Delle multe un terzo toccava ai giudici, e doppie erano quelle che si pagavano per sentenza del re. Capitalmente si punivano, fra i delitti privati, l'adulterio, l'uccisione del marito o del padrone; fra i pubblici, l'introdurre il nemico nel regno o ajutarlo in qualsiasi modo, il tener mano a un reo di morte, il rivoltarsi al capitano in tempo di guerra, fuggire in battaglia, disertare dalla propria fara. La pena di morte era prodigata cogli schiavi. Al falsatore di monete e di carte amputavasi la mano[101]. Liutprando abbondò di più in pene afflittive, come prigioni sotterranee, il tondere, il marchiare con ferro rovente, il flagellare[102]: e questa deviazione dal guidrigildo attesta che un nuovo diritto veniva introdotto da quel re.

Il ladro pel primo furto subisca due o tre anni di carcere sotterraneo; e se non ha di che compensare, si consegni al derubato, che ne faccia il suo talento: al secondo, il giudice lo tosa, batte, marchia in fronte e in faccia: al terzo lo vende fuor di provincia[103]. Redimeasi dunque a prezzo l'omicidio, non il furto. Vero è che Liutprando volle che l'omicida volontario, non solo compensasse la famiglia dell'ucciso, ma tutte le sue facoltà fossero divise fra quella e il re; e se non bastassero al guidrigildo, fossero consegnate alla famiglia dell'ucciso[104].

Singolarmente si volle consolidare colle minaccie il poter regio, contrastato come succede dov'è elettivo. Morte e confisca a chi pensa o consiglia contro la vita del re, o si avanza armatamano contro il palazzo di lui: assolto chi uccide altri per insinuazione del re.

V'avea pene stravaganti: le donne rissose venivano decalvate e frustate per la vicinanza: a Pavia stava eretta sul ponte una pertica con un corbello in vetta, per tuffare nel Ticino chi avesse bestemmiato[105].

Quel rappresentare mimicamente gli atti civili, che si costumava nel diritto patrizio romano, ricompare nelle consuetudini de' Barbari, come consentaneo a gente che poco scriveva, e alle cui fantasie faceva mestieri di essere scosse da effettive rappresentazioni. Per l'emancipazione i Longobardi consegnavano al servo una freccia, atteso che il portar armi fosse privilegio de' liberi, e susurravangli all'orecchio alcune parole patrie[106]. Per effettive tradizioni davasi l'investitura d'un uffizio o grado: al compratore si consegnava un ramo, una festuca, un cespo, una zolla; e anche oggetti affatto estranei, come un guanto, un libro[107], un cane, una coreggia, un par di forbici, un giunco, un martello, un pallio, un lenzuolo, o marmi, o pesci, o un'anfora d'acqua. Dopo servite alla tradizione, si foravano o rompevano, e venivano conservate dall'investito, quasi prova dell'atto; ond'è che spade rotte, monete forate, solfanelli e somiglianti troviamo negli archivj; e qualche volta attaccati all'istrumento fascetti di paglia; o capelli e barba nella cera del sigillo; o pezzi di legno e coltelli, nel cui manico s'intagliava il nome del venditore. Altre volte faceansi alcuni atti significativi, come stringersi la mano, porgere il pollice destro, dare il bacio, toccare una colonna o un corno, entrare nella porta, passeggiare sui fondi, smovere la terra, ricever insieme la comunione. Colla spada investivasi alcun re; colla lancia i principi longobardi; i dogi di Venezia col gonfalone; Ottone II infeudò il contado di Bobbio all'abbate di quel monastero con un anello d'oro. La Chiesa non ha ancora smesso di conferire le dignità ecclesiastiche col pastorale e coll'anello; e le minori col berretto, il calice, un candeliere, le chiavi della chiesa, il turibolo, o col toccare la fune delle campane, od ardere un grano d'incenso, o leggere il messale.

