Eppure l’alterazione delle monete restava uno de’ più soliti ripieghi finanziarj; e i banchi e i monti, creazione italiana, non estendeano le operazioni in modo da generalizzare il vantaggio.
In economia sociale ogni conclusione dovrebbe esser rigorosamente subordinata all’osservazione precedente dei fatti: pure nella statistica, o aritmetica politica, fondata dai nostri nel secolo precedente, ci lasciammo tor la mano dagl’Inglesi, che v’introdussero spirito filosofico. Pietro Rossini, antenato del gran musicante, nel 1700 stampò una statistica col titolo Il Mercurio errante della grandezza di Roma.
La giustizia a principio aveva aspetto di guerra, quasi gli uomini si trovassero in quella condizione antisociale, in cui fin oggi si riguardano permanere gli Stati. Gli ordinamenti di giustizia (a volerne un esempio), emanati dal popolo e Comune di Firenze dal 1292 al 1324, dispongono poco altrimenti che se si trattasse d’una guerra fra due popoli distinti, il Comune e i nobili. Il gonfaloniere deve esser sussidiato da mille pedoni «buoni e valenti», cresciuti poi a molti più; «e cencinquanta maestri di pietra e di legname e cinquanta picconari forti e gagliardi con buoni picconi», i quali, allorchè esso li chiamasse, doveano seguirlo per disertare il fondo o per abbatter la casa del nobile che avesse offeso il plebeo. In quel tempo nessun popolano dovea rimanere nella casa dei grandi; le botteghe stessero serrate; nessun grande si trovasse dov’era esso gonfaloniere. Si provvede pure alle tregue fra popolani e grandi; gli sbanditi possano esser offesi e morti impunemente[263].
Qualcosa di più civile apparve là dove si costituirono governi robusti, come a Venezia. Venne poi a conoscersi il diritto romano; ma questo era meno acconcio ai bisogni ed alla civiltà nuova, sicchè molti faticarono a tirarlo a questa, non deponendo però la ferocia delle pene, nè introducendo garanzie per l’imputato e umanità, sebbene massime buone si trovino diffuse qua e là. Alcuni giureconsulti filologi applicarono l’erudizione ad emendare i testi del diritto romano e chiarirne la storia, siccome Emilio Ferretti di Ravenna e l’Alciato; non raggiunsero però il Goveano, Antonio Agostino, Cujaccio: bensì l’Averani è un interprete che non la cede ai Belgi e Tedeschi. La storia del diritto fu fondata da Carlo Sigonio e Guido Panciroli da Reggio (-1599), il quale scorse tutte le università italiane per educarsi, fu professore a Padova, a Torino, ebbe scolari Torquato Tasso, Francesco di Sales, Clemente VII, e lasciò la Storia degli interpreti delle leggi, ricca di recondite notizie, quantunque non sempre certe nè vagliate. Silvestro Aldobrandini fiorentino, esulante per avversione ai Medici, fu reputato il miglior interprete del suo tempo.
Dell’aver abolito la legge d’agnazione e favoreggiato i diritti delle donne, Gaudenzio Paganini (-1638) facea gran colpa a Giustiniano, per ligezza all’antichità invocando la scritta contro la legge naturale; secondato in ciò da tutta quella scuola classica, che credeva un imperatore del Basso Impero fosse necessariamente inferiore ai giureconsulti del secolo d’Augusto, senza ricordare che quello era cristiano. Antonio Fabro, professore a Torino, unico piemontese di genio originale, si mostrò ardito e acuto interprete.
Gli storici della scienza dimenticarono a torto Alessandro Turamini di Siena (-1558). Professore a Roma, poi in patria e a Napoli e a Ferrara, e uditore della Rota fiorentina, scrisse sopra il titolo De legibus delle Pandette; come gli altri del suo tempo, avea creduto che maggior merito avesse chi maggiori autorità allegava sopra un caso particolare; ma si convinse non meritar nome di giureconsulto se non chi sappia da molte leggi particolari dedurre una massima generale. Scostandosi da Ulpiano, con san Tommaso intitola la legge di natura «partecipazione della legge eterna nella creatura ragionevole», dandole così per fondamento la volontà del Creatore, manifestata per via della sana ragione; eguale dunque fra tutti i popoli, immutabile ne’ suoi canoni, quanto varia nelle deduzioni. Ma perchè essa, munita della sola sanzione interna, non basta contro le passioni, nè stabilisce la misura e le modificazioni dei diritti, fu duopo d’una legge civile che la supplisca, acconciata ai tempi, ai climi, ai costumi: onde le leggi, anche concernenti oggetti particolari, stanno in armonia col sistema politico della nazione. Le leggi sieno semplici, poche, brevi, effettibili; e nelle pene non compaja la crudeltà dell’uomo, ma la bilancia della legge. L’equità civile emenda la legge quando o troppo generale abbraccia un caso che non dovrebbe, o troppo particolare non lo contempla; e da quella son dettate la più parte delle romane, che il Turamini loda col mostrarle derivate dalla legge naturale. Con Alberico Gentile va posto fra’ primi investigatori del diritto filosofico, e vi si trovano germi dell’opera di Grozio sul diritto della guerra.
