Nè regge l’altro ragionamento dell’illustre pubblicista siciliano, che i rustici fossero diversi da’ villani, perchè le costituzioni stabilivano una composizione, come diceasi nelle leggi barbariche, per gli uni e non per gli altri: onde gli tornava che i villani non avessero persona, giuridicamente parlando. Perocchè composizione era il prezzo del sangue, maggiore secondo il grado, e favoriva quindi gli uomini in ragion diretta della altezza del grado loro; ma di ciò non tratta alcuna delle Costituzioni di Federigo. Queste al contrario ammettono la gradazione delle persone per aggravare la pena secondo l’altezza: onde il borghese dovea pagare più che il rustico, il milite più che il borghese, il barone che il milite, e il conte che il barone. La ragione stessa è seguita nel fissare la taglia per la cattura dei fuorusciti; dove sono nominati i rustici e non i villani: nè può presumersi che il legislatore abbia voluto assicurare l’impunità a’ banditi servi della gleba, sopprimendo la taglia per loro.

Io non so poi dove il Gregorio abbia letto che le testimonianze de’ villani fossero ammesse contro rustici e borghesi. La costituzione ch’egli cita non ne fa menzione, nè allude a questo; nè alcun’aura io ne trovo che prevegga il caso; ond’è probabile sia corso qualche errore di stampa, sia nel testo del Gregorio, sia nella nota.

Finalmente è da considerare che il Gregorio stesso, ponendo i rustici in condizione diversa dai villani, non era ben certo in che differissero dai borghesi; e, per dir pure qualcosa, proponeva il supposto che il medesimo ordine sociale si chiamasse dei borghesi nelle città e de’ rustici nelle campagne. Distinzione al tutto arbitraria; la quale in ogni modo non proverebbe la esistenza d’una classe di mezzo tra i borghesi e i villani.

Il professor Diego Orlando, fin dal 1847, dimostrava l’errore del Gregorio col mero confronto delle Costituzioni, nell’opera intitolata Il Feudalismo in Sicilia, Palermo, in-8, cap. XIV, nota 32, pag. 275.

Non tacerò che in due diplomi dello Archivio di Napoli, la voce rustico sembra perfetto sinonimo di borghese. Si leggono entrambi nel quinto volume dei Regii Neapolitani Archivii monumenta, (Napoli, 1857) sotto i numeri 477 e 494, pag. 203 e 245. Nel primo de’ quali, dato del 1091, si vieta di molestare il monastero di San Brunone presso Stilo, a chiunque, stratigoto o vicecomite, rusticus aut miles, servus aut liber: e nell’altro dato il 1098, accennando a certi richiami dei Veterani Squillacenses relativamente ai limiti del territorio conceduto a San Brunone, si conchiude che vedendo, rusticorum causam contra fratres nil juris obtinere, è data la decisione a favor del monastero. Ma questo solo esempio non varrebbe contro il ritratto delle Costituzioni. Quand’anco non cadessero su i primi documenti del monastero di San Brunone que’ gravi dubbi che abbiamo notati di sopra, si potrebbe supporre idiotismo locale quel significato della voce rustici, ovvero neologismo del cappellano del conte Ruggiero, uomo probabilmente straniero, che scrisse i diplomi, se autentici; o del monaco, anch’egli straniero, che li fabbricò dopo, se falsi.

[565]. Gregorio, Considerazioni, lib. II, cap. vij, pag. 167. Si veggano in Ducange, Glossar. lat., le voci Angaralis, Angarea, Angariae, Angariales, Angariarius, Angarii.

[566]. Gli Angarii citati nelle Costituzioni, lib. II, titolo xxxij; III, x, ix; sono ragguagliati a’ villani. Ne’ diplomi napoletani si dice di angaria dovuta da villani (Trinchera, Syllabus, pag. 300, 334, 558, 559, dipl. 1188, 1198.) E nei siciliani si veggon chiese e monasteri liberati da prestazioni ed angarie (Spata, Pergamene greche, dipl. 1117, pag. 247; dipl. 1171, pag. 273, 275); ma non comparisce in Sicilia alcuna classe denominata angarii.

[567]. Si vegga il lib. IV, cap. xj, pag. 398, 399 del secondo volume.

[568]. Dei tre primi diplomi ho le copie mandatemi dal prof. Cusa; ed uno fu pubblicato, in parte e male, dal Gregorio, De supputandis, ec., pag. 34. Il quarto è stato stampato da M. Des Vergers, con traduzione francese e comento, nel Journal Asiatique, ottobre 1845, pag. 313 segg.; ed io ne detti una versione nell’Archivio Storico Italiano, tomo IV, appendice, pag. 49 segg. L’eruditissimo editore sbagliò supponendo ascrittizii gli uomini di cui si tratta; e sbagliai anch’io seguendolo in questa interpretazione e nella lezione Mils in luogo di Maks.

[569]. Oltre la spiegazione che troviamo nel Kamûs, tradotta in parte nel Dizionario di Freytag, il significato della voce Maks si scorge nei seguenti testi arabi: The Travels of Ibn-Jubair, ediz. Wright, pag. 52, 53, 66; Ibn-el-Athiri, Chronicon, ediz. Tornberg, tomo XII, anno 604, pag. 183; Annales Regum Mauritaniæ, ediz. Tornberg, pag. 88; Makrizi, Mewâ’is, ediz. di Bulâk, tomo II, pag. 121; Abu-l-Mehâsin, Annales, ediz. Juynboll, tomo II, pag. 286. Si vegga anche Sacy, Memoires sur le droit de proprieté en Egypte, nelle Mémoires de l’Académie des Inscriptions, tomo V, pag. 64; lo stesso, Chrèstomathie Arabe, 2ª ediz., tomo I, pag. 172; tomo II, pag. 60, 84, 168; e Quatremère, Sultans Mamlouks, di Makrizi, tomo II, parte ij, pag. 97. In cotesti passi Maks talvolta significa contribuzioni indirette.