La scuola stessa non è nata con Irnerio. Certamente Pepone lo ha preceduto nell'insegnamento delle leggi; e quantunque Odofredo sentenzii che nullius nominis fuit, una qualche fama deve averla goduta, se nel 1076 lo troviamo in un placito della duchessa Beatrice, e appunto cotesta carta rivela altre contemporanee. Ma ci sono anche altri indizî di una scienza preirneriana: soltanto non si fanno nomi. Tutto induce a credere che alcuni giureconsulti ci sien stati a Bologna prima ancora d'Irnerio; ma nessuno li ricorda. È una scienza che non ha nome; ed è a mala pena che quello di Pepone, più fortunato degli altri, abbia potuto salvarsi. Subito dopo Pepone è nominato Irnerio, giudice anch'egli, che oltre ad insegnare a Bologna, figura più volte nei placiti matildini e imperiali e in altre carte, dal 1113 al 1125. Dopo non se n'ha più traccia; ma intanto il suo nome aveva ecclissato tutti gli altri. Odofredo, che pur avea detto di Pepone nullius nominis fuit, soggiunge, parlando di Irnerio, che fuit maximi nominis et fuit primus illuminator scientie nostre, sì da meritarsi il nome di lucerna juris. Odofredo ne loda specialmente l'ingegno sottile e la forza dialettica. Ciò che più importa, Irnerio ha lasciato dei discepoli, che hanno anche insegnato, ed assicurato così le sorti della scuola per tutti i tempi avvenire. Soltanto non si sa di sicuro chi sieno. Ottone Morena fa menzione di quattro dottori famosi, che avrebbero insegnato a Bologna circa la metà del secolo XII, e avuto comuni le ingerenze nei più grandi affari del tempo: Bulgaro, Martino Gosia, Jacopo di Porta Ravegnana ed Ugo. Secondo il Morena sarebbero stati gli immediati scolari d'Irnerio: anzi egli stesso li avrebbe qualificati così in un distico diventato famoso:
Bulgarus os aureum, Martinus copia legum,
Mens legum est Ugo, Jacobus id quod ego.
Ma forse si tratta, più ch'altro, di una tradizione. Checchè ne sia di ciò, è certo che la scuola si elevò per essi ad una straordinaria altezza, e continuò poi per altre due generazioni. Mi restringo a ricordare alcuni nomi: Rogerio, Piacentino, Giovanni Bassiano, Pillio, Vacario della prima generazione; Azone e Ugolino della seconda. E se ne potrebbero ricordare anche altri. In realtà è una lunga sequela di illustri giureconsulti; e son notevoli i passi che si son fatti di generazione in generazione: i glossatori venuti dopo non mancano di trarre partito da quelli che li han preceduti; ma d'altronde le fonti continuano ancora a studiarsi, e l'autorità dei nomi non è d'impaccio ad alcun progresso. Ugolino però è l'ultimo dei glossatori, le cui glosse abbiano una reale importanza. Dopo lui la scuola decade. Si cominciarono a tenere nello stesso conto le fonti e le illustrazioni, e tutte, buone e non buone, senza discernimento nè esame, e si finì con lo studiarle, più che non si facesse delle fonti stesse, e farne uso, anche là dove non si dovea. La stessa glossa di Accursio è opera di decadenza, quantunque non ci sia stato forse altro glossatore, che sia salito in maggior fama.
Tali erano le scuole sugli albori della vita italiana. Resta che ne vediamo la produzione scientifica, che deve, per così dire, mostrarcele in azione, rivelandone l'operosità durante i secoli, di cui discorriamo.
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Ci tengo a ripeterlo, che la scienza giuridica dei Romani non è decaduta improvvisamente, come si crede dai più; e ad ogni modo non è vero che le tenebre state di lunga durata. Un barlume di luce appare nel secolo IV e nel V. Allora la letteratura latina si è migliorata sensibilmente per sollevarsi fino alla filosofia elegante e solida di Boezio ed alla erudizione illuminata di Cassiodoro: come avrebbe la giurisprudenza potuto sfuggire all'impulso delle lettere, della filosofia e della teologia? In realtà si è rialzata alquanto; e ne abbiamo la prova in alcune opere di cotesti tempi, dovute probabilmente alla scuola di Roma. Ricordo i Sommari del Codice Teodosiano, l'Interpretatio del Breviario, il Liber Gaii, la Glossa torinese: tutti lavori, che non rivelano molta originalità e potenza di mente, ma che d'altronde son chiari e precisi; e nei due ultimi si può anche scorgere un progresso. Tuttavia sotto Giustiniano la scienza corse un serio pericolo; perchè l'imperatore, a impedire che la sua opera legislativa potesse venire offuscata e turbata dalla verbosità dei commenti, ordinò ripetutamente che nessuno dovesse farsi a commentare il testo. Soltanto permise di tradurre letteralmente la legge in greco per comodo dei suoi sudditi, e indicarne sommariamente i titoli, e citare le opinioni dei giureconsulti antichi, purchè si accordassero col nuovo diritto: ogni altra riproduzione e illustrazione del testo doveva esser punita con la pena dei falsarî. Ora, il divieto di Giustiniano paralizzava l'attività della scuola proprio nel momento in cui, pei grandi mutamenti introdotti nella legislazione, se ne dovea sentire più forte il bisogno; e la scienza giuridica ne fu seriamente minacciata. Nondimeno la scuola, pur facendo mostra di acconciarsi alla volontà imperiale, reagì come potè, ancora durante il regno di Giustiniano, e continuò poi sempre. L'Epitome di Giuliano, la Summa perusina, la Glossa pistoiese, le glosse che, nel corso del secolo X, furono aggiunte a quella di Torino, appartengono a questa prima fioritura giuridica medievale. E così si arriva al secolo XI, quando la scienza giuridica è già in pieno rigoglio, tanto è vero che alcune produzioni han potuto mantenersi ancora per lungo tempo accanto agli scritti della scuola bolognese. Anzi, come istradamento alla scienza del diritto, son di gran lunga superiori ad essi. Vogliamo alludere specialmente al Brachylogus ed alle Exceptiones legum Romanorum, usciti, a quanto pare, l'uno e l'altro dalla scuola ravennate. Anche il libello di Pietro Crasso è un modello del genere. Così, già per opera delle scuole di Roma e di Ravenna, la storia della scienza, da Costantino a Irnerio, si presenta in una nuova luce; e nondimeno lo splendore di Bologna non ne rimane punto ecclissato. Non ci sarà più nulla di meraviglioso; ma è certo che lo studio del diritto romano è diventato a Bologna più speciale e quindi più intenso. Dopo tutto ogni scuola ha la sua impronta, e anche quelle che stiamo esaminando han la loro, ben diversa da quella che troveremo a Bologna.