La seconda metà del secolo XVI fu detta l’età dell’oro della giurisprudenza, e molti nostri la professarono in Francia, in Germania, in Inghilterra. Giulio Claro alessandrino (1525), adoprato in rilevantissimi uffizj, diede Sententiarum receptarum opus e la Pratica civile e criminale. Giacomo Menochio (1607), professore a Pavia, alla nuova Università di Mondovì e ad altre, e presidente al senato Milanese, lasciò opere sui possessi, sulle presunzioni, sui giudizj arbitrali, che fin ad oggi non perdettero autorità ne’ tanti casi che il legislatore non può prevedere, o deve abbandonare alle induzioni de’ giudici. Prospero Farinaccio romano (1613), severissimo indagator di reati, de’ quali poi s’insudiciava egli stesso, tanto tenevasi sicuro nella sua pratica, che accettava le cause e buone e cattive, onde acquistò molto denaro, e di questo abusò per abbandonarsi a’ vizj, pe’ quali avrebbe anche dovuto subir gravi pene se papa Clemente VIII non l’avesse graziato. Col riformarsi della giurisprudenza apparve scarso d’erudizione, ignaro delle fonti.
Pietro Belli d’Alba (1573), nel trattato De re militari et bello comprende anche molte cose spettanti alla civile amministrazione[264]: e lode ottennero anche gli scritti giuridici di Gianpietro Surdo di Casal Monferrato. Alla crescente folla de’ trattatisti soccorse l’Indice di tutti i libri di diritto pontifizio e cesareo (Venezia 1555) di Giambattista Zilioli, imperfetto, sebbene aumentato sempre in sei successive edizioni; poi Francesco Ziletti stampò in ventotto volumi la maggior raccolta di giurisprudenza col titolo di Tractatus juris universi (Venezia 1584).
La scuola Cujacciana segregava la teoria dalla pratica; le consuetudini seguìte nel fôro affatto dissonavano dal diritto romano; i teorici indagavano il senso genuino delle leggi, negligendo le pratiche; le quistioni scioglievansi meno per ragioni che per autorità, al che pensarono rimediare alcuni Stati, proibendo nelle dispute forensi le citazioni d’autori. Non aveansi leggi generali, emananti da un sol potere, nè codici sistematici: in ciascun paese vi erano ordinanze municipali, gride dei duchi, dei vicerè o de’ governatori, le quali duravano sol quanto questi, talchè il successore per primo atto dovea confermarle, con quelle modificazioni o aggiunte che credesse del caso. In quel torno vennero stampati o ristampati gli Statuti e le consuetudini, che aveano mero vigor locale, e talvolta soltanto quando non fossero in contraddizione con quelli della città predominante; senz’essere migliorati nè sottoposti a veruna idea scientifica o revisione sistematica, benchè ogni nuova edizione portasse qualche varietà.
Il bisogno che ha l’uomo di attenersi a regole fisse, facea dunque attribuire autorità legislativa ai giureconsulti. Non erano più semplici commentatori del diritto romano, ma stendevano opere indipendenti o sovra l’intera pratica criminale, o sovra alcun punto speciale; e dove mancassero leggi espresse, altre ne stiracchiavano per somiglianza, o supplivano con regole fondate sull’equità o sul diritto naturale. E poichè gli uni conchiudevano in un senso, gli altri nell’altro, non mancavano autorità per nessun assunto; ed i giureconsulti pratici s’affaticavano a trovare ed accumulare testi, riducendosi alla casuistica e al probabilismo, non altrimenti che nella teologia. Da tale spirito derivarono molte Cautele, cioè artifizj legali, per cui mezzo illudere o violare la legge; come sarebbe, perchè uno non paghi interamente il suo creditore, o non si perda il benefizio per commesso omicidio, o possano dirsi ingiurie impunemente. Ne vennero famosi il Cipolla, il Ferrario ed altri.