[217]. Landulph. Sen., lib. I, cap. II.

[218]. Ma a che parlerò io della castità, quando si permette un solo, non ripetuto connubio? E adunque nello stesso matrimonio è posta la legge di non rinnovarlo.

[219]. Sancti Ambrosii Opera, edit. Maurin., Paris, 1686, tom. II, column. 66 B.

[220]. Maestro delle virtù è adunque l'apostolo, il quale insegna doversi redarguire con pazienza anche i contraddicenti, siccome quello che ingiugne che l'uomo sia sposo di una sola donna, non già perchè totalmente escluda il non coniugato (perciocchè questo è al di là della lettera del comandamento), ma perchè colla castità coniugale goda della grazia della sua assoluzione, giacchè nel coniugio non vi ha colpa, ma legge. Per questo l'apostolo la legge stabilì dicendo: Se alcuno senza delitto è marito di una sola moglie; dunque quello che senza delitto è marito di una sola moglie sarà tenuto alla legge del sacerdozio sopradetto; quello poi che passasse a seconde nozze, non incorre realmente la colpa d'uomo che siasi macchiato, ma privato viene della prerogativa del sacerdozio.

[221]. Rer. Italic. Script., tom. IV, pag. 109.

[222]. Maestro delle virtù è dunque l'apostolo, il quale insegna doversi redarguire con pazienza anche i contraddicenti, siccome quello che ingiugne lo sposare una sol donna, non già perchè totalmente escluda il coniugio (perciocchè questo è al di là della legge del comandamento), ma perchè l'uomo, colla castità coniugale, conservi la grazia della sua purificazione; nè ancora intese di dire che l'autorità apostolica invitasse a procreare figliuoli, non di chi li procreava.

[223]. Sancti Ambrosii Mediolanensis Episcopi Opera, ed Maurin., Paris, 1686, tom. II, column. 1036 F.

[224]. Perciò l'apostolo stabilì la legge, dicendo: Se alcuno senza delitto è marito di una sola moglie, è tenuto alla legge del sacerdozio che dee assumere; quello però che passasse a seconde nozze non incorre realmente la colpa d'uomo che siasi macchiato, ma privato viene della prerogativa di sacerdote.

[225]. Sancti Ambrosii Mediolanensis Episcopi Opera, edit. Maurin., Paris, tom. II, column. 1037 B.

[226]. Che i padri del concilio Niceno aggiugnessero qualche trattato, e che chierico essere non dovesse chi contratto avesse seconde nozze.