Nella giurisprudenza adoprò a sottrarre le materie legali dal grossolano e pigro senso comune, soggiogato dall’autorità. Tardi, quando rinasceva l’amor della storia e qualche scolaro oppose i fatti alle sue idealità, egli entrò in questo campo, ma con teorie preconcette. Allora ripudiò il passaggio spontaneo dell’uomo dalla barbarie alla civiltà, e «quei mal informati tessitori di civili società, i quali mediante fantastiche speculazioni pretendono far sorgere ove lor piace le città. La storia non ci fornisce verun esempio d’incivilimento nativo, e ricorda solamente il dativo... Le notizie rimaste dei primordj delle nazioni tutte, segnano uno stato anteriore di nativa barbarie, e la derivazione dell’incivilimento da gente straniera». E per conciliare questa contraddizione colle sue prische dottrine, ammetteva che «pel concorso di felici circostanze, in un paese unico spuntò, crebbe e si diffuse l’incivilimento; donde colla maniera sperimentata efficace fu trapiantata di fuori»[279]. È questo il sistema di Bailly; ma non fa se non allontanare la difficoltà.
Dal Rosmini la filosofia del diritto fu trattata in modo originale, siccome pur dal gesuita Tapparelli, entrambi il diritto subordinando alla morale, anzi il Tapparelli lo ridurrebbe alla rettitudine, in opposizione alla scuola filosofica tedesca che lo deduce dalla libertà, separandolo dalla morale, e guardandolo come un ragguaglio meramente esterno, il cui formale principio è riposto nell’autonomia morale. Non però confondono il giusto che è principio del diritto, coll’onesto che è principio della morale; esterno quello, questo interno; quello obbligatorio, questo spontaneo.
Il diritto naturale fu sospetto a molti Governi, quasi conduca al razionalismo e a sciogliere l’uomo da ogni vincolo di religione rivelata e fin di morale naturale. Antonio Bartoli Avveduti (1854) sbuffa contro quanti ne trattarono e fin contro la parola diritto, credendola manto de’ razionalisti utilitarj, atei, comunisti; non darsi diritto ma solo dovere, nè altro averne l’uomo che quello di compire il proprio dovere; Dio ha dovere di creare, felicitare, perdonare, punire (pag. 55); le bestie hanno «il diritto di essere governate, accarezzate, bastonate, ammazzate ed anche straziate, come si fa negli studj anatomici; Mirabeau, Robespierre, il diavolo hanno il diritto ad essere esecrati e maledetti (pag. 52-59); nè si danno opere lecite e non doverose (pag. 46)».
La giurisprudenza come arte trovò nobile campo dove era chiamata alla pubblicità; ma i più s’applicavano alla pratica, nella quale il diritto è il codice. La filosofica ebbe per altro qualche cultore, e qualcuno la storica, o sulle orme nazionali come fecero Romagnosi e Nicola Niccolini che applica la filosofia alla legislazione, o sulle tedesche come Capei, ma più sulle francesi. I napoletani Mario Pagano, Liberatore, Delfico, Giovine, Durini, De Thomasis, De Martire, Martinengo, Winspeare, Capone, Starace, Vecchioni, Lauria, Canofori, Raffaelli, Agresti, Mancini; i toscani Biondi, Poggi, Paoletti, Marzucchi, Galeotti, Giuliano Ricci; i romani Capitelli, Contoli; i lombardi Nani, De Simoni, Giuliani; i piemontesi Sclopis, Albini, son nomi che possiamo intonare ai forestieri quando troppo generalmente asseriscono che l’Italia non ha fatto nulla per la giurisprudenza.
Carmignani diede la teoria delle leggi della sociale sicurezza; Forti le istituzioni civili; Luigi Cappelli pistoiese insegnò legislazione civile, penale e canonica all’Università di Wilna, dove professò anche il filologo Sebastiano Ciampi. Emidio Cesarini (-1876) offrì i principi del diritto commerciale secondo lo spirito delle leggi pontifizie (1836). Come il Romagnosi, così il napoletano Manna adoprò a ridurre a forma scientifica il diritto amministrativo. Pellegrino Rossi (-1849) conobbe la necessità di legittimare il diritto di punire, contro le opinioni divulgantisi; confutò la scuola storica che alla ragione filosofica contende il diritto di far leggi, appropriandolo unicamente alla consuetudine, alla spontaneità popolare; cercò porre in sodo il fondamento razionale, già indicato da Kant, da Cousin, da De Broglie, e fabbricarvi sopra il diritto penale, e trovare l’arcano attacco della giustizia penale coll’assoluta. Unico trattato completo dopo il Beccaria, concepito con unità, dedotto con metodo, spinto con potente dialettica: ma non osando ribellarsi ai giudizj correnti, si tiene al giusto mezzo dei dottrinarj; sciogliesi dall’ideologia sensista, ma senza abbracciare francamente lo spiritualismo; non accorgendosi che il razionalismo non può produrre che la variazione.
