Introdotta questa forma di possesso, ella si estende e generalizza, e tutto divien feudale; sin varie città prendono posto in quella gerarchia, contraendone le obbligazioni per possederne i diritti, sotto al patronato d'un barone.
Adunque i popoli, che dianzi conservavano il diritto personale in mezzo alle incessanti migrazioni, cangiarono a segno, che si considerano membri dello Stato solamente in quanto possedono una gleba; non v'è signore senza terra, o terra senza signore; è uomo d'alto o di basso luogo secondo la natura de' suoi possedimenti, e la terra costituisce la personalità, la quale perciò dee rimanere indivisa, e passare nel primogenito. Fatto ereditario il feudo, tale pure diventava la lealtà, estendendosi ai discendenti di quello da cui lo si era ricevuto. Egli a vicenda non poteva spogliarne l'investito se non per fellonia, nè sospenderlo a tempo se non quando ricusasse il promesso omaggio.
Per tali diverse maniere la proprietà acquistava un carattere speciale; piena, reale, ereditaria, eppur ricevuta da un superiore, verso cui corre obbligo di certi omaggi e tributi.
Col tempo anche le cariche di siniscalco, di palafreniere, di coppiere, di banderajo, che attribuivansi in feudo, passarono di padre in figlio, e perfino i supremi comandi militari, la più assurda fra le eredità. Ne restava inceppato il potere del signore molto più che dalla perpetuità de' possessi, giacchè per diritto egli trovavasi a fianco persone che impacciavano i suoi voleri, invece d'adempirli. I vescovi, non potendo se non per abuso versare sangue in guerra o ne' giudizj, infeudavano dell'autorità secolare i visconti e visdomini, o avvocati; i quali poi col diritto della forza procuravano farsi indipendenti, e chiedeano l'investitura dal re, come patrono de' benefizj e delle mense.
Nè solo terre e cariche si davano in feudo, ma qualsifosse proprietà, qualsifosse modo di guadagno assunse quella forma: i proventi d'un impiego o d'una cancelleria, il diritto della caccia, un pedaggio, lo scortar le merci, il rendere giustizia nei palazzi de' grandi, il tener forno, l'aprir botteghe sulle fiere, persino il possedere sciami d'api; il clero infeudò il cimitero, una oblazione, le decime, i diritti di stola bianca e nera; i monaci l'uffiziatura, lo spigolare del frumento o della vendemmia, fin le goccie che stillavano dai tini; talvolta un barone impadronivasi del provento delle messe dette a un altare, e lo teneva come feudo di quella chiesa. Anche le arti meccaniche nelle case signorili erano esercitate da persone, le quali a questo titolo ricevevano terre in feudo.
Talvolta l'utile dominio d'un paese o d'un villaggio era ripartito fra due o più padroni; sia che ciascuno avesse un quartiere separato, o una gabella speciale, o una particolare giurisdizione: e questi diritti s'impegnavano od appaltavansi o staggivansi, venendo a moltiplicarsi i padroni e i litigi, e a confondersi il governo. Ne' contratti si trovano stipulati i quarti, i decimi d'un possesso, fin la quarta parte della sedicesima d'un castello; gli Estensi nel secolo XIII da più di venti capitanei comprarono poc'a poco la terra di Lendinara; e così i Fiorentini e i Sienesi le varie castellanze del loro contado[300].
Il conquistatore aveva spartito i terreni e i popoli non altrimenti che le robe; e come su queste, divise che fossero, il re non conservava alcun diritto, così neppure sui terreni e sui terrieri. Pertanto al possesso andava congiunta la sovranità, e al tenitore del feudo competevano sugli abitanti di esso i diritti che oggi ritengonsi sovrani; verso gli altri possessori consideravasi pari; dentro del suo feudo niuno poteva imporgli leggi o tributi, nè richiederlo in giustizia.
E poichè, secondo le idee germaniche, nessuno tenevasi obbligato se non alle leggi ch'egli medesimo fosse concorso a stabilire, mancata la supremazia legislativa, v'ebbe tanti statuti quanti paesi, e la giurisdizione non fu più una delegazione sovrana, ma una conseguenza della proprietà.
Questo unire il possedimento colla sovranità isolava ciascuna tribù, per modo che formavansi tanti Stati quante proprietà, distinti in ogni cosa, salvo che in ben pochi interessi. Al momento che questa società si formava, a gruppi i feudatarj si strinsero attorno a conti e duchi, per caso o per vicinanza, ma senza connessione degli uni cogli altri; e la stessa convergenza a un centro era piuttosto apparente che effettiva. All'idea astratta dello Stato era sottentrata la concreta dell'individuo, col quale unicamente si aveva obbligazione. Non più dunque parentela o tradizione o governo ritenevano la tribù attorno al capo; non assemblee popolari per far leggi comuni; restò unico il legame della promessa e della devozione, giacchè il feudo è sentimento d'onore attaccato al possesso conferito dal sovrano pel solo dominio utile in compenso di servigi resi, e con promessa di nuovi servigi, di fedeltà, di omaggio.
Così si pianta un sistema gerarchico di istituzioni legislative, giudiziali, militari. Unica fonte d'ogni potere è Dio, e suo vicario il papa. Questi, serbato a sè il governo delle cose ecclesiastiche, affida le temporali all'imperatore, che è capo dei re. E papa e imperatore e re commettono l'esercizio della loro podestà ad uffiziali, annettendo alle cariche una terra: questi suddividono la terra e gl'impieghi a persone, le quali fanno altrettanto. Colui che conferiva il feudo chiamavasi senior, signore; il benefiziato, junior ovvero miles, per l'obbligo che avea del militare; più solitamente al benefiziato diretto davasi il nome di vasso o vassallo; ai sotto benefiziati quel di valvassori (vassi vassorum), da cui dipendevano i valvassini.