1484 = 1488.
La costituzione politica della Chiesa romana non era fondata sopra basi incontestabili. I diritti e le prerogative del papa, dei cardinali, dei vescovi non avevano limiti abbastanza determinati per impedire ogni conflitto di giurisdizione. Pure questa costituzione nel suo totale era quella d'una monarchia temperata e non di uno stato dispotico. L'autorità del papa era bilanciata non solo da quella de' concilj, stati generali della Chiesa, che si adunavano assai di rado, ma ancora da quello dei cardinali il di cui collegio permanente doveva irrevocabilmente essere il consiglio de' pontefici, di modo che supponevasi concorrere a tutte le loro importanti determinazioni. Il papa sempre li chiamava suoi fratelli; aggiungeva sempre in tutte le bolle, talvolta ancora senz'averli consultati, la formola, col parere de' nostri fratelli, onde dare a tutto quanto egli ordinava l'autorità del sacro collegio.
Ma alla fine del decimoquinto secolo, quando la successiva elezione di molti pontefici, macchiati di vergognosi vizj, recò danno all'opinione della santa sede, e fu in ultimo cagione della rivoluzione che si vide scoppiare in principio del secolo decimosesto, la Chiesa potè riconoscere che i reciproci diritti de' suoi rappresentanti non erano bastantemente stabiliti, o equilibrati con sufficiente saviezza. Non erasi mai più vivamente sentito che sotto Sisto IV il bisogno di porre limiti all'autorità del pontefice con quella de' cardinali; mai non si era fatta più lunga prova di quanto l'influenza di un cattivo pontefice sopra il sacro collegio diventava irresistibile qualunque volta voleva impiegare tutti i mezzi dell'intrigo e della seduzione. Poteva a voglia sua accrescere il numero de' suoi consiglieri, e per tal modo guadagnarsi sempre la pluralità de' suffragj; disponeva egli solo di tutte le grazie ecclesiastiche, e tutti coloro che non erano superiori alla allettatrice seduzione delle ricchezze, degli onori, erano bentosto a lui favorevoli. Finalmente poteva ancora valersi della violenza; ed i cardinali, non essendo al coperto dalle sue vendette, erano stati più volte scomunicati, imprigionati, assoggettati alla tortura, mandati ancora sul patibolo in forza di ordini arbitrarj, soltanto per aver voluto difendere la libertà del collegio; l'idea della sovranità del papa erasi in modo confusa con quella della autorità della Chiesa, che alcuni teologi con piena buona fede giustificavano in seguito tali violenze, ed affermavano come massima incontrastabile che veruna opposizione, neppure quella dell'intero corpo dei cardinali, era legittima contro una volontà qualunque del papa.
Pure questo sovrano pontefice, che su tutti i cardinali esercitava una così illimitata autorità, era ancor esso loro creatura. S'egli nominava, durante il suo regno, i cardinali, essi a vicenda nominavano il suo successore: e perchè d'ordinario non si giugneva alla tiara che in età avanzata, le elezioni del sovrano erano più frequenti che in qualunque altra monarchia elettiva: altronde la podestà pontificia poteva essere spesse volte indebolita dalle infermità, dalla vecchiaja mentre il senato de' cardinali, in gran parte composto d'uomini versati negli affari e negl'intrighi, riuniva le qualità proprie delle aristocrazie, la costanza, la saviezza, l'esperienza e lo spirito di corporazione. Ad ogni vacanza della santa sede, il conclave, prima di nominare il nuovo pontefice, non ommetteva mai di prescrivere limiti alla sua potenza, di correggere gli abusi con nuove leggi, d'imporre condizioni ai candidati, ratificandole con giuramento. Tenendo press'a poco la medesima pratica era stata colle capitolazioni ristretta l'autorità degl'imperatori di Germania, e nello stesso modo i correttori della promission ducale avevano annientate le prerogative dei dogi di Venezia. Ogni vacanza del trono di Polonia era sempre stata contraddistinta da alcune conquiste della nobiltà sui re; e siccome i cardinali rinnovavano i loro tentativi colla medesima costanza, ma più frequentemente; e siccome coloro che, essendo più riputati nel cristianesimo, godevano miglior concetto di virtù e di santità, erano altresì quelli che davano maggiore importanza ai privilegi del loro capo ed alla libertà della Chiesa, doveva credersi che il governo della corte di Roma fosse per diventare assolutamente aristocratico.
Ma i limiti dell'autorità reale venivano garantiti coi giuramenti dei re; e si dovette riconoscere senza dubbio con istupore che questo atto religioso non conservava veruna efficacia sui preti[308]. Una delle prerogative che i papi si erano attribuite, e che diffendevano con maggiore ostinazione era quella di sciogliere i fedeli dagl'imprudenti giuramenti; e forse, in una religione che ammette voti eterni, era necessario che vi fosse nella Chiesa un'autorità che potesse dispensarli. Il papa aveva ricevuto in nome di Dio gli obblighi assunti sotto il giuramento verso la sua Chiesa, ed egli solo, e giudice e parte, poteva dispensarsi.
