— È pronto lei? — avevamo chiesto, la signora ed io, al Cavalcanti, raccomandandogli di difendere bene Shakespeare contro i «barbari» dell’America.

Scherzammo un po’ intorno all’imminente discussione; si ragionò poi di cose di poco momento; sinchè, un po’ repentinamente, la signora Feldmann mi domandò se davvero negli Stati Uniti il marito possa fare divorzio all’insaputa della moglie, senza neppure avvertirla. Durante il mio soggiorno in America, il signor Gilder, allora direttore del «Putnam’s Magazine», mi aveva ragionato a lungo di questo argomento: ero quindi in grado di rispondere seriamente a questa domanda: ma siccome l’argomento si prestava, mi venne l’idea di sbizzarrirmi un po’ in paradossi ed esagerazioni.

— Altro che, se è possibile! — dissi. — L’America del Nord è la terra promessa dei mariti scapati. Mi ricordo, a bordo del «Savoie», un giorno, ho sentito dal mio lettuccio due emigranti che parlavano fuori, sul ponte, proprio sotto il finestrino della mia cabina. Uno era croato l’altro veneto; parlavano italiano, dunque, e il croato, un emigrante incallito, diceva all’altro che era un novizio: «Gran paese l’America! Ci si piglian tante mogli quante uno vuole!»

La signora sorrise e non disse nulla: invece l’ammiraglio:

— Ma non è possibile, — esclamò risentito. — In un paese civile....

— È invece una cosa semplicissima, — risposi con l’aria più candida. — Molti Stati permettono di chiedere il divorzio, se l’altro coniuge dimora in un altro Stato, con quello che nel diritto americano si chiama il «constructive service», cioè senza citazione personale, come si trattasse di un processo «in rem o quasi in rem» e non «in personam»: basta, per esempio, pubblicare la citazione nei giornali del luogo. Orbene: se la moglie risiede in un altro Stato o all’estero, il marito cita la moglie per via dei giornali; la moglie naturalmente non li legge; al giorno stabilito il marito comparisce solo soletto innanzi al Tribunale, ottiene la sentenza, e....

— Ma c’è una cosa al mondo più personale dello stato civile? — protestò l’ammiraglio.

— Lei dimentica — risposi — che l’America del Nord è una federazione di Stati. Imposta la citazione personale, il coniuge offeso dovrebbe citare il coniuge colpevole innanzi alla corte dello Stato dove costui risiede; il che vuol dire che il coniuge colpevole, mutando residenza, potrebbe scegliersi lo Stato e la legge sui divorzio più favorevole. Per evitare questo scoglio....

— Sono andati a dar di cozzo in quell’altro! Un bel guadagno! — interruppe brusco l’ammiraglio.

— Ammiraglio, — risposi — le leggi si possono paragonare ad automobili, che vanno per strade tortuosissime; guai se a certe voltate corressero difilate! Rovescerebbero! Del resto, si consoli. La suprema corte di Washington a riconoscere esplicitamente il divorzio come una procedura «in rem», non ci si è decisa mai. Anzi una volta, credo, ha affermato di non riconoscerla per tale. Ma poi, posto il principio, non ha osato trarne le conseguenze logiche; e allora c’è chi dice che, in forza di quella sentenza, i divorzi fatti con il «constructive service» non sono validi in tutta l’unione, ma solo nello Stato in cui la sentenza fu pronunciata. Cosicchè accadrebbe questo: che divorziati quando sono nello Stato, lui e lei ridiventano marito e moglie quando ne escono. Nello Stato ambedue possono sposarsi di nuovo; ma se escono dolio Stato ciascuno con il nuovo legittimo coniuge, commettono adulterio con lui, appena varcato il confine, se vanno per esempio da New-York a Filadelfia, che son distanti, come lei sa, due ore di ferrovia. Se uno dei coniugi, poniamo la moglie, abbandona lo Stato, il marito rimanendo nello Stato continua ad essere scapolo, ma viceversa ha una moglie; e la moglie, ridiventata tale, non ha marito, perchè lui è sempre divorziato. Insomma c’è una moglie senza marito e uno scapolo con moglie....