Dal duca dipendevano gli scultasci, in latino chiamati centenarj, che reggevano qualche vico, menavano la gente in guerra e proferivano i giudizj. Non subordinati, ma più ristretti d'estensione erano i decani, capi di dieci o dodici fare, unite per l'amministrazione, per la guerra, e forse per la reciproca assicurazione nei delitti: voglio dire che di un delitto commesso da un membro erano solidali tutti, come tutti obbligati a far vendetta dell'oltraggio sofferto da uno, e partecipi del compenso che doveva l'offensore[72].

Questa gerarchia non vuolsi però confondere colla feudalità. Re, duchi, arimanni tenevano le terre in possesso libero ed assoluto; e l'obbligo, o dirò meglio il diritto del militare non traevano da questo possesso, bensì dalla loro qualità di liberi; di modo che non sarebbe cessato nè tampoco perdendo i possessi. Se il re o il duca affidava un proprio fondo a qualche dipendente, era compenso di servizio, non già titolo feudale. Talvolta il proprietario ad alcuno concedeva l'onore vita durante, vale a dire di governare una terra appartenente al proprio dominio, lasciandogliene godere i fondi: ma sebbene questo benefiziato fosse tenuto alla fedeltà ed al servire coll'armi al concedente, la condizione sua non differiva da quella degli ordinarj ufficiali dell'esercito. Insomma duchi, scultasci, decani possedeano le terre come uffiziali della nazione, o vogliam dire del felicissimo esercito longobardo; e le divisioni in centine e decine equivalgono alle odierne di reggimenti, battaglioni, compagnie.

La confusione dei poteri si rischiara alquanto verso i tempi di Autari, che l'autorità regia rinforzò coll'obbligare i duchi a restituire i beni della corona, distribuitisi durante l'interregno; ponendo patto che non sariano spossessati delle loro terre se non fosse per colpa di fellonia, e tenendoli obbligati ad assisterlo in guerra. Veri principi, non più semplici generali furono d'allora i re, i quali, anche per darsi aria di successori degli antichi Cesari, presero il titolo di eccellentissimi Flavj; metteano il proprio nome sulle monete e nei pubblici atti; giudicavano nelle cause maggiori; promulgavano le leggi, le quali sottoponeano all'approvazione dei magistrati e delle assemblee, solo per maggior validità, non perchè il voto ne fosse necessario a convalidarle. Una nobiltà di corte si formava coi gasindi, i giudici, gli uffiziali, i marescialli (marphais), gli scudieri (schildpor), i convivi del re.

Agli amplissimi poderi della regia Camera soprantendevano gastaldi, muniti anche d'autorità giudiziale e militare sopra i Romani, cioè sopra la gente vinta, e probabilmente anche sopra gli arimanni che abitavano nel territorio a loro commesso. Alcune città formavano parte dei possessi regj, quali Como per alcun tempo, Susa, Siena, Pistoja, Toscanella, Arezzo, Volterra e forse Pisa. A Milano insieme col duca sedeva il gastaldo, cred'io perchè una porzione apparteneva in dominio al re. Nelle altre può argomentarsi che il gastaldo assicurasse le ragioni dei liberi e i privilegi riservati a questi allorchè pattuirono la resa; e limite della giurisdizione era quello delle diocesi[73].

Le leggi fe scrivere Rotari nel 643, non creando un codice compiuto, ma emendando gli editti de' re predecessori, che prima per sola memoria ed uso si conservavano; e nella dieta di Pavia li fece approvare alla nazione longobarda. Principale compilatore ne fu Valcauso; e incominciava: «Nel nome del Signore, principia l'Editto che rinnovai co' miei primati e giudici, io Rotari re in nome di Dio, personaggio eccellentissimo, XVII re della gente longobarda[74], l'anno ottavo del mio regnare col favor di Dio, trigesimottavo dell'età, seconda indizione, settantasei anni dopo che i Longobardi, sotto Alboino allora regnante, assistente la divina potenza, arrivarono nella provincia d'Italia. Dato dal palazzo di Pavia. Il tenore che segue mostra quanto ci stesse a cuore il bene dei sudditi nostri, e massime i continui travagli de' poveri e l'eccessivo esigersi da quelli che hanno minor forza, i quali sappiamo che soffrono anche violenza. Considerando perciò la misericordia di Dio, credemmo necessario correggere la presente, e comporre una legge che tutte le precedenti rimova (o rinnovi) ed emendi, aggiunga quel che manca, tolga il superfluo; e raccorla in un volume, affinchè ciascuno, salva la legge e la giustizia, possa vivere quieto, affaticarsi contro i nemici, e difendere sè e i confini suoi».

E conchiudeva: «Queste disposizioni dell'Editto, che, volente e propizio Dio e con somme vigilie rispondendo al celeste favore, noi abbiam costituite esaminando e remorando le antiche leggi de' padri nostri che non erano scritte, e che giovano alla comune utilità di tutta la nostra gente, col consiglio e il consenso de' primati, de' giudici, di tutto il felicissimo esercito nostro, comandammo fossero scritte in questa carta, disponendo che le liti già definite non si cambiino; se non ancora finite o non cominciate, secondo questo Editto vengano risolte. Al quale provvedemmo d'aggiungere ciò che potessimo rammemorare delle antiche leggi de' Longobardi, per sottile indagine fatta da noi stessi o dagli anziani».

Delle trecennovanta leggi di Rotari, centottantadue sono criminali, tre concernono la religione, diciassette lo stato legale de' cittadini, dei servi, degli stranieri, diciotto le dignità e la casa del re, sette la milizia e la sicurezza dello Stato, quindici la sicurezza interna, due l'agricoltura e il commercio, quattordici la caccia e la pesca, cinquantaquattro la polizia urbana e rurale, ventiquattro l'ordine giudiziario: restano cinquantaquattro leggi civili, di cui diciannove guardano alle persone, le altre alle cose. Altre ne pubblicò poi Liutprando, di sentimento molto più civile, «coll'assistenza de' giudici e di tutto il popolo». Altre ancora Astolfo e i re successivi.

Sono dunque d'età diversissima; del che poco si ricordarono quelli che se ne valsero a descrivere la civiltà longobarda. Nelle primitive, di romano non si trova forse altro che la menzione del peculio castrense e quasicastrense, le tre cause del diseredare, e la divisione dell'eredità in oncie[75]; di religione non si parla, poco di disciplina ecclesiastica; e v'abbondano parole longobarde a spiegare gli usi de' vincitori, da cui e per cui soltanto sono dettate[76].

In quelle dei successivi re, e principalmente di Liutprando, crescono le reminiscenze romane: l'emancipazione degli schiavi in chiesa, la prescrizione trentennaria per legittimare la proprietà e i diritti, l'impedire si vendano i beni de' minori fuorchè in estrema necessità e coll'autorizzazione del giudice, la meglio stabilita successione delle donne, l'adozione de' figliuoli, il diritto di testare allargato, il separare l'usufrutto dalla proprietà nella donazione, l'appello.

Primo diritto e fondamento degli altri era la faida. E perchè all'erede correva obbligo di sostenere quella del defunto sin al settimo grado, rimanevano escluse dall'eredità le femmine come inette alle armi, finchè non intervenne l'equità alla romana. Il Governo assodandosi tentò mettere qualche regola a tali vendette, e sostituire l'azione giuridica; ma non le tolse mai.