[587]. Diploma del 1150, di Lucia di Cammarata, presso Pirro, Sicilia Sacra, pag. 801.
[588]. Diploma del 1188, presso Trinchera, Syllabus, pag. 297.
[589]. Diploma del 1262, presso Gregorio, Considerazioni, lib. II, cap. vj, nota 19.
[590]. Considerazioni, lib. II, cap. vj, pag. 135 segg.; cap. vij, pag. 169.
[591]. Si vegga su la significazione del vocabolo rustici la pag. 239 del presente capitolo.
Borghesi eran detti i cittadini di Palermo, (Gregorio, Considerazioni, lib. II, cap. vij, nota 10) di Morreale, (Gregorio, op. cit., lib. I, cap. iv, nota 19) del casale di Sinagra, (Gregorio, op. cit., lib. II, cap. vj, note 18, 19) di Siracusa, (Diploma del 1172, presso Spata, Pergamene, pag. 442) del territorio di Santa Maria in Cammarata, (Diploma del 1150 presso Pirro, Sicilia Sacra, pag. 801) e di Oppido in Calabria (Diploma del 1188 presso Trinchera, Syllabus, pag. 297).
[592]. Presso Caruso, Bibl. Sic., pag. 475.
[593]. Re Ruggiero vietava a’ bajuli di molestare gli abitatori Lombardi di Santa Lucia che avessero pagato il diritto di marineria, di esigere da loro angarie, ajutorii e fin anco l’erbatico per le loro greggi; e prescrivea fossero liberi come i Lombardi di Randazzo: presso Gregorio, Considerazioni, lib. I, cap. iv, nota 25. Nello stesso capitolo quarto sono particolareggiati gli antichi diritti del fisco, e non si trova alcuna tassa diretta su i borghesi se non la gezia ai Giudei. Nel cap. v, nota 4, è pubblicata una sentenza di magistrati del 1113 sugli abusi che commetteva il vescovo feudatario contro gli abitatori di Patti.
[594]. Considerazioni, lib. II, cap. vj, vij, e in particolare la nota 19 del cap. vj, ch’è squarcio d’un diploma del 1262.
[595]. Considerazioni, lib. I, cap. ij, iij, iv e v.