Bentosto suppose di avere ancora il diritto di sciogliere i giuramenti che legano gli uomini tra di loro, e fu veduto rompere di propria autorità tutti i patti e le alleanze, i giuramenti di fedeltà dei sudditi verso i sovrani, ed i giuramenti di guarentigia dei sovrani verso i sudditi. In forza di questo diritto, ch'egli pretendeva inerente alla sua sede, si dispensò egli stesso il primo da tutto quanto aveva promesso. Quanto più i conclavi furono zelanti nel decimoquinto secolo di volere da cadaun membro del sacro collegio il giuramento d'osservare i patti convenuti qualunque volta dallo Spirito Santo venisse prescelto, altrettanto i papi furono più costanti nell'annullare colla loro suprema autorità i giuramenti emessi come cardinali, sebbene non si fosse ommesso di farglieli rinnovare nell'istante della loro coronazione. Fino nel 1353 Innocenzo VI aveva stabilito con una costituzione lo scandaloso principio, che veruna promessa, verun giuramento, emesso prima di essere papa, poteva limitare l'autorità pontificia, perchè i cardinali, quando la Chiesa era priva del suo pastore, altra autorità non avevano che quella di crearne un nuovo. Questo principio viene rappresentato come una delle invariabili leggi della Chiesa dal suo annalista[309], che scriveva nel diciassettesimo secolo; desso è in vigore anche al presente.
Questa sottigliezza, che faceva perdere di mira i doveri di quello che aveva emesso il giuramento, per mostrare i limiti dei diritti di coloro che lo avevano imposto, non aveva per altro potuto fare ammettere senza opposizione, nemmeno in sul declinare del decimoquinto secolo e nella totale depravazione in cui era caduta la corte di Roma, l'immorale principio che autorizzava lo spergiuro del capo della religione. I prelati i più distinti pei loro lumi, la loro pietà ed i loro costumi, eransi altamente dichiarati contro tanto scandalo. Giacomo Ammanati, cardinale di Pavia, Bessarione, cardinale di Nizza, Giovanni Carvajale, cardinale spagnuolo, avevano costantemente riclamati i giuramenti emessi da Paolo II avanti di esser papa; e l'ultimo erasi immortalato agli occhi della Chiesa colla sua coraggiosa irremovibile opposizione alla costituzione, che doveva annullarli[310].
Ma il senato de' cardinali partecipava ai vizj di colui che solo aveva l'autorità di nominarne i membri; bisognava veramente che Paolo II e Sisto IV avessero riempito il sacro collegio di loro creature, perchè si potessero in seguito vedere elezioni come quelle d'Innocenzo VIII e di Alessandro VI. Se il poco scrupoloso conclave, che si adunò dopo la morte di Sisto IV, volle ancor esso imporre condizioni al papa che stava per eleggere, lo fece piuttosto per provvedere ai proprj personali interessi che a quelli della Chiesa. I cardinali pretesero prima d'ogni altra cosa l'accrescimento delle loro proprie entrate. Veruno di loro non doveva avere meno di quattro mila fiorini d'entrata, la qual somma doveva essere loro completata dalla camera apostolica, se i loro beneficj non vi ammontavano. Chiedevano inoltre che niuno di loro non potesse essere percosso da censure, da scomunica, o da giudizio criminale, se la sentenza che li condannava non veniva sanzionata dai due terzi delle voci del loro sacro collegio. Una clausola ancora più importante fu quella con cui limitarono il loro numero a ventiquattro. Il futuro pontefice non doveva fare veruna promozione, finchè non si trovassero ridotti al di sotto di questo numero; non poteva dare il cappello a chi non avesse almeno compiuti i trent'anni; non poteva nominare che un solo cardinale nella propria famiglia; tutti coloro che verrebbero innalzati a così eminente dignità dovevano essere prima stati ricevuti dottori in teologia o in diritto, ad eccezione de' soli figli o nipoti dei re, ed ancora questi ultimi dovevano dare prova di una competente istruzione. Per ultimo il papa non doveva d'ora innanzi governare che di concerto coi cardinali; ed in tutte le occasioni importanti, ed in ispecie quando si tratterebbe di alienare qualche feudo della Chiesa, le sue bolle non dovevano avere forza senza la sanzione dei due terzi dei suffragi del sacro collegio[311]. Se le due costituzioni che contenevano tutte queste condizioni fossero diventate leggi della Chiesa, forse la corte di Roma non sarebbesi comportata nè con minore ambizione, nè con minore alterigia, ma fuori di dubbio la sua politica avrebbe dovuto essere più prudente ed i suoi capi non avrebbero dato coi loro costumi quello scandalo che doveva affrettare la riforma[312].
Dopo essersi tutti i cardinali vincolati con giuramento all'osservanza di queste condizioni, quando fossero chiamati alla sede pontificia, procedettero a raccogliere i suffragi. Attivissime pratiche, e liberalissime promesse avevano di già predisposta l'elezione[313], ed i suffragi si riunirono a favore di Giovanni Battista Cibo, genovese, cardinale prete del titolo di santa Cecilia, che fu proclamato il 29 agosto del 1484 sotto il nome d'Innocenzo VIII[314]. Nel giorno della sua installazione confermò con nuovo giuramento il trattato fatto coi cardinali, e si obbligò sotto pena di spergiuro e di anatema a non assolversi da sè medesimo, nè a farsi da altri assolvere. Pure tostocchè si sentì sicuro sul trono, abolì ed il trattato ed i suoi giuramenti, come contrarj al diritto della santa sede[315].