A differenza degli antichi, non derivando dal terreno ma dall’industria la civiltà nostra, questa portò l’indipendenza delle città, mentre i territorj restavano ancora feudali (il contado). In conseguenza la libertà del medioevo differiva da quella degli antichi, e da quella che oggi intendiamo: allora riponeasi nel prender parte immediata al governo; da noi, imitando gl’Inglesi, nel proteggere i diritti individuali dall’intromissione governativa.
Esistenza disordinata e tormentosa sì: ma forse altro è la vita? A conciliare la libertà dell’individuo con quella del governo non riuscirono; ma forse non è questo il problema, attorno a cui tentona affannosamente la nostra generazione? Non da teoriche astratte o da concatenate induzioni, ma dalla storia era venuto fuori quel governo, temperato da tre corporazioni indipendenti, clero, nobiltà, città; le due prime invigorite dal tenersi collegate con quelle d’altri paesi, almeno per ispirito di corpo; le città invece dall’isolamento.
Per accentrare i poteri in un capo, fosse individuo o collettivo, bisognava rimovere questi elementi estranei, interpostisi fra il principe e i sudditi: e tale è l’opera a cui faticò il XVI secolo, detto del rinascimento perchè le rinnovazioni, lente per addietro, arrivarono in folla l’una traendo l’altra, l’attenzione si affissò a tutti i punti, i raffinamenti delle lettere e delle arti si propagarono anche al vivere, l’esame dalla disciplina letteraria si allargò sulla ecclesiastica, e il raziocinio non s’arrestò neppur davanti alla fede. Quasi un giovane emancipato, il mondo non parve sentire che le gioje dell’attività; — O secolo avventurato! (esclamava Ulrico Hütten) gli studj fioriscono, gl’intelletti si svegliano; è una felicità il vivere»; e questa baldanza di spirito, questa pienezza di vita ci trapelerà anche di sotto ai duri patimenti, de’ quali specialmente sofferse la patria nostra.
Cominciando dall’esaminare il miglioramento, troppo vedemmo come la parte peggio amministrata de’ piccoli Stati fosse la giustizia. Ogni nazione passa per uno stadio sociale, dove la punizione del delitto è vendetta privata, nè la pubblica autorità vi prende parte: in alcune è attribuita alla divinità, quasi per consacrare le conquiste dell’ordine sopra la licenza. Dappoi non legislatori togati, ma rozzi pratici v’introducono regole: con tregue di Dio e paci pubbliche si proibisce di far violenza in dati tempi e a certe persone: chi le trasgredisca rimane fuor della legge, cioè esposto ancora alla vendetta personale.
Ne’ feudi, costituenti un ente morale, la personalità rivisse nelle guerre private; poi il diritto penale s’introdusse non come un magistrato di riparazione e di correzione, ma per sostituire la vendetta pubblica alla particolare, laonde erano alleviate e fin tolte le pene qualora l’offeso perdonasse o le parti si riconciliassero; ed ammessa la composizione, cioè il compenso a denari, il quale, allorchè sia dal legislatore determinato, cessa d’essere un mercato dell’onore degl’individui o delle famiglie, umilia il colpevole senza degradarlo, e lo riammette nella società, anzichè privarla d’un membro utile.
Il concetto della repressione pubblica fu introdotto dal diritto canonico e dal romano. Il primo insinuava negli ordini barbari i dogmi generali ed eterni della giustizia; procedure comuni divennero i congiuranti, la pubblicità, le prove di Dio; l’asilo e il diritto di grazia, disordini in regolata amministrazione, riuscivano allora di benefico rimedio.
Già nelle costituzioni di Federico II di Svevia proclamavasi che ogni giurisdizione deriva dal principe, che la civile deve star separata dalla criminale, che leggi e magistrati devono essere uguali per tutti: ma nè egli stesso vi si attenne, nè la pratica se ne generalizzò. Anzi, non discendendo più gl’imperatori per farsi coronare, erano cessate le assise e i placiti che teneansi in presenza loro o dei loro messi; cessata l’unica fonte generale d’autorità laica legislativa.
Di rimpatto moltiplicavansi le giustizie locali e personali; i Comuni vigilavano che niuno fosse chiamato a giudizio fuor del proprio territorio; preti, nobili, Università, arti non riconoscevano che il fôro speciale; i feudatarj maggiori godeano il mero e misto imperio. Ma i principi s’erano industriati a trarre a sè la giustizia, ed oltre esercitarla direttamente nelle terre di loro spettanza, o eleggevano un vicario sovra proposta dei Comuni, o introducevano l’appello. Questo non era un nuovo grado di procedura, ma essendo essi forti e alti signori di molti feudi, in caso di negata giustizia accettavano il ricorso dei gravati, e proferivano un giudizio nuovo; poi si determinarono i casi in cui le cause doveano essere portate al principe.
È vero che ancora e giudici e principi consideravansi, non quali ministri, ma quali arbitri della giustizia: pure dovettero studiare a renderla più sicura, più dignitosa e incorrotta. Spesso erano sviati sia dalla passione, sia ancor più dalla necessità d’impinguare il fisco quando si conobbe che la tirannia non era possibile senza eserciti; sicchè a tal uopo si ledeva la proprietà o colle esorbitanti imposte, o confiscando col pretesto delle colpe di Stato; i decreti dei duchi di Milano, men che ad utili provvedimenti e a migliorare l’amministrazione, tendono a consolidare il potere arbitrario; ne’ paesi sottoposti alla Savoja infliggevasi la confisca fin «per certi buoni rispetti», permettessi al reo di redimersi mediante un prezzo sborsato al principe, davansi moratorie per debiti. Quivi la giustizia si rendea non collegialmente, ma da un solo, retribuito dalle parti; e agli abusi credeasi riparare mandando attorno giudici straordinarj, che potevano sentenziare senza riguardo ai giudici naturali.
Il pubblico ministero, cioè il magistrato che sostiene l’interesse della società innanzi ai tribunali promovendo l’accusa e la punizione dei delinquenti, e vigilando perchè la legge sia osservata e tutelato l’ordine pubblico, si vide in Italia prima che altrove; e l’avogador del Comune a Venezia, già nel IX secolo investito d’autorità giudiziaria per le quistioni tra i privati e il fisco, divenne poi accusatore de’ rei, e sindacatore delle alte magistrature. Simili erano i conservatori delle leggi a Firenze; e n’è pur traccia in un giudicato della gran corte di Napoli del 1221.