[539]. Il re Federico, raccolta avendo grande quantità di principi e di altri soldati, ed aggiunti al suo séguito Enrico, duca di Sassonia, e Federico figliuolo del re Corrado, ed altri principi, incamminossi con un corpo numeroso di truppe a Roma dal papa Adriano, affinchè Cesare, secondo il dovere, lo consacrasse; essendo però giunta quella comitiva nell'uscire dalle Alpi avanti la città stessa di Verona, a Guordo, castello inespugnabile, i Veronesi, riguardandolo come di loro diritto, il passaggio vietano ad esso cd ai suoi seguaci, dicendo che Cesare non era egli ancora, ma re, e che per questo, come era di loro diritto, doveva egli pagare ad essi il danaro, se di là passare voleva a Roma, che qualora ricevuto lo avessero già consacrato Cesare, gli avrebbero in quella occasione, e non già prima, renduti gli onori dovuti a Cesare. Queste cose udendo, Federico reprime lo sdegno, e, dissimulandolo, dà loro di buone parole, promette il danaro che essi domandano, e come di questo data avesse sicurtà, passa per Verona col suo esercito intatto. Situate adunque oltre quella città le truppe reali, manda dire ai Veronesi che a ripetere vengano il dovuto danaro, i quali alle di lui parole credendo, dodici dei primari e più nobili cittadini, con numeroso séguito di altri nobili, mandano al re per ricevere il danaro promesso; questi il re guardando con volto ilare, ed ottime parole soggiugnendo intorno al promesso danaro, tutti ordina che presi sieno, e molti di essi avendo fatti trucidare, i dodici primari nobili comanda che sieno impiccati. E siccome uno di questi diceva essergli parente in linea assai vicina, e con testimonianza lo provava, per questo, come più nobile, ordinò che sospeso fosse a più alto patibolo.

[540]. Dobner, tom. 1, pag. 43.

[541]. Giulini, tom. VII, dalla pag. 137 alla pag. 147.

[542]. Detto, tom. VII, pag. 144.

[543]. Commesso fu ad Anselmo di Terzago, che provvedere dovesse secondo il suo giudizio intorno al reggimento della città, ed egli elesse due consoli che per un anno la reggessero.

[544]. Flamma Chronic. MS., cap. 963.

[545]. Ad alcuno non fosse interdetto l'uso de' suoi beni, se non giudicata la causa ed approvata dal comune, dal podestà di Milano, o dai rettori della comunità, siccome le leggi richieggono.

[546]. Corio, pag. 59 dell'edizione in foglio.

[547]. Dico, comando e stabilisco che in perpetuo debba fermamente osservarsi.

[548]. Non possiamo ancora dimenticarci che voi, pacificato essendo di già l'imperio, che lungamente era stato turbato, ci dirigeste legati tanto discreti e tanto onesti, coi vostri donativi, che noi, come era convenevole, ricevemmo sotto quella grazia e devozione colla quale sempre vi abbiamo riguardati, e sempre cari vi terremo; i vostri donativi altresì tanto più grati ci riuscirono, quanto che noi sapevamo che quelli trasmessi erano per effetto di pura amorevolezza.