Rinforzare viepiù il suo castello, il cavallo, l'armadura, è supremo studio del castellano; e fidato in questi, e trovandosi invulnerabile dalla ciurma che sotto i suoi colpi casca senza riparo, acquista un coraggio temerario e prepotente. Di lassù piomba talvolta a rapire la moglie e le figliuole del villano, non degnandosi di sedurle; a spogliare i viandanti e taglieggiarli. Ma poichè, anche in tempi tumultuosi, la battaglia e la preda non sono che eccezioni della vita, si trova sovente ozioso, e scarco di quelle regolari occupazioni che sole possono riempirla. Pubblici impegni più non v'ha; il giudicare i dipendenti è spiccio, perchè dispotico; semplice l'amministrazione, giacchè i campi sono coltivati da villani a tutto suo pro, da servi esercitata l'industria; le lettere erano abbandonate al monastero, regalato ad ora ad ora acciocchè orasse e studiasse. Doveva dunque il feudatario occupare altrove quell'attività che costituisce la vita, e quindi avventurarsi ad imprese, a caccie, a saccheggi, a pellegrinaggi, a tutto che il traesse da quell'ozio senza pace.
Furono signori feudali che conquistarono Terrasanta; e per regolarsi colà fecero comporre le Assise di Gerusalemme, nelle quali può dirsi che la feudalità prendesse coscienza di sè, e riducesse a teoriche le sue inclinazioni. Quelle assise diressero lungo tempo i possessi veneziani d'oltre mare, onde come di cosa italiana noi ce ne valiamo per chiarire le condizioni d'allora.
Nel tempo che decorre fra le leggi meramente penali delle genti rozze e le meramente civili delle educate, il legislatore crede obbligo suo l'imporre anche i doveri morali e prescriverne gli oggetti e i modi, quasi per dar polso ai sentimenti nella lotta colle passioni. Perciò in quel codice si trova ordinato che il vassallo non offenda nel corpo il signor suo, nè ad altri il permetta; non tenga cosa di lui senza consenso; non dia suggerimenti a danno o disonore di esso; non rechi onta nè alla moglie nè alla figlia sua: sibbene lo consigli lealmente qualvolta richiesto; entri per lui mallevadore se si trovi prigione o indebitato; il cavi di pericolo se lo veda alle prese col nemico: ove così adoperi, il signore abbia a difenderlo con ogni sua possa, se vuol fuggire la taccia di codardo.
Oltre questi doveri morali, i vassalli erano tenuti a servizio, a fiducia, a giustizia ed a sussidj. Servizio esprimeva il militare a proprie spese sessanta o quaranta o venti giorni per l'omaggio ordinario, e tutta la campagna per l'omaggio ligio; solo, ovvero con un prefisso numero d'uomini; col giaco o no; entro il territorio feudale o in qual si fosse; per la difesa soltanto o anche per l'attacco, secondo i patti. Per la fiducia doveva accompagnarsi al signor suo quando andasse a Corte e ai placiti, o convocasse i vassalli a consiglio o a render ragione. La giustizia consisteva nel riconoscerne la giurisdizione, e non declinare dalla curia di esso. De' sussidj in danaro alcuni erano spontanei, altri determinati, qualora il signore dovesse riscattarsi di prigionia, o maritasse la primogenita, o armasse cavaliere un figliuolo. Quei che avevano solo promesso un tributo o servizj di corpo, presto caddero in condizione di villani. Chi era affidato con obbligo di militare, fu considerato nobile: nè dapprima si sarebbe dato un feudo a chi nobile non fosse; ma poi si considerò tale ogni casa che ne possedesse uno da tre generazioni; nè in conseguenza poteva esercitare arti sordide, nè contrar matrimonj disuguali. Secondo il diritto lombardo, il valvassino non teneasi per nobile, nè la nobiltà passava alle figliuole.
L'imperatore Lotario II in Italia proibì d'alienare feudi senza consenso del domino; altrettanto ordinò Federico II per la Sicilia. L'erede non diretto d'un vassallo doveva pagare al signore un canone prefisso onde succedere: uso nato forse allorchè i feudi consideravansi ancora riversibili, ed ogni nuovo investito faceva un libero donativo al signore diretto.
Ad alcuni feudi era annesso il diritto di prendere il cavallo del caposignore quando passasse su quelli; ai confalonieri di Milano e d'altrove toccava la mula su cui il vescovo faceva l'entrata; a Firenze lo conducevano alla briglia i visdomini, poi il palafreno davasi alla badessa di San Pier Maggiore, il freno e la sella a quei Del Bianco, poi agli Strozzi, che a suon di trombe se li recavano a casa e li lasciavano esposti; a Pistoja tale privilegio spettava ai Cellesi, e il vescovo donava un anello alla badessa di San Pietro, ed essa a lui un ricco letto. Il vescovo di Faenza per pasqua di Natale doveva ai servi del conte di Romagna dodici pulcini di pasta colla loro chioccia, e carne cotta: se no, quelli poteano andare alla cucina di lui, e levarne quanto vi trovassero.
