* Ecco il saviissimo decreto de’ 10 giugno dell’anno 1817, sulla fondiaria.
.... Essendo nostra intenzione di tener come costante il valore imponibile delle proprietà fondiarie, e così incoraggiare l’agricoltura dando a’ proprietarj la nostra sovrana garentìa, che pel miglioramento de’ loro fondi per lungo corso di anni non ne sarà annullato il valore imponibile, decretiamo:
Art. 1. La contribuzione fondiaria ha per base la rendita netta de’ fondi. Questa rendita, che consiste nel prezzo del prodotto depurato dalle spese di cultura, di conservazione e di mantenimento, può essere rappresentata dagli affitti fatti in un decennio, o dall’interesse del prezzo de’ fondi, quando la compra ne sia stata fatta, durante lo stesso tempo.
Art. 2. Ogni terra colta o incolta, ogni suolo urbano con edifizj o senza, è soggetto a contribuzione per l’intera sua estensione. Un errore in più o in meno di valutazione, che non oltrepassi il ventesimo, non darà luogo ad aumento, o riduzione di contribuzione, salvo il riportare ne’ catasti la estensione vera.
Le terre addette a delizia debbono essere valutate come i migliori terreni coltivati del Comune.
Le case di abitazione entrano in tassa, al pari delle terre, per la loro rendita netta calcolata in ragione degli affitti del decennio, colla deduzione del quarto per la riparazione e pel progressivo deperimento.
Gli edifizj o parti di edifizj appartenenti allo Stato, ed addetti per disposizione del Governo ad un uso pubblico non produttivo di rendita alcuna, sono esenti dalla contribuzione fondiaria, e rimanere debbono registrati ne’ catasti per semplice numeraria.
La rendita dei molini e degli edifizj addetti a manifatture debbe essere valutata similmente sugli affitti del decennio, colla deduzione del terzo.
Le fabbriche rustiche, costrutte nell’interno delle terre per servire ai soli usi dell’agricoltura o della pastorizia, debbono essere valutate in ragione del suolo, assimilato pel valore imponibile alle migliori terre del Comune.
[167]. Tanto asserì il conte Orlof nelle Memorie del regno di Napoli. Ma il Canosa nei Piffari di montagna (Dublino 1820) lo smentisce risolutamente. Crede egli che, quando si sciolsero le maestranze durante l’occupazione inglese, si levasse tumulto principalmente fra’ calderaj, che protestarono della loro devozione alla regina, e le si profersero: onde furono accarezzati dai fuorusciti napoletani. Quando questi rimpatriarono, si addissero alle società segrete avverse a Murat, e ad un’antica setta dei Trinitarj posero il nome di Calderari. V’apparteneva gente di basso stato, e forse in realtà era un avanzo delle bande del 1799.