Uno dunque si trovava signore al tempo stesso e vassallo; possedeva feudi di natura e di pesi diversi, ma non si teneva obbligato se non a colui, dal quale immediatamente rilevava. Nè l'esser ligio per una, toglieva d'essere sovrani sopra altre terre: i re di Sicilia come quei d'Inghilterra, di Danimarca ed altri si fecero vassalli alla santa sede; quel d'Inghilterra rendeva omaggio al re di Francia per la Normandia; anzi talora due dinasti erano a vicenda signore e vassallo un dell'altro, come il vescovo di Sion riconosceva dai conti di Savoja alcuni possessi, mentre questi rendevano a lui omaggio pel feudo di Chillon[301].

Feudi ecclesiastici possono riguardarsi i benefizj che la Chiesa concedeva come sovrana religiosa avente proprio diritto pubblico, giurisdizione, prerogative eminenti. E feudo è il giuspatronato, i cui diritti sono esercitati appunto in qualità feudale; ai fondatori di chiese o cappelle lasciavasi giurisdizione ecclesiastica, trasmissibile agli eredi, a norma delle investiture (fondiarie), all'estinzione dei quali, essa ritornava alla sovranità ecclesiastica. Le controversie decidevansi da questa: ma mentre i principi duravano sempre in lotta coi baroni, e talvolta soccombevano, le corti ecclesiastiche si mostravano moderatissime e generose sui diritti dei patroni; fin le scomuniche sospendevano, ma non ne toglievano il diritto.

Del feudo ecclesiastico abbiamo esempj in grande nel Friuli, liberalmente concesso dagl'imperatori ai patriarchi d'Aquileja. La natura sua faceva che quivi la feudalità, invece di staccare dal centro, riunisse; il clero vi entrava non per abuso, ma per essenza; e gli elementi romani vi erano conservati per mezzo del parlamento, nel quale i pari giudicavano; e ne' casi feudali vi presiedeva il patriarca: Marquardo, uno d'essi, nel 1366 raccolse poi le consuetudini feudali, formandone quel che chiamò Statuto della patria. Eccetto il papa nessuno avea tanti possessi. Tra' feudi maggiori che da lui ritraevano era l'uffizio di coppiere, del quale talora furono investiti i duchi d'Austria e i re di Boemia: anzi questi ultimi avevano l'obbligo di riscattare il patriarca se mai cadesse prigioniero. Ereditaria aveano resa per forza l'avocazia i conti di Gorizia, e così il loro feudo i conti d'Ortemburgo. Questi feudi diceansi nobili, altri retti o legali, divisi in liberi, ministeriali, d'abitanza. Dei liberi conferiva l'investitura il patriarca con una o più bandiere; de' ministeriali coll'anello; degli altri col lembo della sua veste. Fra i ministeriali erano camerieri i nobili di Cucagna, coppieri quei di Spilimbergo, confalonieri quei di Tricano, scalchi i signori di Prumbergo. All'anziano di casa di Ragona competeva una porzione di tutte le pietanze che si servissero al patriarca. I Bojani di Cividale[302] erano obbligati presentare al patriarca quando entrasse in città uno spadone col fodero bianco alla tedesca, e portarglielo davanti sino alle scale del palazzo. S'aggiungevano gastaldie, arimanie, avocazie, feudi militari, di sartoria, di bandiera, di arsenatico, insomma di qualunque ministero occorrer potesse al patriarca[303].

L'investito di un feudo militare, per povero che fosse, non era tenuto a prestazione o tributo fuor che al servizio in guerra; nelle feste del castello veniva socio ai piaceri del signore, pari alla sua Corte; combatteva a cavallo, mentre il resto del popolo a piedi e senz'armi difensive. Reso questo servizio, restava immune da imposte; e solo per occorrenze straordinarie i vassalli e il clero erano invitati a contribuire. I vassalli del medesimo signore, posti attorno a lui sullo stesso territorio, e investiti di feudi d'egual grado, si chiamavano pari; tutti dipendevano dal capo, ma non uno dall'altro; alla guerra, al consiglio, al giudizio si trovano uniti sotto al capo; in ogni altro caso ciascuno opera da sè, isolati, stranieri fra loro.

