[685]. Traduzione latina del XIII secolo, dal greco e dallo arabico, pubblicata dal Gregorio, De Supputandis, pag. 34 e segg. e meglio dallo Spata, Pergamene, pag. 451 seg. È da notare che la traduzione dall’arabico ha il solo vocabolo senes che risponde a sceikh; ma nella traduzione dal greco si legge senes de regimine terrarum adiacentium. Dond’ei sembra che la voce γέροντες fosse seguita da qualche altra che la specificava o che il traduttore avesse aggiunto de regimine, per mostrare che si trattasse di Anziani e non di vecchi.

[686]. Diploma greco del distrutto archivio Capitolare di Messina. Una copia procacciatane dal canonico Schiavo, serbasi nella Biblioteca comunale di Palermo, Q. q. H. 4, fog. 321; dalla quale il Tardia e il Morso trasser quelle che si ritrovano nella stessa Biblioteca, Q. q. F. 143 e Q. q. E. 172, fog. 427. Avvene di più una traduzione latina, Q. q. G. 12, fog. 55. 56. E questa è la stessa, di cui die’ un pezzo il Gregorio, a proposito de’ maestri de’ borghesi, come or or diremo. Avvertasi che il Ms. è citato dal Gregorio con l’antico posto, Q. q. H. 15. Debbo la copia greca e latina di questi diplomi al dotto mio amico Isidoro La Lumia.

[687]. Diploma arabico della cattedrale di Palermo e nuova spedizione del medesimo nel 1154, mai pubblicati dal Gregorio e poi dal professor Caruso nella Biblioteca Sacra, Palermo, 1834, vol. II, pag. 46 segg.

[688]. Diplomi del 1122, 1217, 1223, 1224 e 1225. presso Spata, op. cit., pag. 256, 313, 314, 315, 317, 322, 323, 329, 330.

[689]. Il primo è diploma greco, presso Spata, Pergamene, pag. 216; il secondo, squarcio di traduzione latina d’un diploma greco, presso Gregorio, Considerazioni, libro II, cap. II, nota 25; e gli ultimi due diplomi greci, presso Spata, op. cit., pag. 286, 293 segg. I nomi proprii mi sembrano mescolati greci e italici.

[690]. Diploma greco, presso Spata, op. cit., pag. 261, ed a pag. 263, un transunto latino contemporaneo dove si legge la traduzione litterale Boni homines. Ancorchè l’editore non abbia avuta sotto gli occhi la pergamena originale, pure l’atto è da tenersi autentico, pei motivi ch’egli discorre nelle annotazioni. Ed ancorchè il testo greco sembri guasto in qualche luogo, pur non è in quello che ci importa; cioè dove i Buoni uomini dicono chiaramente: Noi abbiamo conceduti i beni. E noi significa il comune piuttosto che le persone, poichè erano trascorsi necessariamente moltissimi anni dalla concessione. De’ nomi proprii di cotesti Buoni uomini, laici o chierici, la più parte mi sembrano greci o latini e due soli oltramontani.

[691]. Diploma d’ottobre 1204, del quale v’ha copia tra i Mss. della Biblioteca comunale di Palermo, Q. q. G. 12. fog 114, citato per la prima volta dal La Lumia, per provare la esistenza de’ giurati in quel tempo, quando il Gregorio li trovava per la prima volta dal 1222 al 1231. Si vegga l’opera di quel mio dotto amico, Storia della Sicilia sotto Guglielmo il Buono, Firenze, 1867, in 12º, pag. 200. Avuta copia di questo documento dallo stesso La Lumia, mi par di pubblicarlo, come quel che rivela la forma del municipio lombardo di Sicilia ai tempi normanni, ai quali va riferita manifestamente la istituzione.

In nomine Dei Eterni Salvatoris omnium, Jesu Christi, Amen. Anno felicis suæ Incarnationis Millesimo Ducentesimo quarto, mense octobris Nonæ Indictionis. — Quoniam acceptum est illi per quem salus venit in mundum, et interest opera civitatis haud minimum judicare, fundare Ecclesias, et fundatas pia sollicitudine promovere; inde est quod Nos Rogerius de Drusiana et Joseph de Ytalia, de regio mandato instituimus una cum cæteris Bonis hominibus, et universo populo Nicosino; cum in honore et titulo Salvatoris fundassemus Ecclesiam in montem appellatam Sancti Salvatoris in terra Nicosini, ut in eadem Ecclesia acceptum Deo et sollemnius serviatur quantum vestra interest, et licet laicis de Ecclesiis ordinare, eamdem Ecclesiam ad jurisdictionem transferimus Sanctæ Ecclesiæ Latinensis cum omnibus possessionibus, et cæteris bonis, quae ipsa hodie habet, et in futurum est, Deo propitio, habitura. Salvo jure Sanctæ Messanensis Ecclesiæ cui ipsa tenetur persolvere tarenum annuum pro incenso.

Ad hujus autem nostræ concessionis memoriam, et robur in perpetuum valiturum, per manus Magistri Johannis Rocté (?) presens scripta est pagina et subscriptarum personarum testimonio roborata. Anno, mense et Indictione præscriptis. Regnante Domino nostro serenissimo Rege Frederico, anno (Dei gratia) octavo.