[558]. Si veggano le rubriche de’ diplomi del 1143 e 1149, presso Mortillaro, Tabulario della Cattedrale di Palermo, p. 23 e 30. Occorre tal voce sovente nei diplomi greci del Napoletano, pubblicati dal Trinchera, Syllabus: del 1136, p. 155 (relativo alla Sicilia); del 1145, p. 182, con la variante υελλάνοι; del 1188, p. 297 idem; ed un altro senza data, ma del XII secolo anch’esso, con lo errore υιλλάνη. Veggasi anche Ducange, Glossario greco, il quale alla voce Βελλάνος cita un diploma del conte Ruggiero.

[559]. Presso Trinchera, Syllabus, p. 557, nº XVI dell’appendice.

[560]. Diplomi arabici del 1150 e 1154, appartenenti alla cattedrale di Palermo, dei quali ho avuta copia dal professor Cusa, e il secondo fu pubblicato mediocremente dal Gregorio, De Supputandis, ec., p. 34 seg. e dal Caruso, nella Biblioteca Sacra, vol. II, Palermo, 1834, p. 46. Diploma arabico del 1169, appartenente alla stessa cattedrale di Palermo, del quale ho copia per cortesia del lodato prof. Cusa. In quest’ultima copia veggo la lezione Kh.. r.. sc in luogo di H.. r.. sc (lettere 7, 10, 13, in luogo delle 6, 10, 13, dell’alfabeto arabico). Non par verosimile che fosse stata adoperata una traduzione della voce rusticus (heresc significherebbe ruvidezza). Chi voglia vedere le conghietture del Gregorio e del Tychsen su questa e su la voce mils o mels del medesimo diploma, legga la nota a alla pag. 36 del De supputandis.

[561]. Diploma latino del duca Ruggiero figlio di Roberto, dato di agosto 1086, presso Pirro, Sicilia Sacra, p. 74, 75; Diploma del vescovo di Catania, dato di settembre 1114, il quale rilasciava al monastero di Santa Maria in Josaphat di Paternò la decima sopra i rustici Saraceni, donati a quello dal conte Arrigo.

[562]. Ducange, Gloss. lat.: Rustici, Coloni, Glebæ adscriptitii ec., Rustis.

[563]. Secondo la Costituzione, libro III, titolo 60, era vietato di far giudice o notaio qui vilis conditionis sit, villanus aut angarius forsitan, filii clericorum spurii, aut modo quolibet naturales.

[564]. Considerazioni, libro II, cap. vij, p. 168. Più evidentemente dimostrasi il significato generico della voce rustico nelle Assise del regno di Sicilia, pubblicate dal Merkel, Halis, 1856; dove a pag. 17, titolo III, si raccomanda a tutti i signori di usare umanamente co’ loro soggetti: cives, burgenses, rusticos, sive cujuscumque professionis homines; e non si fa motto di villani, angarii ec. Contro il suo solito, il Gregorio non cita alcun diploma in questa delicata investigazione; contentandosi di porre in nota parecchi luoghi delle Costituzioni, dove occorrono i vocaboli rustico e villano, nei quali luoghi ei credette ritrovare «le classi tutte in cui fu distribuita la nazione siciliana e quale differenza tra esse passasse». (Considerazioni, vol. II, p. 70. Nota 8 del cap. vij.)

Ma le Costituzioni, in primo luogo, promulgate in Melfi il 1231, non furono dettate esclusivamente per la Sicilia. Sendo comuni a tutte le province che ubbidivano a Federigo nell’Italia meridionale, ricordano varie denominazioni di classi inferiori che usavansi qua e là in luoghi usciti, qualche secolo o due secoli innanzi, da dominazioni molto diverse.

In secondo luogo, le Costituzioni non sono mica un codice sistematico e compiuto, nel quale tutti i diritti si trovino esposti in bell’ordine; ma bensì una raccolta di alcune leggi; confusa raccolta di leggi, di principi diversi, e tempi diversi dello stesso principe. Non vi sì può dunque supporre a priori, nè in fatto vi si nota, una tale precisione di linguaggio che le stesse cose sieno sempre designate con gli stessi vocaboli.

Or questo appunto presuppose il Gregorio, quand’ei conchiuse che in Sicilia i rustici fossero diversi dai villani; perchè gli uni erano nominati nelle leggi, libro I, titoli x, xxxiij; II, titolo iij; III, titolo xiiij e gli altri nelle leggi lib. II, xxxij; III, titoli ij, vj. Nè egli considerò che il titolo xxxij del libro II rassegnava per vero ogni classe di persone; onde se vi mancano i rustici, son da tenere designati dalle altre classi che vi si leggono, cioè angarii e villani; o, per dir meglio, che rustici significasse genericamente i villani, gli ascrittizii e i servi della gleba, più particolarmente nominati nei titoli ij e iij dello stesso lib. II. In vero non poteano essere trascurati i villani nella legge contro l’asportazione delle armi, lib. I, titolo x; nè i rustici trascurati nel novero delle classi ammesse alle testimonianze contro baroni, ovvero escluse, lib. II, titolo xxxij; oppure dimenticati nella legge che ammettea i villani alla successione ne’ beni tenuti in demanio, lib. II, titolo x.