I tribunali, istituiti a proteggere la proprietà e la vita, erano, come tutt'il resto, ordinati alla militare, semplici, spicciativi. Quattro giorni per terminare la lite davanti agli scultasci; sei davanti ai giudici maggiori; dodici per recarla al supremo giudizio del re[77]. Non si accettavano avvocati.

Qualunque litigio nascesse fra i membri della centuria o della decania, piativasi avanti al capo, che ne riscoteva le multe. In affari rilevanti l'assemblea della centuria giudicava sotto la presidenza dello scultascio; o, per non raccogliere tutti, sceglievansi dieci buoni uomini, cioè perfetti Longobardi, che sotto giuramento esaminavano il fatto, rimettendo al magistrato l'applicazion della pena[78]. D'uffizio si procedeva nei casi ove il fisco partecipasse alla multa: negli altri voleasi l'istanza dell'offeso o del suo erede. Ai magistrati era permesso ricevere donativi, cioè forse sportule, purchè n'avesse sua parte il re.

Nelle liti civili, semplicissime erano le formole prescritte:

— Pietro, Martino ti cita, perchè tu con mal ordine tieni una terra, posta nel tal luogo.

— Per successione di mio padre quella terra è mia propria.

— A lui non devi succedere, perchè ti generò da un'aldia.

— Sì, ma la manomise, come è scritto, e la prese a moglie». Provi o perda[79].

Per un caso criminale: — Pietro, Martino ti cita perchè uccidesti Donato suo fratello a torto». Se egli dica — Fu romano, non deve rispondere a te, o lo provi o risponda»[80].

Ognuno dovea comparire in persona: agli orfani, alle vedove, a chi facesse constare della propria insufficienza, permettente il re deputavasi un avvocato. Prove positive porgevano gl'istromenti scritti, i testimonj giurati e la prescrizione; se non ne risultasse lume, spesso rimettevasi la decisione al duello. Il falso testimonio condannavasi ad un compenso, di cui il principe toccava metà, metà la parte lesa; e se fosse impotente a pagarlo, si dava schiavo all'offeso. Il tempo della prescrizione fu da Rotari fissato a cinque anni: e nascendo contrasto, si dovesse sostenere con duello o giuramento[81]; Grimoaldo lo prolungò a trenta[82], e varie modificazioni vi s'introdussero dappoi.

Quanto a' criminali, l'arresto del reo si faceva dai decani o saltarj, che lo traduceano allo scultascio, e questi lo consegnava al giudice[83]. Il malfattore scoperto in casa, poteva essere arrestato da chicchefosse, ed anche ucciso[84]. Se alcuno legasse un libero senz'ordine del re o buona ragione, dovea dargli due parti del prezzo di sua vita[85]. Il giudice interroga il reo; se non si purga, lo condanna: non accade menzione di tortura. I beni dei condannati passano ai figliuoli. La negligenza de' giudici v'è punita ora con multe da dividere tra il fisco e la parte danneggiata, ora coll'obbligo di pagare del suo al chieditore il credito per cui aveva portato istanza[86].