In generale c'è questa tendenza tanto nella scuola di Roma, quanto in quella di Ravenna, di mettere la vecchia legge imperiale alla portata dei tempi nuovi e temperarne le durezze. Essa si rivela già nelle lettere di Gregorio Magno; nè altrimenti il Brachilogo altera a bella posta il diritto giustinianeo per adattarlo alle condizioni dei tempi, e anche informarlo ad una maggiore equità. E non c'è dubbio che siasi proposto una cosa e l'altra. Il giurista si atteggia qua e là veramente a successore degli antichi prudentes, la cui autorità non era minore di quella dei Cesari. Come il Principe vuole, e così anche il giureconsulto dee volere; e in realtà egli assume l'aria di legislatore: modifica il diritto, e non ne dà neppure la ragione, restringendosi a dire: vogliamo la tal cosa, concediamo la tal altra. Lo che non significa che egli proceda a casaccio. Si vede chiaro, che egli modifica il diritto giustinianeo, o perchè non gli pare pienamente conforme a giustizia, o perchè lo crede inopportuno, o anche perchè contraddice al diritto del paese. E non ne fa mistero: sin vero æquitas juri scripto contraria videatur, secundum ipsam judicandum est. Lo stesso modo s'incontra nelle Exceptiones legum Romanorum. Anche qui il giurista si è messo a foggiare il diritto più o meno liberamente con riguardo all'equità ed alla opportunità, e lo dice egli stesso nel prologo: Si quid inutile ruptum æquitative contrarium in legibus reperitur nostris pedibus subcalcamus, quicquid noviter inventum ac tenaciter servatum tibi.... revelamus. Anzi ritorna più volte sui principî della giustizia e dell'equità che antepone alla legge. Egli osserva, che quando la justitia e la consuetudo, cioè la vera giustizia intrinseca e il diritto positivo vigente, contrastavano tra loro, non ci potean essere che gli idioti che si pronunciassero per la consuetudine: i legisperiti davano la preferenza alla giustizia, che concordava sempre con la verità. Insieme proclama il diritto, che aveano i giudici, di decampare dalle leggi per ragioni superiori, appunto come il Brachilogo; ma lo attribuisce solo ai più autorevoli e timorati di Dio, che non fossero facili a essere subornati per grazia o per denaro. Il giurista dice che se ciò poteva farsi anche coi sacri canoni, che pur aveano maggiore autorità, perchè non si avrebbe potuto con le leggi secolari? Così accadde che più principî estranei al diritto romano penetrassero in questo libro; e d'altra parte non vorrei nè pur dire che l'autore s'inchini sempre agli usi vigenti: anzi talvolta vi si oppone per tornare ai vecchi principî.
Una nuova tendenza della scuola appare dal libello di Pietro Crasso, ed è di estendere i principî del diritto privato alle questioni di diritto pubblico. Il libello stesso ne offre più applicazioni. Una riguarda i rapporti di Arrigo IV col Papa. L'autore comincia dall'osservare che Papa Gregorio teneva la sede pontificia Julia et Plautia lege contempta; e nè tampoco poteva richiamarsi a quella costituzione del Codice, che proibiva al figlio di famiglia di agire contro il padre, perchè non poteva dirsi padre di Arrigo, essendosi comportato tutt'altro che paternamente con lui, e anzi lo aveva emancipato, scomunicandolo, tendendogli d'ogni maniera insidie, e perfino attentando a' suoi giorni. Anzi perciò potrebbe dirsi incorso nella Lex de parricidiis. Lo stesso Crasso si occupa poi dei rapporti di Arrigo coi Sassoni; e anche qui la scrittura formicola di motivi privati. Per provare che avean fatto male a deporlo, si richiama nientemeno che alle Istituzioni, che riconoscono il diritto ereditario, e anche ad alcuni principî del Codice, che pareggiano la consuetudine alla legge. Insieme avverte, che chi invade violentemente una cosa, senza aspettare che il giudice decida, è obbligato a restituirla, e anche a pagarne il valore, giusta la L. 7 C. unde vi 7. 4. E così dovea essere coi Sassoni, che avean deposto Arrigo.