[540]. Una legge attribuita a Guglielmo, Libro III, titolo xxxiv (Historia Diplomatica Friderici II, tomo IV, p. 142), prescrive che gli schiavi (servos et ancillas) fuggitivi fossero resi ai padroni loro o consegnati al bajulo; e un’altra di Federigo, libro III, titolo xxxvj, p. 143, li chiama mancipia, spiegando più particolarmente il detto provvedimento. Per una legge delle Assisae, nello stesso volume, p. 227, è vietato tra le altre cose che alcun giudeo o pagano (cioè musulmano), comperi servum christianum, o lo tenga sotto qualsivoglia pretesto. Si veggano anche i Fragmenta juris siculi, pubblicati dal Merkel, Commentatio, Halis, 1856, pag. 18, 20, 34.

[541]. Diploma inedito della Chiesa di Catania.

[542]. Il testo greco di questo diploma, serbato oggi nello Archivio regio di Palermo, è stato pubblicato dal sig. Spata, Pergamene, p. 215 seg.

[543]. Presso Pirro, Sicilia Sacra, p. 976 e 1008.

[544]. Diploma del 1114, presso Pirro, op. cit., p. 1004.

[545]. Regii Neapolitani Archivii Monumenta, volume V, nº 497 e 510, p. 249, 278, i quali si leggono anco nella vita di S. Brunone, Acta Sanctorum, tomo III di ottobre, come abbiamo accennato nel cap. VII del presente libro, p. 487, nota 2 di questo volume.

Gli editori laici di Napoli non mettono in forse l’autenticità di cotesti diplomi; gli ecclesiastici di Anversa la sostengono con gran calore; ed io non avendo sotto gli occhi quelle scritture, non posso, così senz’altro esame, dichiararle false. Pure ho gravi sospetti. Il fatto principale è un sogno miracoloso, raccontato con troppi particolari; e lo scioglimento del nodo, una larghissima donazione al monastero di San Brunone. Oltre a ciò il primo di cotesti diplomi dà il titolo del conte Ruggiero con formole insolite, e il secondo è dato di giugno, Xª indizione 1102, in Mileto “nella camera dove giaceva infermo il conte,” quando si sa ch’egli era morto il 22 giugno IX indizione 1101. Quella stessa qualità mista di servi e villani, della quale non si conosce altro esempio, accresce i dubbii.

In ogni modo, i diplomi se non falsi, sono di certo anomali, scritti da cappellani del conte fuor dagli usi cancellereschi e non fanno grande autorità in una quistione di Dritto pubblico.

[546]. Falcando, presso Caruso, Bibl. Sic., pag. 458.

[547]. Diploma arabico, inedito e senza data, della Chiesa di Cefalù. Facendovisi menzione dei dinâr di Abd-el-Mumen e dei roba’i ducali di Sicilia, par che torni alla metà del XII secolo.