Otto di Guardia. Loro creazione, B 36. Riforma, 49. Sono fatti a mano dalla Signoria, ed è loro concessa autorità d’inquisire in cose di Stato, 213. È data loro balìa di sangue, 245. Facoltà speciali a loro concesse, 498, 510, 512. Riforma, 511, 512. Loro attribuzioni, 528.
Otto di Guardia e Balia. B 245. È reso permanente il loro ufficio, 320. Loro grande autorità, 365. Pronunziano grandi condanne dopo la Congiura de’ Pazzi, 378. Sono scomunicati, 383. Le loro sentenze sono soggette all’approvazione del Consiglio Grande, C 32. Riformati, 303. — Ved. Pazzi Francesco.
Otto di Pratica. Istituzione di quell’ufficio, B 405. Cassato, C 13. Rifatto, 125. Rinnovato di tutti confidenti di Clemente VII, 312.
Otto di Santa Maria Novella creati dai Ciompi, B 32-34, 37.
Otto Santi. — Ved. Otto di Balìa ec.
Ottoboni Aldobrandino. Ottiene che non si abbatta la rôcca del Mutrone venuta in potere della Repubblica, e altre notizie intorno a lui, A 40, 41.
P.
Pacioli fra Luca, B 438.
Padova (da) Monfiorito. Potestà di Firenze, A 103, 104.
Pagnini Giovanfrancesco. Suo libro sulla Decima, ricordato, B 141.