Questo cenno non concerne il popolo vinto, ma chi veniva di fuori; e indica che il privilegio non era inusato. Coll'andare del tempo si moltiplicarono i contatti degli invasori coi popoli rimasti; i Longobardi rimisero della primitiva ferità, massime dopo convertiti al cattolicismo; onde allora fu forse consentito ad alcuno avveniticcio di conservare la legge nazionale[138]. Quando poi nel paese nostro si assisero i Franchi e Tedeschi, ognuno conservava il proprio diritto; dal che nasceva grande varietà, e per conseguenza ne' contratti o giudizj si specificava sotto quale vivessero i contraenti o i giudicati. Da ciò le così dette professioni di legge[139]: sotto il qual nome di legge non intenderei veruno speciale e prefinito corpo di istituzioni, ma in generale il diritto, le consuetudini, annesse al fondo che i contraenti possedevano.
Indietreggiando quest'uso ai primi tempi della conquista, alcuno asserì che i Longobardi lasciassero in arbitrio di ciascuno lo scegliere secondo qual legge volesse vivere. Ma qual tirannide sarebbe cotesta, dove il vincitore permette ai vinti di entrare a parte de' suoi diritti medesimi? di porsi, pur che lo vogliano, nella classe de' dominatori? Poi, che cosa significherebbe cotesto vivere a legge romana? una legge suppone uffizj e attribuzioni, che la conquista aveva cancellato. L'essere i nostri divenuti tributarj e dipendenti da un altro popolo, introduceva relazioni affatto nuove: come poteano quelle venir regolate colla legge romana? come sussisteva questa, dacchè erano cessati coloro che poteano secondo le occorrenze modificarla? Poi, è costante fra i Barbari che la podestà giudiziale stia congiunta col militare: esclusi i Romani da questo, come potevano quella ottenere?[140] Le pene, che presso i Barbari si riducono per lo più a multe e composizioni, come applicarsi al Romano, le cui leggi vanno su tutt'altro piede?
Se fosse vero che i Longobardi lasciassero la legge antica ai vinti, a chi avrebbero questi potuto ricorrere perchè un vincitore fosse punito dell'omicidio o d'altra violenza? se si fosse punito il Longobardo colla multa, e il Romano con pene afflittive, non si stabiliva già un'enorme differenza? e avrebbe potuto testar il Romano, e non il Longobardo? sarebbe rimasta in tutela perpetua la donna longobarda, e non quella del vinto? come risolversi le liti de' Romani per testimonj e prove, quelle de' Longobardi per duello e per altri giudizj di Dio? e ciò in un paese solo, sotto l'autorità di un medesimo re! Il diritto suppone la forza di proteggerlo: e i Romani aveano da un pezzo dismesse per uso le armi; allora gliele toglieva la costituzione de' vincitori.
Tra le leggi longobarde, una del 727 di re Liutprando stanzia che, chi fa un contratto, dichiari secondo qual legge intenda stipulare: dal che pure si volle argomentare restasse libera ad ognuno la scelta della legge[141]. Ma si rifletta che, anche secondo il gius romano, v'ha atti, la cui erezione non interessa direttamente lo Stato, e perciò i cittadini possono in essi preferire quali formole e modi più vogliano. Appunto simili contratti privati ha di mira Liutprando quando ordina che, nel formolarli, i notari s'attengano al diritto delle parti, senza però escludere speciali convenzioni fra esse, nè quelle regole secondarie, da cui ciascuno può innocuamente dipartirsi. Tant'è ciò vero, che pari facoltà non accorda pe' testamenti, attesochè questi sono di pubblico diritto. Liutprando inoltre veniva assai dopo la conquista, e tendeva a introdurre nel gius longobardo quanto potesse convenirgli del romano: laonde permetteva a' suoi di ricorrere a questo più ampio e scientifico, per via di accordi reciproci davanti a notari; al tempo stesso faceva arbitrio ai Romani contraenti di valersi della legge propria, anzichè della longobarda come prima sembra fossero obbligati. È un passo verso l'eguagliamento delle due stirpi: ma non indica in verun modo che la vinta conservasse il patrio diritto; attesta anzi che, fin allora, si era usato il contrario.
Molto più tardi, vertendo lite fra papa Eugenio II e il popolo di Roma, l'imperatore Lodovico il Pio mandò alla città suo figlio Lotario, «acciocchè la pace col nuovo pontefice e col popolo romano stabilisse e confermasse». Lotario in tale occasione emendò lo statuto del popolo romano coll'assenso del pontefice[142]; e un capitolo d'essa riforma ordina s'interroghi il senato e il popolo romano con qual legge vogliono vivere, e questa si conservi, o se la violano ne siano puniti. Ma primieramente questo è caso speciale, e non si riferisce che a Roma e al suo ducato, non mai conquistati, ove dunque duravano le magistrature all'antica, e sempre erasi conservata la legge romana[143]; sicchè l'orgoglio de' Barbari non restava leso dal dover rinunziare alla propria. Probabilmente poi fu data la scelta per quell'unica volta, quando trattavasi di dettare una legislazione nuova; e optato per una legge, a quella dovettero attenersi anche i discendenti.