Tra i Longobardi non era molto praticata questa mimica giuridica; e non di rado facevano atto scritto delle vendite, specificandovi la cosa alienata e il prezzo, aggiungendovi la garanzia, sotto la penale del doppio: sembra però che l'attore in cause civili lasciasse in casa del convenuto un guadio, cioè un anello od altro segno materiale. Singolare ad essi era il launechild, compenso che il donato dava al donatore; una veste, un pallio, un anello, un cavallo, un par di guanti o denaro: del che ricorrono esempj fin nel xiii secolo. Da ultimo, in luogo della veste, non faceasi che sporgerne il lembo al donatore[108].

Non v'era diritto di testamento in origine, ma distribuivansi le eredità secondo le generazioni, esclusi i collaterali. In primo ordine erano i figliuoli e i nipoti per rappresentanza; in secondo le figlie a parti eguali, e in difetto di figlie le sorelle e le zie non ancora maritate: in tal caso i parenti, e in loro mancanza il re, prelevavano un sesto. Seguivano i parenti prossimi, senza distinzione di linee nè di sesso, fin al settimo grado; dopo il quale sottentrava il re[109]. I figli sono chiamati in egual porzione all'asse del padre, che può privarneli solo nel caso che l'avessero battuto o minacciato nella vita, o tentato la matrigna[110]. Il bastardo non è erede: ma ai figli naturali tocca la metà della legittima se il padre lasciò figlio; se no, un terzo dell'asse. Non si conoscono fedecommessi. Chi, in difetto di prole, volesse disporre di sue facoltà, dovea farlo per contratto (thinx), proferendone da vivo una promessa pubblica, che equivalga all'adozione: e il donato doveva accettare dando il launechildo.

Sparendo l'obbligo della vendetta domestica, il diritto ereditario dovette modificarsi, e Liutprando permise testare, non solo a pro dell'anima, ma anche per prediligere uno de' figliuoli; la sorte del quale poteva dal padre essere migliorata d'un terzo se n'avesse due, d'un quarto se tre, e così in proporzione[111]: ma ciò non avea luogo coi nati da secondo letto, viva la madre. Poteasi anche favorire la figliuola.

Dagli antichi Germani deducono alcuni il rispetto onde la società moderna, a differenza dell'antica, riguarda le donne. Per verità le leggi longobarde ci danno poco argomento di delicatezza verso di esse, contandole solo come fattrici di guerrieri: e l'uccidere una quand'è atta a figliare, scontasi con seicento soldi; con ducento, se prima o dopo l'età nubile. Nuove però sono le leggi introdotte dal pudore in quel codice, tanto precise, che spesso il ledono per proteggerlo. Il libero che preme il dito d'una libera, sborsi seicento denari; doppio, se il braccio; se sopra il gomito, millequattrocento; milleottocento se il petto. Chi per istrada tenti una libera, componga in novecento soldi; altrettanto chi sforza una donna a sposarlo; multato chi tarda due anni a menarla dopo gli sponsali. Gli adulteri possono essere uccisi dall'oltraggiato qualora non siano puniti dalla legge; nè francheggiano la peccatrice il consenso o il comando del marito. Nefario è chi dica meretrice o strega ad una libera; giuri su venti testimonj averlo fatto per impeto di collera, e compensi in venti soldi, o sostenga il suo detto col duello; nel quale se soccomba, paghi la multa impostagli dal giudice[112].

La donna non usciva mai del mundio; tutelata dal padre, dallo zio o dal fratello, sinchè in capelli, cioè fanciulla; poi dal marito; e vedova, dal più prossimo a questo[113]. Qualora la donna non avesse consanguinei, o dopo vedova si fosse riscossa dalla tutela col restituire metà della dote, o il tutore l'avesse accusata d'impudicizia, o voluto costringerla a nozze sgradite o prima de' dodici anni, o attentato alla vita e all'onore di essa, o chiamata strega, ponevasi sotto il mundio del re, il cui gastaldo percepiva il prezzo se si maritasse, e porzione dell'eredità se morisse. Perchè i mondualdi non abusassero della debolezza del sesso, Liutprando statuì che, quando una donna vendesse alcun suo possedimento coll'assenso del marito, intervenissero al contratto due o tre parenti di essa per cansare ogni frode o violenza[114].