Dobbiamo avvertire che tanto le cause giudiziarie quanto le contrattazioni civili, si dibattevano sulla pubblica piazza alle porte della città, nei luoghi cioè più frequentati onde il popolo vi potesse assistere. Quest'uso non era particolare agli Ebrei, ma generale fra i popoli antichi, e non v'ha dubbio che oltre ad essere una delle più valide barriere contro la corruzione dei giudici, sostituiva la redazione degli atti. Infatti è bensì vero che in Geremia si parla della redazione d'un atto sottoscritto da testimonii, quando cioè quel profeta comperò dallo zio Hhanamél figlio di Salum un campo situato in Anadód, ma ciò fu per dimostrare al popolo la propria fiducia nelle divine promesse [pg 188] di ricostituire Israele a nazione indipendente; perchè il profeta raccomanda a Baruch, suo segretario, di chiudere quel documento in un vaso di creta onde potesse conservarsi a lungo: ma veramente Mosè non parla della redazione di nessun atto giuridico tranne quello relativo al divorzio, e in tutta l'epoca biblica non ne troviamo altro cenno. Abramo compera la grotta di Macpelà per seppellire la moglie, ne pattuisce e ne sborsa il prezzo alla presenza dei cittadini d'Ebron; Sichem signore di Salem, desiderando di sposare Dina figlia di Giacobbe, fa radunare i suoi cittadini alla porta della città e quivi li arringa e li persuade della convenienza che essi avevano di farsi circoncidere per potersi imparentare con quella potente e ricchissima famiglia; Booz con dieci anziani della sua città sale nel fabbricato che trovavasi presso la porta per fare valere i suoi diritti di parentela con Noemi e colla vedova di Maclon.
§ 3—
I giudici.
Mosè ordinò al suo popolo di eleggersi giudici e soterim in tutte le città. Nella scelta del giudice dovevasi badare anzitutto alla onestà del carattere e alla sua posizione sociale che lo dovesse rendere indipendente, imparziale ed incorruttibile.
Accadendo che un magistrato fosse dubbioso sul senso della legge o sulla sua pratica applicazione, o che qualcuna delle parti contendenti non si tenesse soddisfatta della sentenza da essi emanata, i primi erano obbligati di ricorrere, e i secondi erano in facoltà di appellarsi al Capo dello Stato, ai leviti e ai sacerdoti, o al tribunale supremo sedente in Gerusalemme.
I giudici formavano una classe di cittadini che era tenuta in altissima considerazione poichè il Pentateuco li designa col titolo di Eloím (dii o uomini divini).
§ 4—
I Soterim.
Attaccati ai nesíim stavano i Soterím, ovvero gli ufficiali del potere esecutivo. Costoro sopraintendevano alla [pg 189] levata delle truppe; nel fare le proclamazioni prescritte dalla legge prima dell'entrata in campagna affine di fare uscire dalle file coloro che venivano da essa esentati dal servigio96 e nel fare conoscere all'armata gli ordini del capitano nel corso della campagna.
L'arte dello scrivere non essendo allora molto estesa fra gli ebrei, le funzioni di Soter facendo supporre un alto grado d'istruzione, essi venivano tenuti in un concetto assai onorevole, ed erano ammessi nelle assemblee dei rappresentanti della nazione.
§ 5.—
Capo dello Stato.
Alla testa dei poteri summenzionati si trovava il Capo della repubblica il quale era rivestito del potere esecutivo per tutto ciò che concerneva l'interesse comune di tutte le tribù riunite in corpo di nazione, e considerato quale luogotenente di Dio, il re invisibile. Questo capo doveva essere nominato direttamente da Dio, per via di sorteggio come avvenne per Saulle, o per mezzo di un suo profeta come per Davide e parecchi altri, o eletto dalla volontà del popolo per organo dei suoi legittimi rappresentanti. Era consacrato dal sommo pontefice colla imposizione delle mani, o colla unzione dell'olio santo; e nelle gravi circostanze doveva rivolgersi allo stesso pontefice per la sua qualità di primo ministro del re supremo, Dio, per interrogarlo mercè gli Orim e Tumim97. Mosè non fissa [pg 190] veruna disposizione riguardo all'elezione di un capo temporaneo che appella Sofet nè riguardo all'ipotetica elezione e successione dei re. Conviene però dire che non avendo appunto ammesso che quale ipotesi la nomina di un re, si può pertanto ragionevolmente conghietturare che il suo desiderio fosse che il popolo continuasse a reggersi a repubblica; e che seguendo il suo esempio, ogni Sofet nominasse egli stesso il proprio successore. I fatti ci provano che in realtà l'organizzazione delle tribù era tanto semplice che, tranne in casi eccezionali, lo stato poteva funzionare benissimo senza un capo permanente. Così vediamo da una parte che senza alterare l'armonia dello stato una tribù sola o associandosi ad altra faceva la guerra per l'interesse suo proprio locale senza consultare la nazione; e d'altra parte vediamo la nazione intiera commoversi [pg 191] all'annunzio dell'orrendo misfatto commesso sul territorio della tribù di Beniamino, e senza esservi obbligata dall'ordine espresso di un capo supremo sorgere «come un solo uomo» per ottenerne la riparazione.