Ma delle pene oggetto e motivo era sempre la vendetta dell'offeso, non dell'intera società; e se quello accettava la composizione dall'offensore, la società più non aveva a punirlo. Da principio stava all'offeso l'accettare o no il guidrigildo; dappoi i governi acquistando bastevole forza per surrogare la legge alla personale riscossa, le imposero per obbligo, e le commisurarono.
Di bel nome coprendo cattiva azione, si intitolarono ospiti quelli che, spossessati gli antichi padroni, ne occuparono le case e i beni. Alcuno credette che il re prendesse i dominj ch'erano stati degl'imperatori; i capitani, gli ampj tenimenti de' senatori; gli altri guerrieri, porzioni proporzionate al grado e al merito. Sorti barbariche si dissero queste parti toccate al nuovo signore; o tedescamente allodio, arimannia, cioè possesso assoluto, libero, giacchè non portava veruna servitù, e costituiva la vera personalità di chi appartiene alla stirpe conquistatrice. Ai siffatti soltanto è permesso l'onore del militare; sicchè divengono sinonimi proprietario, guerriero, cittadino. Tutto essendo costituito militarmente, la città o la provincia sono una specie di corpo d'esercito; il possedimento è annestato colla politica sicurezza, ed obbliga al servizio armato e alla reciproca garanzia; talchè è disertore chi lo abbandona.
I più grandi possessori coi patti medesimi assegnano, a vita o ereditariamente, porzioni di poderi ad amici e fedeli, col nome di benefizj; proprietà che, a differenza dell'allodio, è legata ad obblighi verso un signore non sovrano, al quale è caduca in caso di morte o in mancanza d'eredi. Terza maniera di proprietà sono i censi, terre tributarie, che al possessore dovevano un canone in denaro o in natura.
A questa varietà di possessi corrispondeva la distinzione delle persone; e nobile era qualunque fosse benefiziato o stesse a servizio del re; come tale non essendo sottoposto a verun'altra giurisdizione che del re, a questo assistendo, intervenendo alle adunanze, coprendo le dignità. I liberi o arimanni erano possessori sotto la tutela della legge, e la giurisdizione di quello sulle cui terre dimoravano; non partecipi delle assemblee generali nè dell'amministrazione della giustizia, bensì obbligati all'arme.
I coloni tributarj o censuali erano gente che, non bastando a tutelare da sè la loro libertà, cercavano protezione da un signore, cedendogli i proprj averi, salvo d'usufruttarli pagando un censo e prestando servigi di corpo o atti di rispetto: liberi sì, anche ricchi, ma senza diritto di militare, e alienabili col fondo stesso su cui viveano. Della libertà erano privi i coloni affissi alla gleba; tanto bassi, che Teodorico gli escluse dall'intentare ai padroni azione civile o criminale. Ultimi vengono i servi; o nati tali, o ridotti sia per volontà, sia per forza, sia per castigo.
Tale a un bel presso la condizione generale dei Barbari che invasero l'Impero. Quant'è specialmente de' Longobardi, benchè stanziati, non poterono mai smettere lo stato di guerra, cinti com'erano da nemici; laonde exercitus designava la nazione[65], ed exercitalis il libero longobardo. Tutti questi, alla chiamata del re doveano armarsi, pena venti soldi, neppure eccettuati i vescovi: e quando alcuni si furono applicati a industria o a negozj, non si tennero disobbligati dal servizio militare[66]. Conseguente era il divieto, sin capitale, di traslocarsi fuori della propria giudicarìa, foss'anche entro i confini del regno, se non colla propria tribù o fara[67]; giacchè la fara era una guarnigione, e l'abbandonarla equivaleva al disertare.
Tutti poteano intervenire alle adunanze nazionali, ove i primati discuteano sui pubblici interessi. I liberi erano pari di diritti, senza distinzione di classi; nè di nobili troviam menzione nelle leggi longobarde[68]: arimanni diceansi gli uomini perfettamente liberi[69], a differenza dei censuali o aldii o coloni pagenses, che coltivavano la terra altrui. Lo schiavo poteva elevarsi alla condizione di aldio, nel qual caso il padrone diventava patrono: poteva scendervi il libero longobardo per conseguenza del giuoco o per multe ch'e' non fosse in grado di soddisfare.
Soli liberi entrando nell'esercito, dai capi militari non dipendevano donne, fanciulli, servi, ma rimanevano sottomessi al più prossimo parente, o al signore che stava per essi garante. Mundio chiamavasi dai Longobardi siffatta protezione, amundio chi n'era esente, mundwald chi l'esercitava sopra altri. Il mundualdo era obbligato a difendere e proteggere il suo tutelato, e chiedere per lui soddisfazione; e percepiva le ammende che fossero a quello devolute.
Insieme col re eran venuti altri signori, che a lui non tenevansi inferiori se non perchè l'aveano tolto a capo, e che perciò dei territorj conquistati occupavano una porzione da sovrani. Come si chiamassero in longobardo nol sappiamo: in latino adottarono il nome di duchi, a somiglianza di quelli istituiti da Longino; ma invece d'essere magistrati civili e militari che amministrassero il paese secondo leggi comuni, dominavano da padroni sul paese occupato, dal re dipendendo solo pei delitti politici e negli affari comuni. Erano trenta o trentasei, pari fra sè di grado[70] quantunque diversissimi di possessi, tanto che uno estendevasi su tutto il principato di Benevento, uno appena sull'isoletta d'Orta; ma forse abbracciavano in origine un egual numero di famiglie longobarde. Poteano dei loro possessi fare ogni voglia: morendo, gli succedeva il prossimo erede, purchè in età maggiore: se avesse più figli, governavano insieme: se nascesse disputa fra varj possessori, la decidevano gli arimanni del duca, i quali anche poteano cacciarli[71] senza che il re intervenisse altrimenti che come giudice supremo della nazione.
Come faceano leggi, così poteano far guerra, anche contro del re; e delle terre che togliessero al nemico restavano padroni: se non che il re poteva ordinare la restituzione. Per tali acquisti alcuno ingrandì fino a sottrarsi affatto al re, come fu dei duchi di Spoleto e Benevento; tanto che fu proibito di migrare in quelle terre, come nelle straniere.