Male sono determinate le competenze dei varj tribunali, e troppo frequente il ricorso al trono; nè fissato un termine, dopo il quale fosse imposto silenzio ai litiganti. Una legge di Carlo Magno, soggiunta alle longobarde, comanda che i giudici si mettano a tribunale digiuni: ma anzichè segno d'abituale intemperanza de' Longobardi, forse non è che un'allusione scritturale[87]; se pur non era un modo d'obbligare alla pronta decisione; come oggi ancora i giurati inglesi non possono prender cibo prima di avere proferito.

Dove bisognava convincere non un giudice o un tribunale ma tutto il popolo, la realtà del fatto e la colpabilità del convenuto doveano esser discusse in ben altri modi dei nostri; e fra le prove le più caratteristiche erano i congiuratori, l'ordalia, il duello.

L'accusato compariva con un numero d'amici e parenti, i quali giuravano lui esser mondo della datagli imputazione, ovvero che essi prestavano intera fede al giuramento proferito da esso. Non si trattava di vagliar la cosa, di fare indagini e interrogatorj; giuravano e tanto bastava: uno era innocente se un'accolta di liberi fosse disposta a sostenerlo tale colla sua parola e col suo ferro. Rotari ingiunse che, nelle cause eccedenti il valore di venti soldi, il petente giurasse con dodici sacramentali; sei nominati da esso, uno dal convenuto, cinque da lor due d'accordo[88]: ma altre volte salivano a venti, cinquanta, settantadue e più, secondo il grado del reo e la gravezza dell'imputazione. Il primo sacramentale, fra i Longobardi, posava la mano sulla cosa sacra; il secondo la sua su quella del primo, e così via gli altri; a tutte sovrapposta la sua, il convenuto in tale atto proferiva il giuramento. Frequente è ammesso nelle loro leggi il giuramento qual prova decisiva in cause civili e criminali: «L'accusata d'adulterio si purghi con dodici sacramentali, e il marito la riceva»[89]. La qual prova fu anche dalla Chiesa sanzionata con preci, benedizioni, reliquie: talvolta davasi il giuramento sull'ostia consacrata, dimezzandola fra l'attore e l'accusato.

Con modi più spettacolosi chiamavasi il cielo a testimonio ne' giudizj di Dio. Era pur questa una tradizione pagana[90], avvalorata dai miracoli, dai quali nel vecchio e nel nuovo Testamento fu confermata la verità; sicchè si venne a pretendere che Dio, ogni qualvolta fosse invocato, ne operasse uno per francheggiare l'innocenza, non dovendo egli comportare il trionfo del ribaldo: quando egli avesse parlato coi fatti, la società rimaneva convinta. Talora i due attori stavano a braccia levate finchè si cantasse una messa o un officio, e deteriorava la sua causa quello che le lasciasse per istracco cascare. Talaltra inghiottivano entrambi un morso di pane e cacio benedetto, persuasi che al reo si fermerebbe nella strozza. Altri, e massime donne imputate di maliarde, erano gettate al fiume, considerandosi colpevoli se galleggiassero. Più consuete tornavano le prove dell'acqua e del ferro rovente: in una caldaja bollente ponevasi una palla, e l'accusato dovea trarnela colla mano ignuda; ovvero maneggiare un ferro arroventato, o camminare scalzo sopra sbarre infocate; suggellavasi un sacchetto attorno ai piedi o al braccio, e aperti dopo tre giorni, se non vi apparisse lesione, egli era mandato assolto.

Volta fu che con grande solennità s'accesero due roghi tra sè vicinissimi, e i contrastanti od i campioni passarono di mezzo a quelli, restando la ragione a chi uscì illeso. Carlo Magno in testamento ordinò che, qual controversia nascesse tra' suoi figliuoli, fosse decisa col giudizio della croce. Volendo rifarsi le mura di Verona per ischermirla dalle correrie degli Ungari, si disputò se al clero toccasse fabbricarne un terzo o un quarto; ed un campione che tenne alte le braccia per tutto il passio di san Matteo, diede il miglior partito agli ecclesiastici. Giovanni detto Igneo, e prete Liprando convinsero di simonia l'arcivescovo di Firenze e quel di Milano col passare intatti fra due roghi. A questa prova vennero spesso sottoposte le reliquie, e furono viste balzare illese dalle fiamme: come i messali ambrosiani quando Carlo Magno voleva abrogare quel rito. Tali prove durarono tutto il medioevo; la Chiesa le accompagnò con riti e preghiere; e sebbene sempre v'avesse chi le disapprovò, talmente s'accordavano coi tempi, che difficilissimo fu l'abolirle.

