I delitti contro la vita o l'avere dei particolari potevano redimersi a un prezzo[61], che variava secondo la condizione del danneggiato. La comunità del reo contribuiva all'ammenda, la quale divideasi fra la comunità dell'offeso; fino i servi pagavano per le multe pei padroni; per l'ospite rispondeva il padrefamiglia. Chi non la pagasse era scomunato, escludendolo dalla protezione legale; di maniera che poteva dall'offeso essere perseguito con guerra privata (faida). I giudizj erano dunque un affare di Stato, e trattavansi in comune perchè tutti v'aveano interesse.
Qui vedete mescolate le forme di governo: monarchia, ereditaria e sacra, od elettiva e guerriera; assemblee di liberi, discutenti sui comuni interessi; patronato aristocratico del capo sulla banda, del padre sulla famiglia e sui servi. Ma anzichè sistemi, questi erano embrioni d'ordinamento civile; nissuna autorità dirigeva le forze ad unico scopo; e prevalendo l'individualità, l'uomo si assoggettava solo in quanto il volesse, o vi fosse costretto.
Questo poco, che si ricava o induce da Tacito e da Cesare raffrontati con istituzioni posteriori, basta a chiarirci quanto la libertà germanica dissomigliasse dalla romana: questa affatto collettiva, sicchè lo Stato era tutto, nulla il cittadino, il quale non conservava l'individualità se non a forza d'eroismo o di vizj; la germanica, tutta personale, ciascuno riservandosi il diritto proprio, la domestica franchigia, la vendetta de' torti ricevuti. La dipendenza proveniva non dal nascere in questo piuttosto che in quel luogo, ma da fede personalmente promessa da uomo libero. La giustizia non era un principio esteriore sociale, positivo, eguale dappertutto, che i sentimenti degli individui sottoponesse ad una idea generale; sibbene una particolare disposizione del cuore: la penalità una attinenza da uomo a uomo, donde scaturiva il diritto di venir a composizione col danneggiato; fatta la quale, la società più non poteva perseguitare l'offeso. Tali idee furono modificate dall'uscire di patria e dalla conquista, ma rimasero al fondo della società che si costituì per tutta Europa e nella patria nostra.
Dicemmo quanto basta per ismentire l'opinione vulgare che torrenti inesauribili di gente dilagassero dalla Scandinavia e dalla Germania. Oltre la ben nota natura di que' paesi, coperti anche da tante selve e da fiumi, abbiamo positive asserzioni sull'esiguo numero degli invasori d'Italia. Se ad Ennodio, vescovo ed atterrito, parvero innumerevoli i Goti di Teodorico, altri scrisse che maggior massa di combattenti gli oppose Odoacre; e dai Borgognoni che gli assalsero, non poterono salvarsi se non chiamando i Visigoti. De' Longobardi dice Tacito che compiaceansi d'esser pochi e Procopio[62], ch'erano la più scarsa gente del vicinato: inoltre dovettero chiedere in sussidio trentamila Sassoni; e benchè molte genti vinte[63] s'aggregassero ad essi nel passaggio, poterono al loro primo impeto resistere non solo Pavia, Cremona, Padova, Monselice, Brescello, Oderzo, ma fin terre aperte, quali i contorni dell'isola Comacina nel lago di Como, che per venti anni si mantennero indipendenti, riconoscendo il dominio imperiale[64].
I vincitori, liberi compagni d'un capo eletto per propria volontà, che nulla può disporre senz'essi consenzienti, vengono, conquistano, diventano possessori; indi poco a poco s'adagiano nella vita agricola; e sulla stabile proprietà fondasi un nuovo stato sociale. Ciascun capo, fermatosi colla sua tribù dove volle il genio o la ventura, accampa sugli estesissimi poderi, e vi è servito dai coloni e dagli antichi padroni spossessati, e corteggiato dai fedeli di sua nazione, che e per sicurezza della guerra e pei piaceri della pace gli si conservavano vicini. Da che il capo era un ampio possessore, dispariva la prisca egualità. Egli distribuiva terreni a' suoi commilitoni, coll'obbligo che lo accompagnassero in guerra con prefisso numero d'armati.
Capo di quei capi era il re; non già supremo motore di una macchina regolarmente congegnata, ma primo fra i pari; convalidandosi però col presedere ai giudizj in pace, e col perpetuarsi lo stato di guerra, come avvenne qui ai Longobardi. Servivano di regola le patrie consuetudini, talchè di rado accadeva che egli esercitasse la podestà legislativa. Ben alcuno volle imitare il sistema romano, come Teodorico; ma generalmente si cercherebbe indarno in costoro ciò che connettiamo alla parola di re: non corte, non costituzione, non gerarchia d'impieghi; un segretario spaccia tutti gli affari; un giudice risolve tutti i litigi recati al trono; i beni non sono della corona, ma acquisti della vittoria; nè tampoco sudditi egli ha, giacchè non dispone se non del braccio e dell'avere dei vassalli, cioè di quelli che per compensi determinati si obbligarono a determinati servigi.
Porzione delle ammende, i doni volontarj, i proprj possessi, il dominio pubblico ingrandito colle confische, le tasse sugli stranieri, la tutela su' minori, le successioni intestate, costituivano il fisco del re. Culto, istruzione, pubblici stabilimenti da mantenere non avea, gli impieghi e le armi erano obbligo dei vassalli, e qualora si indicesse la guerra nazionale, ogni libero era tenuto accorrere, armandosi e mantenendosi del proprio. Aveva nimicizie o spedizioni particolari? il re poteva rannodare soltanto i proprj vassalli, come faceva qualunque altro duca.
I parlamenti sono antichi in Italia quanto l'invasione: ma non si conosceva la rappresentanza; v'interveniva chiunque n'avea il diritto, ma delegarlo ad altri non poteva. Sparsi che furono sovra estese provincie, divenne impossibile il raccogliere i vassalli per ogni semplice affare; onde le assemblee diradarono, e si dovette imporre come obbligo ai liberi quell'assistervi che era essenza della germanica libertà.
Le assemblee non erano soltanto legislative, ma anche giudiziali; laonde, dopochè la conquista dilatò le giurisdizioni, fu duopo modificarle. Pertanto in ciascun distretto si obbligò un certo numero di probi viri (scabini) a congregarsi per l'indagine e la sentenza. Dodici erano per lo più, della nazione dei contendenti; e doveano sotto giuramento conoscere del fatto, non del diritto. Pubblica la procedura, ogni libero avendo facoltà di concorrere al giudizio. Fra i Longobardi il centenaro giudicava nel proprio cantone, il decano nella propria marca: tribunali non distinti per competenza, ma solo per più o meno estesa giurisdizione. Mentre i liberi non poteano esser giudicati che dall'assemblea di pari loro, i vassalli, i servi, i coloni restavano sottoposti alla giurisdizione del proprio signore; sicchè, al par de' terreni, era suddivisa la sovranità, e ciascuno ne godeva un brano nel brano di territorio che possedeva.
Restava il diritto della vendetta privata (faida), alla quale concorreano tutti i parenti e collegati. I sacerdoti e i re per tutto il medioevo s'adoprarono a torla via; e già molto ebbero ottenuto quando sottomisero queste guerre particolari a certe formalità, inducendo l'offeso a una dilazione coll'imporre che all'attacco dovesse precedere un'intimazione, e aprendo asili nei luoghi sacri: intanto si trattava della riconciliazione; se non altro svampava il primo furore, talchè rimanevano impediti gli eccessi, finchè l'imporre le pene fu riservato ai tribunali.