[1]. I collegati lombardi il 1177 in Ferrara dicevano a papa Alessandro III: Nos gratantes imperatoris pacem recipimus, salvo Italiæ honore; et ejus gratiam, libertate nostra integra manente, præoptamus. Quod ei de antiquo debet Italia, libenter exsolvimus, et veteres illi justitias non negamus. Libertatem autem nostram, quam a patribus nostris, avis, proavis hereditario jure contraximus, nequaquam relinquemus, quam amittere nisi cum vita timemus. Romualdi Salernitani Chronicon, Rer. It. Script., tom. IV.

[2]. Quelli che anche oggi compiangono o deridono gl’Inglesi perchè non hanno cinquecentomila soldati, nè gendarmi e fortini, ci beffino del compiacerci della domesticità di que’ regolamenti dei Comuni, che direbbonsi contratti d’affitto tra un buon padrone e i suoi famigli. All’elezione di ciascun doge, Venezia gli stendeva i patti che dovea giurare, e ch’erano come la costituzione impostagli. La più antica promissione che si conosca, è di Enrico Dandolo nel 1192, in una pagina; mentre quella dell’ultimo doge è un volume di trecento. In quella del 1249, il doge Marino Morosini promette operar sempre ad onore di Dio e della santa Madre Chiesa, e a saldar la fede: — Quelli che ci saranno dati dai vescovi come eretici, faremo bruciare. Studieremo all’onore e al profitto di Venezia. Faremo rendere esatta giustizia senza dilazione. Se i giudici fossero discordi, sicchè noi dovessimo proferire, ci porremo dalla parte che ci parrà migliore secondo lo statuto; e se manchi lo statuto, secondo l’uso; e se manchi l’uso, secondo la nostra coscienza (Non si riferiscono dunque alla legge romana). Nel consiglio prenderemo il partito che ci appaja migliore, e manterremo il secreto. Studieremo di ricuperare e conservare incolumi i lidi, le terre, le acque, le vigne, i boschi spettanti al dogato, di cui godiamo le rendite. Se sapremo che qualcuno sia debitore al Comune di Venezia, faremo che sia escusso, e così per le condanne de’ consoli de’ mercanti. Non daremo bollette per estrarre chechessia senza il consenso della maggior parte del Consiglio. L’elezione dei vescovi rimanga in potere del clero.

«Non esigeremo la quarantesima, l’ottantesima e le altre ragioni che i visdomini del Comune soleano prendere; nè di ciò che viene dalla Marca d’Ancona, eccetto i pomi di Lombardia, de’ quali avremo due parti e la terza i visdomini; nè di quanto entra per mare, nè del sale, nè del dazio di Cabodarzere, nè della peschiera e beccheria, salvo l’onoranza della nostra curia che dobbiamo avere ogni giovedì grasso. Anche le quarantesime degli altri Comuni rimangano al pubblico, eccetto il dazio dei gamberi e quello delle ciliegie di Trevisana. Non c’immischieremo negli affari di Chioggia senza la maggior parte del Consiglio, salvo la gondola, il fieno, il vino, e le altre onorificenze nel ricever noi e i nostri messi, e quel che si deve farci quando volessimo andare a caccia; eccettuate pure le appellazioni e gli interdetti che ci fossero portati.

«Il Comune farà tutte le spese per legazioni e per eserciti all’occorrenza. Daremo a prestanza le quindicimila lire di nostro salario, e gli altri beni nostri. Non manderemo ambasciate o lettere al papa, all’imperatore, a re o ad altri pel Comune nostro senza la maggioranza del Consiglio. Le lettere che da essi ci fossero mandate non apriremo prima di farle vedere ai nostri consiglieri o alla maggior parte di essi. Le altre lettere per affari del Comune potremo aprire e leggere e tenerle in segreto, se giudicheremo vantaggioso a Venezia.

«Ai nostri giudici di palazzo daremo ogni anno per ciascuno quattro anfore di vino delle viti di Chioggia: e se, che Dio tolga, le vigne non ne portassero, ne farem dare dell’altro. Dalle scuole di mestieri non esigeremo alcun lavoro oltre il consueto, se non colla volontà della maggioranza del Consiglio. Ciascuno andrà a negoziar dove vuole senza contrasto. La nostra moneta sempre dovremo ricuperare e tenere in cumulo, se altrimenti non paja al Consiglio. Puniremo i falsatori della moneta o dei sigilli.

«Non riceveremo doni da chichessia, eccetto acqua rosata, fiori e foglie, erbe d’odore, e balsamo; qualunque altro dono sia fatto a noi, o ad alcuno per riguardo nostro, lo farem restituire fra tre giorni al tesoriere del Comune. Potremo però noi e i nostri nunzj ricevere vettovaglie cotte, fiale di vino, selvaggine, cioè un capo per giorno, da chiunque le porti, e dieci paja di uccelli, e frutti sin al valore di dieci soldi, purchè non venga da persona che domandi qualche servizio nella curia. Altrettanto farem giurare alla dogaressa e a ciascun nostro figlio quando sia in età, e alle nuore. Se faremo nozze in palazzo, o quando vi meneremo la dogaressa, potrem ricevere qualunque maniera di doni comestibili.

«Noi per la nostra entrata avremo la somma di duemila denari, cinquecento al mese dal Comune di Venezia, settanta da quel di Veglia, settanta dai Tiepolo conti di Absaro, metà dei drappi a oro che suol darsi a san Marco dai signori di Negroponte, le onoranze e rendite dell’Istria e delle acque e pesche del ducato, quali le ebbe il nostro antecessore.

«Quando sei del minor Consiglio fossero concordi colla maggioranza del gran Consiglio che dovessimo abdicare, abdicheremo senza condizione. Faremo che i capi contrada, eletti per riparare le ingiurie e ricevere l’obbedienza, giurino secondo il prefisso. Daremo dodici marche d’argento per fabbricare quattro trombe, che rimarranno dopo la nostra morte presso i procuratori della fabbrica di San Marco. Potremo dare a chi vorremo le camere del nostro palazzo, che abbiano la porta di fuori; e dovrem fare il tetto al palazzo a spese nostre quando occorra. Al beato Marco daremo un panno lavorato a oro del valore di venticinque denari almeno. Baderemo che dai nostri consiglieri si facciano venire duemila moggie di frumento per mare, ed anche altre mille se non li dispensiamo noi e il minor Consiglio e i Quaranta.

«Terremo con noi venti servi, contandovi quelli di cucina, avendo per essi venti armadure di ferro; inoltre un notajo a nostre spese per servizio del Comune, e datoci dal Consiglio; e uno che tenga il sigillo nostro. Quello cui daremo le chiavi delle carceri, sarà buono e leale secondo la nostra coscienza. Per le udienze d’ogni giorno seguiremo l’uso, e in esse non gioveremo all’amico, nè noceremo al nemico».

Si paragoni coi giuramenti di consoli e di podestà, da noi addotti al Cap. LXXXV.