugge, e beffa i Romani e gli uccide; quello intento a fondere, questo a tenere disgregati. E a disgregare le parti stesse del regno faticavano i duchi, mentre il re s'ingegnava ridurre ad unità di dominio, facendo prevalere sopra la libertà germanica l'assolutezza militare dapprima, in appresso la magistratura al modo romano. A tal fine Rotari fece scrivere il diritto longobardico: sicchè a lui vogliamo fermarci per considerare l'indole generale della conquista germanica, e gli speciali istituti de' Longobardi; viepiù importanti a studiarsi perchè mutarono la forma civile, durarono lungamente, e continuarono il loro effetto anche sulle successive legislazioni della patria nostra.
L'antica Germania non formava una monarchia compatta, ma una confederazione di liberi e nobili, sottomessi a principi ereditarj o a capi elettivi. La parentela, il vicinato, la clientela costituivano parziali agglomerazioni, ciascuna delle quali regolava i particolari interessi in assemblee generali; e i capicasa esercitavano la sovranità, decidendo della guerra e della pace, giudicando i rei di Stato, nominando chi amministrasse la giustizia nei borghi, dando le armi a chi era riconosciuto capace di portarle. Ne' casi di maggior interesse, quando cioè il braccio di tutti fosse necessario, tutta la nazione si raccoglieva, e deliberava quello, cui essa medesima doveva poi dar compimento.
I capi, disponendo poi del veto e del braccio di molti clienti, acquistavano gran potere, e talvolta autorità monarchica sopra tutta la nazione. Quando invasero l'impero romano, quasi ciascuna gente germanica era governata da re, eletti fra i più cospicui e massime fra quelli d'origine divina. Ma questi re non erano che primi fra pari; dovevano cercarsi credito colla liberalità e col valore; viveano de' possedimenti proprj, e de' donativi che riceveano dal popolo e dagli stranieri, oltre le spoglie nemiche e le ammende imposte per delitti. Ne' casi urgenti convocavano l'assemblea, e le deliberazioni di quella facevano eseguire; del resto nè amministravano gli affari dello Stato nè la giustizia, poichè il popolo e sceglieva i giudici, e attribuiva loro un consiglio del Comune.
Il portare le armi consideravasi distintivo della nazione e vanto del libero. Nei pericoli della patria ogni Germano era convocato per obbligo all'eribanno, che oggi diciamo leva in massa: per volontà spontanea alcuni liberi formavano la banda guerriera, obbligandosi ad un capo siccome compagni. Egli proponeva una impresa; essi il seguivano; lodati se buona e leale opera prestassero; se no, disonorati per vigliacchi. Alla prima queste associazioni si formavano per un'impresa sola; poi alcuni si addissero per tutta la vita ad un capo, legati però soltanto dall'obbrobrio che colpiva chi misfacesse. Consideravano essi come propria la gloria e i trionfi di lui; esso gli alimentava e arricchiva con sempre nuove spedizioni; a vicenda si sostenevano e vendicavano.
Una banda restava vinta e scacciata dalla patria? irrompeva su terre vicine a cercarne una nuova. Altre bande erano formate da quelli che (al modo usato già dai Sabini) erano mandati via qualora la popolazione soverchiasse. Di così fatti erano le orde che vedemmo molestare l'impero romano da Cesare in poi, e in fine distruggerlo.
La proprietà era di tutti, non dei singoli; laonde il possessore non la poteva vendere o trasmettere fuor della tribù: morendo alcuno senza erede, la successione divideasi fra gli altri.
Scoprivasi un delitto e non constava del reo? i membri della sua comunità erano convocati per attestare contro o a pro dell'imputato, dinanzi alla corte dei liberi possidenti, preseduti da magistrati eletti dal popolo. Nessuno condannavasi se non udito e convinto. I reati contro l'intera società si castigavano corporalmente; e in questo solo caso capitale la pena non poteva esser proferita dall'assemblea o dal re, ma dal gran sacerdote come rappresentante del Dio sommo, unico arbitro della vita, e vindice dello spergiuro. Il capocasa giudicava de' figliuoli e dipendenti senza doverne ragione a chicchessia: solo quand'avesse a punire la moglie, invitava al giudizio anche i congiunti di essa. Se il litigio si recava ai giudici, questi erano scelti della condizione dei contendenti; le parti esponevano in persona le ragioni; i savj decidevano secondo la equità e le consuetudini.