Sta dunque, che i vinti italiani non parteciparono al diritto del vincitore se non taluno per privilegio: tant'è ciò vero che, ogniqualvolta la voce de' conquistati può farsi intendere, esprime lamento perchè non siano accomunati anche a loro i privilegi dei dominatori. Abbiam veduto nelle legislazioni barbare alle ingiurie o all'uccisione d'un uomo esser decretato un prezzo differente (guidrigildo), secondo il grado di esso, o la maggiore o minor parte che godeva di cittadinanza. Ne' Franchi l'uccisione d'un cittadino scontavasi col doppio prezzo, che non quella d'un romano possessore: ne' Ripaurj, ducento lire per un cittadino, censessanta per un forestiero germanico, cento per un romano. È una distinzione ingiuriosa, che però, mentre attesta l'inferiorità del vinto, mostra che sussistevano persone romane, formanti parte dello Stato, a segno che il legislatore dovea toglierle in contemplazione. Ma nei Longobardi nessun guidrigildo si trova stabilito pei Romani: il che conferma fossero ridotti alla condizione di aldj, cioè cosa di un padrone, al quale toccava il rifacimento dei danni loro[144].
Non per clemenza dunque, ma per condanna il longobardo legislatore avrebbe lasciato vivere il Romano secondo la propria legge; poichè così lo privava delle cure giuridiche e di tutti i diritti annessi alla qualità di cittadino. I Romani antichi, nulla statuendo sulle nozze de' plebei, poi degli schiavi, le avevano in conto di meri concubinati, spogli di civile legittimità: altrettanto era in quelle degli Italiani sotto ai Longobardi, rispettate solo dalla Chiesa che le benedicea. Così argomentate degli altri contratti. E se pur fosse che porzione delle leggi romane continuasse ad aver vigore, dovette esser solo di gius privato, non trovandosi magistrati che le applicassero, nè sanzione.
Diverso il caso per gli ecclesiastici. Tra essi il tipo giuridico universale prevalse in ogni tempo sopra il locale; nè le leggi canoniche, modellate sulle romane, mettono divario di paese o di razza; poi conservavano curie proprie, davanti alle quali essi facevano i loro atti, dibattevano e risolvevano da sè i loro litigj, non mancando neppure di mezzi per far eseguire le sentenze. Pure anche i cherici seguivano forse generalmente la legge della propria nazione, e alla romana s'attenevano solo nelle cose ecclesiastiche, e massime ne' privilegi concessi dalle costituzioni imperiali[145]. Certo in Italia ricorrono frequenti prove di diritto longobardo seguito da conventi e da cherici; il privilegio dei quali consisteva forse soltanto nel potere, se romani, dalla condizione di aldj passare a quella di cittadini longobardi.
Però, in causa appunto di tale trascuranza de' vincitori verso i vinti, crede alcuno che sussistesse un reggimento municipale, per quanto alterato dall'organamento militare de' Longobardi. Ma già vedemmo a qual nullità fossero ridotti i municipj sul fine dell'Impero, quando la più gran cura mettevasi nel buttarsene di dosso i gravissimi pesi: poi fondamento e scopo ne erano i tributi, e questi mutarono affatto natura colla conquista de' Barbari. Sotto i Goti, si rammentano ancora in Italia e curiali e magistrati conservatori della pace[146], perchè quella gente, o per origine o per lunga convivenza, avevano adottato assai maniere romane; in qualche formola de' Franchi vedesi alle curie attribuito il registrare alcuni atti: ma ne' paesi sottoposti ai Longobardi, neppur sì poco compare. Se fosse poi vero che i vinti restassero ripartiti fra i vincitori, cessava di necessità ogni interesse comune, fin quelle cure di ponti, di strade, di beni pubblici, alle quali si restringe il municipio.
Ciò vale pei Romani conquistati e ripartiti. Ma mentre i Longobardi, pochi in numero fin da principio, poi assottigliati nelle guerre continue di due secoli, e sistemati a modo d'esercito, tenevansi aggruppati intorno ai castellari, più confacenti all'indole loro che non le città, la remota campagna e massime i monti restavano alla popolazione indigena, e questa poteva aver conservato qualche ordinamento municipale. Alla romana continuarono a regolarsi le città a mare, e quelle dove Goti e Longobardi non penetrarono o per poco. Quattro o cinque secoli più tardi, venne un istante che le città, dominate o no dai Longobardi, si trovarono riunite nella lega di Lombardia, Marca e Romagna, ed in esse apparvero forme a un bel circa eguali di governo municipale. Ora, chi rifletta che eguali pure le aveano allorchè furono côlte dagl'invasori, inclina a credere che anche le soggiogate dai Longobardi mantenessero alcun modo di reggimento municipale.