E più difficile estirpare il duello, altro modo di sostituire forme legali alla vendetta personale, obbligando l'offeso a certe regole nella guerra contro l'offensore. I codici dovettero occuparsi a lungo di questa trasformazione dell'ostilità privata, per assegnare quali persone potessero esibir il duello, quali accettarlo, in che casi, con che regole. Donne, fanciulli, sacerdoti ne andavano esenti, e in nome loro lo sostenevano campioni prezzolati, tenuti a vile dall'opinione e dalle leggi; mentre, era pregiato chi assumesse quest'uffizio per generosità. Virtù prima non era il valore? il mancarne doveva denotare malvagità. Eppure già Teodorico, o Cassiodoro a nome di lui, scriveva agli abitanti della Pannonia: — Che giova all'uomo aver la lingua, s'egli tratta sua causa a mano armata? ove sarà la pace, se sotto la civiltà si combatte? Imitate i Goti nostri, che appresero ad esercitar fuori le battaglie, dentro la modestia»[91]. I Longobardi ammisero il giudizio del duello; e Liutprando; sebbene lo confessasse assurdo, non ardiva vietarlo come troppo radicato negli usi di sua gente[92].

Quando la feudalità sfrantumò le primitive colleganze di tribù, dileguossi il sistema de' compurgatori, mentre crebbe il duello giudiziario, meglio appropriato a persone tutt'armi; nè la Chiesa riuscì mai a svellere questo diritto della forza. Nel 962 Ottone il Grande, attesa la facilità degli spergiuri, consultò il concilio Romano se non tornasse meglio ricorrere più di frequente al duello giudiziario. Nulla decise il pontefice: onde esso imperatore, nel 967, propose alla dieta longobarda in Verona, fossero casi di duello giudiziario il dichiarare falsa una scrittura, disputare sull'investitura d'un fondo, asserire d'aver per forza sottoscritto ad un obbligo concernente una terra, sofferto un furto di oltre sei soldi; negare il deposito, o che uno fosse entrato servo d'un altro. Ogni libero combattesse in persona; le chiese e le vedove per mezzo d'un avvocato[93].

Siffatte erano le procedure sotto i Longobardi. Le pene si appoggiavano sul diritto di venire a componimento; i liberi potendo soddisfare a danaro fin l'omicidio premeditato e l'invasione armata[94]. Tali compensi (guidrigildi) erano regolati secondo le prische consuetudini (cadarfrede); sicchè la loro estimazione commettevasi ai giudici: ma Liutprando restrinse questo arbitrio ponendo alcune tasse certe. Fondavansi esse sopra un'altra ingiustizia, qual era la differenza fra uomo e uomo: giacchè non si badava all'intenzione o alla moralità, bensì a riparare l'oltraggiato in misura del suo grado e della lesione effettivamente sofferta. Pertanto è posto divario fra l'uccisione d'un uomo o d'una donna[95]: chi ammazza un aldio altrui, paghi sessanta soldi[96]; chi un servo rustico, sedici; chi un servo bifolco, venti; cinquanta pel porcajo che abbia sotto di sè due o tre allievi; venticinque per gl'inferiori[97]; mentre ne vale ducento e fin cinquecento la vita d'un libero. Tre soldi scontano l'aborto procurato ad una cavalla o ad una serva[98]: indifferenza naturale dove la multa compensa il danno del padrone, non l'offesa recata alla società o all'umanità.

Le pene sono suddivise ancora non in riguardo all'effetto, ma al danno effettivo, perciò specificato con frivolezza. Chi dà un pugno, paghi tre soldi; sei, chi uno schiaffo. Chi ferisce nel capo, se intacca solo la cuticagna, sei; se due ferite, dodici; se tre, diciotto; le di più non si contano. Se frange un osso, soldi dodici; se due, il doppio; il triplo se tre o più: però se l'osso sia tale che possa dar suono lanciandolo contro lo scudo alla distanza di dodici piedi, misura d'un uomo ordinario. Chi fenda il labbro sedici soldi; venti se resta scoperto un dente o due o più: se rompe un dente di quei che si vedono ridendo, soldi sedici; e se più, in proporzione: pei molari, soldi otto ciascuno. Pel pollice, un sesto del prezzo dell'offeso; per l'indice soldi sedici; pel medio sei; per l'anulare otto; pel mignolo tredici[99]: e tutto è variato secondo che l'offeso è libero o no. Altre ammende erano fissate pel danno recato alle proprietà o ad animali domestici; o pel danno da questi causato. Se molti avessero commesso un delitto, la pena ripartivasi fra tutti.

Tante prescrizioni sfrivolite in particolarità, mostrano come di intenti generali mancasse la legge, la quale alcuna fiata si limitava a raccomandazioni. Chi accende il fuoco per istrada, si ricordi di spegnerlo prima d'andarsene; chi trova una bestia selvatica o presa alla tagliuola, o circondata da cani, e l'uccida e racconti schietto la cosa, possa prenderne l'anca destra o sette coste[100].