[207]. Per cagione del retto giudizio che su le cose già nominate pronunziammo tra esso e Riccardo.
[208]. Dissert. Med. Æv., tom. IV, pag. 197.
[209]. Giulini, tom. II, pag. 387.
[210]. Le facoltà della Chiesa e molti benefizi ancora dei cherici distribuì ai soldati.
[211]. Arnulphus, cap. 10.
[212]. Promettendo a quelli tutte le pievi e tutte le dignità e gli ospedali, che i maggiori ordinari ed il primicerio dei decumani e gli arcipreti e cimiliarchi delle chiese di questa città godevano, asserendo con giuramento, e consolidando un patto così detestabile.
[213]. Landulph. Sen., lib. 2, cap. 18.
[214]. Rerum Italic. Script., tom. IV, pag. 121.
[215]. Degli uffizi dei ministri.
[216]. Che dirò della monogamia de' sacerdoti? Mentre un solo connubio è loro permesso, e non mai ripetuto; e questa è la legge di non passare a seconde nozze.