[325]. «Che delli omicidj che seguissero il giorno del caso, non sarà domandato conto nè ragione; nè similmente di robe e denari che fossero stati acquistati in qualsivoglia modo; ma che tali robe e denari saranno tenuti per acquistati a buona guerra». Capitoli concessi al conte Anguissola, 7 settembre.
[326]. Che Pier Luigi Farnese non fosse quel mostro che è nella tradizione, cercò mostrarlo Luciano Scarabelli in un Capitolo inedito della sua Storia civile (Bologna 1868). Di tante cronache e memorie contemporanee da lui compulsate, nessuna lo presenta quale i partitanti dei Medici, dei Doria, degli Austriaci e i nemici del papa: certo aveva attorno persone rispettabilissime, Annibal Caro, il Pacino, il Monterdo, Claudio Tolomei, Marcantonio Scotti, G. B. Pico ed altri. Il popolo non prese parte all’assassinio, anzi lo detestò.
[327]. A chiarire la condizione delle città italiane d’allora giovi qui riferire i «Capitoli ricercati per la magnifica comunità di Piacenza, e stabiliti per l’illustrissimo ed eccellentissimo signor don Ferrando Gonzaga, capitano generale e luogotenente della cesarea maestà in Italia, alli 10 settembre 1547 in Piacenza:
«1. Prometterà sua eccellenza, in nome di sua maestà, attesa la devozione volontariamente dimostrata e con manifesto pericolo, che mai s’infeuderà, alienerà, o quovis modo si separerà detta città dallo Stato di Milano, in alcuna persona di qualunque grado, dignità o preeminenza sia, anche che fosse del proprio sangue di sua maestà, o per qualunque altra causa anche privilegiata.
«2. Che tutte le entrate ordinarie si riducano ed esigano come erano ed esigevano nanti la investitura ed alienazione fatta di questa città, e le addizioni fatte per papa Paolo; nè quelle si possano quovis modo accrescere.
«3. Che accadendo imporsi nello Stato di Milano gravezze straordinarie, non possa imporsi alla città e contado di Piacenza più della decima di tutta la somma.
«4. Che il podestà, qual sarà deputato nella città, sia uno dei magnifici senatori giureconsulti residenti nell’illustrissimo senato di Milano, nel modo e forma e con l’autorità quale si suol dare a quello di Cremona.
«5. Che le cause civili si vedano, conoscano e decidano in questa città, nè siano tirate in Milano, eccetto le cause feudali e quelle che passano mille ducati di entrata.
«6. Che siano conservati li nostri statuti e legge municipale, non ostante qualunque disposizione di ragione comune in contrario.
«7. Che per mantenere la città e contado in unione e pace, colla quale sono venuti all’obbedienza di sua maestà, si cancellino ed annullino tutti i processi e condanne criminali di qualunque causa e delitto, etiam criminis lesæ majestatis, intervenendo però la pace in quei casi, ov’è necessaria la pace; eccetto che, dove non è intervenuto omicidio o ferite di animo deliberato, s’intenda anche fatta la remissione del tutto, senza pace, eccetto quello che concerne l’interesse e pregiudizio del terzo. E così tutti i banditi anche dello Stato di Milano per i tempi passati siano liberi e assolti.