Nos autem saluberrimas earum petitiones inspicientes hoc nostrae immunitatis praeceptum fieri jussimus, per quod sancimus, ut jam dictum Monasterium; cum suis rebus mobilibus, et immobilibus, omnibusque mancipiis, et Colonis, Idventitiis et Peregrinis, Servis et Ancillis, super terram ipsius praedicti Monasterii, infra Regni nostri fines residentibus, sub nostra maneat immunitatis defensione; ita ut nullus Marchio, Comes, vel quislibet pubblicus Actionarius, seu alia, magna, parvaque persona, ex rebus saepe dicti Monasterii modo juste, et legaliter vestita esse videtur, aut in antea ibidem divina pietas amplificare voluerit, abstrahere aliquod, aut minuere, quandoque praesumant; sed liceat supradicti Monasterii Abbattissae, ejusque Successoribus in perpetuum res ejusdem Monasterii, sub nostrae immunitatis defensione, quieto ordine possidere, cum omnibus ad se pertinentibus, vel aspicientibus, tam rebus, quamque et mancipiis liberis, et servis, super res jam dicti Monasterii residentibus. Nullusque audeat eas injuste distringere, neque ab eis ullas illicitas redibitiones, aut publicas angarias exigere. Ante omnia autem Abbatissa ejusdem Monasterii, ejusque Successores, et omnes Monachae ibidem Deo servientes, sub nostrae defensionis quiete perenni vivere permaneant. Nullusque Reipublicae Minister eas per placita ventilare pertemptet, nisi in praesentia Abbatissae quae per tempora ibi praeesse visa fuerit, quatenus ipsas Ancillas Dei, quae ibidem Deo famulantur, pro nobis statusque Regni nostri jugiter exorare delectent. Si quis igitur hoc nostrae auctoritatis praeceptum et Mundiburdium infregerit, sciat se compositurum auri optimi libras centum, medietatem Camerae nostrae, et medietatem praedictae Abbatissae Joannae, vel ejus Successoribus. Quod, ut verius credatur, et diligentius ab hominibus observetur, manu propria roborantes, Annulo nostro sigillari jussimus. Signum Domini Ottonis Invictissimi, ac Magni Imperatoris Augusti.
Lyurtgerius Cancellarius ad vicem Vidonis Episcopi Barda Cancellarii recognovi et subscripsi.
Acta 7. Kal. Septembris. Anno Dominicae Incarnationis 963. Indictione 6 Anno Imperii Ottonis Magni Imperatoris Augusti secundo; Actum Monte Feretrano ad Petrum S. Leonis.
Dopo gli Ottoni, sotto gli Errici, come sono varie le vicende mondane, cominciò l'Imperio occidentale altra volta a decadere. L'Imperadore Federico Barbarossa, pensava ristabilirlo; ma distratto nella guerra di Soria, e dalle brighe, che gli diedero le città di Longobardia, ed i Pontefici romani, non potè ridurre a fine la magnanima impresa; e molto meno poteron tentarla i di lui successori, Errico e Federico II per le gare e contenzioni, ch'ebbero colle città medesime, e co' Papi, e co' loro Emoli dell'Imperio.
Morto Federico II, e contrastando i Germani fra di loro per l'elezione del successore si vide nell'Imperio quel lungo interregno, che ciascun sa; ed allora i più Potenti, e più città d'Italia cominciarono a scuotere il giogo, e porsi in libertà, poichè non era chi potesse validamente opporsi. Così i Veneziani che ne aveano gettati già i fondamenti, stabilirono la sovranità sopra la loro città e luoghi marittimi intorno, la quale poi col correr degli anni con lunga prescrizione se la resero più stabile e ferma, non altrimente che fecero gli altri Principi d'Italia sopra le ruine dell'Imperio d'Occidente. Queste mondane vicende recarono a' Veneziani la loro libertà, non già patto, o convenzione alcuna, siccome alcuni sognarono, esser seguita tra gl'Imperadori greci, e que' di Occidente della linea di Carlo M., dicendo, che questi per porre fra di loro un confine stabile e fermo, avessero dichiarati immuni, e liberi i Veneziani dall'uno, e dall'altro Imperio, siccome scrisse il Sigonio[83]; Venetos inter utrumque Imperium positos, liberos atque immunes, et ab utroque Imperatore securos vixisse: e nell'anno 812 novo pacto libertati atque immunitati Venetorum imprimis cautum. Nè fin qui è stato chi avesse potuto mostrarci documento alcuno di questa nuova convenzione e patto. Nè tante Collezioni, Cronache, ed antichi annali, che a' tempi nostri sono stati impressi; nè Scrittore alcun contemporaneo fa memoria d'una tal convenzione passata tra gl'Imperii d'Oriente e que' di Occidente; nè si sa il Sigonio onde l'abbia tratta.
CAPITOLO II. Spedizione de' Siciliani in Grecia: nozze tra Costanza ed Errico Re di Germania; e morte del Re Guglielmo e sue leggi.
Ma ritornando al nostro Guglielmo, molto poco ci rimane da notare de' fatti di questo savio Principe; poichè terminando qui l'istoria dell'Arcivescovo Romualdo, e non essendovi altri autori di que' tempi, fuor che la Cronaca dell'Anonimo Cassinense, che si conserva in Monte Cassino, alla quale Camillo Pellegrino fece alcune note, l'altra di Riccardo da S. Germano, Roberto del Monte, e Niceta autor Greco, che alcune cose brevemente scrivono di Guglielmo, rimangono tutti gli altri avvenimenti del Reame con l'opere di sì buono e glorioso Re per lo spazio di undici anni poco men che nascose fra le tenebre dell'antichità. Alcune cose andarono rintracciando con somma diligenza Capecelatro, e l'accuratissimo Inveges, l'orme de' quali come più sicure, a noi piace di seguitare.
Intanto il Pontefice Alessandro ristabilito in Roma, volendo dare a' disordini passati qualche riparo, nel seguente anno 1179 come notarono l'Anonimo Cassinense e 'l Pellegrino[84], fece convocare in Roma un general Concilio nella chiesa di S. Giovanni Laterano, ove intervennero ben trecento Vescovi, oltre agli Abati e grosso numero d'altri Prelati[85]. Si dannarono in esso molte eresie, che eran surte fra' Cristiani: si fecero molti decreti attinenti a reprimere l'avidità di coloro, che davano denari in prestanza con pattuir grosse usure, stabilendo i modi legittimi in queste contrattazioni; ed altri decreti furon statuiti bisognevoli a ristorar delle passate confusioni la Chiesa di Roma.