Nel diritto canonico van citate principalmente le opere del novarese Scavini e del chierese Perrone, e in senso contrario quello del torinese Nuytz. La teologia da cinquant’anni discute se «nel conflitto tra due opinioni egualmente probabili, si deva stare a quella ch’è più sicura, perchè conforme alla legge, o possa pigliarsi la meno sicura e più favorevole alla umana libertà». Gli uni tengono doversi nel dubbio eleggere la parte più sicura (Probabilioristi o Tuzioristi). I Probabilisti assoluti, pei quali è lecito seguire l’opinione probabile anche quando sia in conflitto con altra più probabile appoggiata alla legge, oggimai son fuori di quistione; e Probabilisti moderati convengono non possa operarsi con dubbio pratico, bensì nel contrasto di due opinioni di equiprobabili potersi tener quella ch’è più conforme alla libertà umana, qualvolta nel dubbio speculativo l’operante si renda praticamente certo mediante alcun principio riflesso. Tali sarebbero, che la legge dubbia non sia sufficientemente promulgata, e perciò non obbliga; che la legge incerta non produce obbligazione certa; che nel dubbio si può attenersi al partito più benigno; che nel dubbio è migliore la condizione del possidente, sicchè nel conflitto tra legge e libertà può preferirsi quest’ultima, posseduta dall’uomo prima della legge. Quanto sieno solidi e quanto devansi estendere questi principj è controverso tra Probabilisti e Tuzioristi in genere; e nominatamente tra i Rosminiani e i teologi di cui fu sapiente compilatore lo Scavini.
Favorevoli alla legge apparvero tra noi, oltre l’antico Bellarmino, nel secolo passato i fratelli Ballerini, il Cóncina, il Fagnani, il Franzoja, il cardinal Gatti, il Patuzzi, lo Scarpazza, e modernamente il comasco Luraschi e il milanese Speroni. Quelli che nel dubbio propendono alla libertà, citano fra gli antichi sant’Antonino e Alberto Magno, poi i cardinali De Lugo e Pallavicino, Cristiano Lupo, il Possevino, il Segneri, lo Sfondrati, e recentemente il Tamburini. In capo a tutti procede sant’Alfonso de’ Liguori (tom. XII, pag. 182) che, seguendo le norme di Busembaum, e copiandolo tanto vigore vi pose, tanta copia di prove, tanta costanza di principj, da parer l’autore di questa dottrina, che fu adottata quasi universalmente, a segno che i trattati di morale posteriori riduconsi quasi ad un ricalco de’ suoi.
Ai progressi della teologia ermeneutica, che furono così segnalati di fuori, non abbastanza contribuirono i nostri, fra cui pochi sono provveduti di quell’alta filologia che eleva la critica ed invenzione[280]. Più larghi campi e battaglie più severe offre l’alleanza dello spirito di Dio colla ragione umana. Nè la filosofia potrà forse procedere se non ammettendo a titolo di postulato la coesione del finito coll’infinito, della libertà colla necessità, della creatura col creatore; invocando la fede ad attestare la permanenza del me, e dare al vero una sanzione superiore alla filosofica. Col coraggio della fede e la saviezza della speranza, ben meglio che colla presunzione individuale si compisce la saviezza de’ padri e si trasmette migliorata ai figliuoli, e si abbatte il nemico comune, lo scetticismo, separando le verità sperimentali da que’ disegni che Dio realizza nel mondo, e di cui vuole nasconderci il mistero.
Nelle leggi non men che nell’economia bel nome godrebbe Luigi Valeriani d’Imola (1758-1828), professore all’Università di Bologna, se la barbara esposizione nol rendesse a pochi accessibile, e se non avesse tirato che pochi esemplari delle opere sue. Scrisse del prezzo delle cose tutte mercantili (1815); e affatto geometrico, da pochi principj generali discende a spiegare i fenomeni e dimostrare i problemi e teoremi tutti. Dalla proprietà individuale sui mobili, poi sui semoventi, poi sugli stabili deduce l’origine della società civile e dei suoi tre grandi ordini, la divisione del lavoro, la maggior riproduzione, le permute estimatorie, le misure del valor delle cose, i loro baratti, l’amministrazione pubblica, la giustizia distributiva e la commutativa, i giudizj, la difesa, il tributo. Ricchissimo d’erudizione, forte di logica, volendo associare l’economia colla morale e la religione, saviamente discorse de’ cambj e della moneta reale e di conto: ma preoccupato dall’autorità de’ filosofi e dei Governi, col maggior numero antepone la pubblica alla sicurezza e comodità privata.
Il Mengotti di Feltre dissertava sul colbertismo; la sua memoria sul commercio de’ Romani; premiata dall’Accademia di Francia l’anno che scoppiò la rivoluzione, ebbe un successo di circostanza, perchè nei ladri proconsoli romani si volle vedere adombrati i provveditori veneti.