Oltre l'eribanno, esercito che compiva le spedizioni dalla nazione consentite, il re avea la banda di proprj vassalli, fossero volontarj o stipendiati, che adoprava dovunque volesse, nelle imprese difficili, nelle violente, in quelle che occorressero dopo ch'era scaduto il termine dell'eribanno, e a custodire la persona reale, e tener guarnigione.

Semplici erano le finanze, poichè ogni cantone e comunità si manteneva da sè, nè la Camera regia dovea mandarvi nulla per le strade, per l'istruzione, per altri stabilimenti, salvo che il re ne volesse fondare con proprj averi. I benefiziati pagavano i loro canoni in cavalli, stoffe, derrate di vario genere, che recavansi al campo di maggio, e v'erano ricevute dal gran ciambellano, con non piccolo suo profitto.

La Corona possedeva poi terre tributarie ed ampj poderi o ville, nelle quali spesso i re tenevano le assemblee, e venivano a stare alquanto in ciascuna, per consumarne sul posto le derrate. Comprendevano molte abitazioni, occupate da servi del fisco, o anche da lavoratori liberi, retribuiti con razioni o con un manso, ed obbedienti a un maggiore, che riceveva ordini da un giudice fiscale, cui spettava a un tempo la generale intendenza e la giurisdizione su tutti gli abitanti delle ville da lui dipendenti.

Angusta diffidenza reca politici inetti ad opporsi ai sentimenti della loro età, e a ritardarne i progressi, da cui temono diroccata una potenza che si regge soltanto per l'abitudine: l'uomo grande in quella vece conosce il tempo, e non che sgomentarsi del suo procedere, ne adopra gli elementi ad assodare l'edifizio ch'esso prepara, e che l'avvenire rispetterà. Carlo Magno vide come il clero, coi tanti benefizj recati nel barbarico scompiglio, avesse acquistato immensa potenza sovra l'opinione; e non che adombrarsene come aveano fatto i Longobardi, la sentì opportuna all'intento suo d'incivilire e unificare, e ne crebbe l'efficacia mediante la ricchezza, il potere, la riverenza. Mentre egli coll'armi sospendeva l'irruente barbarie, i missionarj dovevano colla parola mansuefare i rozzi limitrofi; e la venerazione verso il capo della Chiesa opponeva allo sfiancamento della società e dei costumi. Largheggiò colle chiese; assicurò loro la decima da equamente partirsi fra il vescovo, i sacerdoti, le fabbriche di ciascuna diocesi, e i poveri, cioè gli ospizj. Erano questi amministrati e serviti dalla disinteressata carità del clero; onde il crescere de' beni ecclesiastici ritornava a utile dei poveretti.

Ma la Chiesa non si prospera tanto colle largizioni, quanto collo svellere le male erbe che aduggiano il buon seme. Epperò Carlo rimediò alle triste arti con cui alcuni traevano beni alle chiese, o li disperdevano a vantaggio delle proprie famiglie, o vi cangiavano destinazione; provvide che i devoti non largissero a scapito degli eredi bisognosi; impedì d'assegnare i patrimonj ecclesiastici a laici, se non a titolo precario, e questi pure a patto che gli utenti retribuissero doppia decima, e conservassero i monumenti del culto.

Andando la giurisdizione annessa al possedimento delle terre, il clero la esercitò non altrimenti che i vassalli nei loro feudi; e perciò alle donazioni solevasi aggiungere l'immunità, cioè che verun giudice regio potesse far atto d'autorità sopra i dominj ecclesiastici. Gli avvocati delle chiese almeno una volta l'anno tenevano placito in una delle città dipendenti da quelle, e vi rendevano giustizia assistiti da probi uomini.

Carlo assodò la giurisdizione canonica, estendendola fino ai casi di sangue; nessun cherico poteva essere tenuto in cattura senza darne notizia al suo diocesano: ai vescovi spettava l'inquisizione anche dei gravi delitti commessi da sacerdoti nelle loro diocesi. Gli ecclesiastici non ammettevano prove di Dio ai tribunali lor proprj; e Carlo ordinò si scolpassero secondo il gius ecclesiastico, coi testimonj o con prestare giuramento davanti al popolo con tre, cinque o sei preti, e occorrendo, anche con laici congiuratori.

Per tale giurisdizione la Chiesa s'insinuava più sempre nelle famiglie, competendole le cause di matrimonj e di testamento; e ne aumentarono grandemente i possessi, attesochè molti secolari le sottoponevano i proprj beni onde godere di quella. Perocchè, quando i codici erano dettati da Barbari ed applicati da gente rozza e passionata, pareva un oro il gius canonico; e i tribunali vescovili per regolarità di forme e stabilità di diritto vincevano di lunga mano le corti dei conti, più ignoranti e corrotti. Ma poichè a questo modo il clero emancipavasi dallo Stato, Carlo Magno con ispeciali raccomandazioni frenava l'eccesso della concession generale: limitò il diritto dell'asilo sacro, negandolo agli assassini; se un reo fuggisse sopra terre ecclesiastiche per sottrarsi alla giurisdizione secolare, fosse respinto; altrimenti il conte lo arrestasse di forza; un'ammenda al vescovo che si opponesse.

Colle ricchezze, coll'entrarvi persone illustri e potenti, e coll'ottenere le dignità non per zelo e merito ma per bottega, nel clero si era lentato il rigore e guasta la disciplina; e i re, avocatasi l'elezione dei vescovi, preferivano spesso gl'intriganti e chi avesse più denaro e arte di spenderlo. Questo sconcio non isfuggì a Carlo, che, se sulle prime destinava a talento i prelati, sul fine del suo regno formalmente restituì agli ecclesiastici e al popolo la scelta del vescovo, sebbene ai comizj di quella solessero presedere regj commissarj. Pure la simonia guastava le elezioni popolari, come avea fatto le principesche.

Ai disordini si opponevano rimedj da privati e dal pubblico, dall'autorità civile e dalla religiosa. Si prescrissero ai monaci regole di tal perfezione, che non è meraviglia se non vedeasi sempre raggiunta. De' canonici trovasi vestigio antecedente[226], ma allora ebbero regola definita e salmeggiare in comune, accoppiando la monastica forma al vivere nel secolo.