Diritto di gran lucro era quello delle manimorte, per cui, morendo senza prole persone che, come servili, o medie fra la libertà e la servitù, erano prive del diritto di testare, il signore ne ereditava in tutto o in parte. A lui spettava pure la tutela de' vassalli minorenni, e l'offrire un marito alla ereditiera del feudo, od obbligarla a scegliere fra gli offerti: diritto ragionevole quando il marito diventava suo ligio o suo guerriero; ma la donna potea riscattarsene dando al signore tanto, quanto gli aspiranti aveangli esibito per ottenerla. Al feudatario cadevano pure le cose trovate; l'eredità di chi moriva intestato, o senza confessione, o di morte improvvisa, quasi questa portasse la sicura dannazion dell'estinto. Per l'albinaggio egli entrava erede dello straniero che morisse ne' suoi possessi, e occupava qualunque nave o persona fosse dal mare gittata sulle sue terre[304].
Privilegio supremamente apprezzato era la caccia, per la quale il feudatario, con tutta la sua corte, settimane intere viveva ne' boschi alla serena con clamorosa pompa. Talvolta faceansi venire delle fiere di lontano, e si affrontavano in recinti; e l'arcivescovo di Milano come gran distinzione permise a un duca di correr un cervo nel suo parco. Da qui (diritto inusato agli antichi) le caccie riservate, per cui il colono vedeva la selvaggina impunemente guastar le vendemmie e la messe, e guai a chi avesse osato minorare il divertimento del signore uccidendone alcuna!
L'uom di corpo, oltre porzione de' frutti del suo campo, gli doveva angarie cioè lavori forzati, e perangarie, cioè lavori con ricompensa per un prefisso numero di giornate, o le vetture pei trasporti occorrenti; non esporre sul mercato le proprie se non dopo smaltite le derrate del padrone, valersi delle misure di questo, adoprar le monete di lui, comunque scadenti; comprare da lui solo le derrate; valersi del mulino, del forno, del torchio del signore (banalitas) pagandone un canone. Nel 1117 gli abitanti di Agrilla sono obbligati a zappar le terre del barone, seminarle, dar un pajo di bovi ciascuno per dodici giorni, e ventiquattro giornate per la mietitura, e al tempo della vendemmia portar un cerchio per le botti, a Natale e Pasqua offrir due galline, oltre la decima dei porci e delle capre. Per la mano baronale, il signore poteva di propria autorità impedire che i debitori asportassero i frutti dalla loro campagna prima d'aver pagate le prestazioni, o depostone sufficiente quantità ne' magazzini di lui[305].
Facilmente tali irrefrenate giurisdizioni degeneravano in capricci e tirannie: e le concessioni che alcuni feudatarj assentirono più tardi ai loro dipendenti attestano fin a qual grado fosse giunta l'oppressura; giacchè uno permette d'insegnare a leggere ai figli; uno di vendere derrate ad altri che al padrone, o di spacciare in pubblico le guaste. Alcuni nell'atto dell'investitura doveano baciare i chiavistelli della casa, andar dondolone a modo di briachi, fare tre saltarelli e mandare un ignobile crepito: altri in un dato giorno portare un ovo, o una rapa, o un pane sopra un carro tirato da quattro paja di bovi, o presentare una pagliuzza. I pescivendoli che passavano pel feudo di San Remigio nel vescovado d'Aosta, doveano esibire la loro merce ai castellani, se no era trattenuta per tre giorni, il che equivaleva a distruggerla, o si tagliavano le cinghie dei loro cavalli. La famiglia Trivier di Ciamberì era tenuta dare un somiere del valore di trenta soldi grossi al conte di Savoja ogniqualvolta scendesse con armi in Lombardia. Jacopo Morelli di Susa dovea provvedere al sovrano un letto fornito qualora dormisse in essa città. Nel regno di Napoli ogni vassallo, nel rinnovare l'omaggio, pagava jus tappeti, quasi un prezzo del tappeto che gli si stendeva dinanzi. V'avea chi era costretto correre la quintana con lanci e di legno; o andare ogni anno una volta al feudatario, ma facendo due passi innanzi ed uno indietro; o versare un secchio d'acqua avanti alla sua porta, o una misura di miglio al pollame della bassa corte. Altri doveva soltanto un coniglio, ma coll'orecchio destro bianco e il sinistro nero; nol si trovava? dubitavasi fosse tinto, anzichè naturale? nasceva processo lunghissimo, moltiplicati giudizj e perizie, finchè l'animale morisse o il pelo gli cadesse. Perocchè non è a dire con quanta precisione si conservassero queste stigmate di servitù. Della promessa rogavasi istrumento con numerosi testimonj; poi se si falsassero d'un atomo il tempo o le condizioni della prestazione, cominciavasi un piato che talvolta spogliava del suo podere il mal preciso infeudato.