[105]. Marzio Mastrilli marchese del Gallo, palermitano, era ambasciatore a Vienna quando nel 1797 si temè che Buonaparte marciasse contro di essa, e fu spedito a trattare privatamente con quello. Firmò i preliminari di Leoben, e più conciliativo di Cobentzel, meglio valse a condur la pace. Ebbe poi gran parte in tutte le vicende seguenti fino al 1821, quando adoprò a dissuadere Ferdinando dal tradimento di Lubiana.
[106]. È un vastissimo piano di 103 chilometri sopra 50, irrigato da fiumi, cinto da monti e feracissimo; da Alfonso d’Aragona, verso il 1450, fu concesso in enfiteusi, ed è goduto da pastori, che pagano allo Stato un canone, fruttante circa sei milioni; e non può esser chiuso da mura nè siepi, dovendo restar aperto al pascolo vago.
[107]. Pasquale Borelli m’assicurò che, come segretario della prefettura di polizia, aveva dovuto compilare il processo contro un tal Abussi che, per incarico della polizia, avea scritto finte lettere, sopra le quali furono condannati alla forca il marchese Palmieri, il figlio del duca Filomarino ed altri. Capo della commissione straordinaria era lo storico Colletta.
[108]. Vedi la preziosa Correspondance du roi Joseph, Parigi 1853, e specialmente al vol. II, pag. 422-433; e le lettere di Napoleone del 6 marzo, 22 aprile, 31 maggio, 9 agosto, 2 settembre 1806, citate da Thiers, Histoire du Consolat, lib. XXV.
[109]. Correspondance, tom. II, pag. 131, 810.
[110]. Correspondance, tom. II. p. 121.
[111]. Pag. 127, 230, 417, 418.
[112]. È pubblicata nel bullettino delle leggi delle Due Sicilie del 1808, pag. 146. Confermando i provvedimenti già presi, rendeva costituzionali il ministero, il consiglio di Stato, e introduceva un Parlamento di cento membri, divisi in cinque sedili, del clero, de’ nobili, de’ possidenti, de’ dotti, dei negozianti; gli altri a vita; possidenti e negozianti eleggibili ad ogni sessione; il Parlamento non propone, ma tratta le materie sottopostegli dagli oratori del Governo; secrete le tornate; punita la pubblicazione dei dibattimenti e dei voti.
[113]. Nella costituzione siciliana del 1812 leggiamo: «Le angarie e parangarie, introdotte soltanto dalla prerogativa signorile, restano abolite senza indennizzo. Quindi cesseranno le corrispondenze di gallina, di testatico, di fumo, di vetture, le obbligazioni di trasportare in preferenza i generi del barone, di venderne con prelazione i prodotti, e tutte le opere personali e prestazioni servili, provenienti dalla condizione di vassallo a signore. Sono egualmente aboliti senza indennizzo i diritti privativi e proibitivi per non molire (macinare) i cittadini in altri trappeti e molini fuori che in quello dello stesso, di non condursi altrove che ne’ di lui alberghi, fondachi ed osterie: i diritti di zagato per non vendere comestibili e potabili in altro luogo che nella taverna baronale e simili, qualora fossero stabiliti dalla semplice prerogativa signorile e forza baronale».
Da qui appaja quante antiche servitù esistessero ancora. David Winspeare annoverava che nel Napoletano sussistessero 1395 diritti su cose e persone, quando vi giunsero i Napoleonidi.