In questa catena, dove ciascuno non tiene che all'immediato suo superiore, nessun potere rimane al re sovra il popolo. A Roma imperiale non s'aveva alcun intermedio fra il dominante e il popolo: qui al contrario il popolo non comunicò più col re se non per intermezzo de' baroni; i quali procedendo, ridussero il re a mero nome, potendo essi ignorare chi lo portasse, e recandogli anche guerra. Il re non era dunque supremo magistrato, esecutore della volontà d'un'assemblea sovrana; non il potere dirigente universale, non il capo d'una nazione per osteggiare chi da quella fosse dichiarato nemico: era soltanto il proprietario diretto dei feudi da lui conferiti, nè da padrone disponeva se non de' suoi vassalli immediati. Menar lunghe imprese non poteva, giacchè essendo i vassalli obbligati soltanto al servizio prefinito e sempre corto, allo spirare del termine levavano la propria bandiera, fosse o no compiuta l'impresa. Le assemblee legislative si ridussero a consigli del re, il quale v'invitava i baroni che gli piacessero, e aggiungerò, purchè volessero, giacchè gli mancava la forza di costringerli. Nelle urgenze comuni, i signori vicini s'accoglievano per concertarsi su quel che ciascuno eseguirebbe ne' proprj dominj e coi mezzi proprj; e il re era uno de' contraenti, ma senza autorità coercitiva.

L'arte, che oggi si considera come la prima ne' governi, quella delle finanze, ignoravasi affatto. I beni della corona, il prodotto delle regalie e i possessi di famiglia bastavano al principe, pace durante: tanto più che le Corti si menavano assai più semplici, nè gli uffizj si pagavano, essendo accollati ai feudi. Veniva guerra? i vassalli erano tenuti a prestazioni determinate e impreteribili, e ciascuno manteneva i proprj uomini. Quei diritti, quelle ispezioni che, ogni giorno maggiori, si vanno accentrando al governo, allora non si conoscevano; uniche regalie erano la giurisdizione, i pedaggi, il batter moneta e scavare miniere: ma queste pure, una dietro l'altra, venivansi usurpando dai grandi vassalli, resi indipendenti dal re, cui eguagliavano e talvolta sorpassavano in forza; cavarono metalli ne' proprj tenimenti; posero dazj e pedaggi, talchè al limite d'ogni podere s'incontravano quelle barriere, che oggi pajono troppe anche al confine d'uno Stato.

Quanto alla giurisdizione, dipendendo il vulgo non più dal principe ma da particolari signori, disusarono le istituzioni fatte a pro di tutti, e ciascun signore tenne corti e assise per le controversie fra' proprj dipendenti. Giudici non erano nè gli antichi uomini liberi, nè i consoli di poi, interessati al pubblico e disposti a sostenere l'esecuzione della sentenza o l'indennità dell'offensore che avesse composto; ma erano uffiziali del barone, sol per uso acconciandosi alle consuetudini. La legislazione cessa d'essere personale, e statuti ed usanze variano, non secondo le razze degli abitanti, ma a norma della natura del possesso e del grado di sua libertà. Che se ancora, massime in Italia, sono mentovate persone che vivono secondo questa o quella legge, vuolsi intendere de' gran signori e de' pochissimi arimanni conservatisi indipendenti; ma anche per essi il privilegio riducesi soltanto a certi modi di possesso e di procedura.

Colla indipendenza individuale era scomparsa la reciproca garanzia fra cittadini; e vivendo ciascuno da sè senza legame cogli eguali, ma soltanto con superiori ed inferiori, nessuno aveva interesse ad impedire i delitti; lo perchè andarono scomparendo i giudizj per via di compurgatori. I vassalli dovevano essere giudicati da' loro pari, e il signore non faceva che proclamare il dettato di quelli. Nasceva poi contestazione fra vassallo e signore? se trattavasi di doveri feudali reciproci, era decisa dai pari; se cadeva sopra fatti d'altra natura, come un delitto del signore o danno recato ai beni allodiali del vassallo, la lite si potea recare al sovrano.

Finchè la sentenza davasi nelle assemblee generali, nessuno avrebbe potuto rivederla, emanando dall'autorità sovrana. L'appello ripugna pure alle idee feudali che identificano il signore col vassallo; nè l'alto barone, irremovibile e disoggetto da sindacato regio, poteva esser ripreso d'un'ingiustizia, più che nol possa oggi un re da altro re. Chi alla corte signorile si trovasse gravato, poteva sfidare i giudici, che come pari suoi non godevano su lui veruna superiorità: ma questa mentita non era un appello, giacchè si dava prima della sentenza, nè chiamava a tribunale superiore. Stante però che la mentita obbligava a convocare altri pari, nè ciò era sempre fattibile, volta veniva che il signore si vedesse costretto a rimetter la lite al sovrano. Questo poi, allorchè comparisse nelle terre del suo vassallo, teneva assise, ma non poteva rivedere la sentenza, bensì la causa, e proferirne una nuova, perchè restava sospesa la giurisdizione del vassallo. Inoltre fra gli obblighi di questo era il rendere giustizia, e se la falsasse o negasse, poteva il signore intervenire per obbligarvelo; obbligarvelo cioè in quanto ne avesse la forza.

Questi furono avviamenti per istituire un regolare appello, a imitazione del diritto ecclesiastico; grande passo ad instaurare la regia prerogativa.