L'opera dei giureconsulti pavesi non è meno importante, sebbene sotto un altro punto di vista. Cominciano dal raccogliere le leggi cronologicamente e sistematicamente, e finiscono con lo illustrarle. Dettano glosse e formule, e anche compilano alcuni lavori indipendenti, e questioni e trattati, sul possesso, sul diritto successorio, sul duello giudiziario, ecc., esponendo i principî del diritto langobardo che vigeva nell'alta Italia, in modo sistematico, con la scorta di varie leggi, qua e là paragonando il diritto romano e germanico tra loro. Specialmente l'Expositio, una specie di glossa perpetua alla Lombarda è opera di molto valore. L'autore non si contenta di interpretare le singole leggi, ma ritesse, per così dire, la storia dommatica di esse: espone le opinioni degli altri giureconsulti, le loro dispute, e il modo con cui si studiavano di conciliare i passi discordi. Insieme rivela una grande dimestichezza col diritto romano, che studia nelle fonti.
In generale solo il gius romano poteva sollevare in Italia la letteratura giuridica; e infatti le glosse della scuola di Pavia acquistano subito, mercè esso, una maggiore importanza. Se più vuolsi, possiamo notare fin dalle prime uno spirito tutto italiano, che anima quei giureconsulti pavesi, ereditato forse dalla vecchia scuola di grammatica. Comunque, non c'è dubbio, che lo studio pavese, tutto dedicato a illustrare le leggi langobarde, riconosce subito l'autorità del gius romano, e il suo valore sussidiario come diritto comune. Anzi la scuola di Pavia si è resa tanto più eccellente, quanto più si è addentrata nello studio di quel diritto. Gli antiqui judices conoscevano certamente le Istituzioni giustinianee, ma non pare che conoscessero altro: certo non aveano ancora addestrato lo spirito in modo da sollevarlo oltre la materialità della legge. Talvolta si trovano come impacciati nel conciliare i vari passi: ad ogni modo la loro interpretazione è sempre letterale e pedestre. Aggiungo, che se gli Antiqui si giovarono del diritto romano, lo fecero solo per supplire i difetti del langobardo, nei casi, a cui questo non provvedeva: allora vi ricorrevano come a legge generale; se no, no. Invece Guglielmo conosce anche il Codice, e la sua interpretazione è già più larga. Egli non si appaga più della lettera della legge, nè si crede in obbligo di star ligio ad essa; ma ne abbraccia lo spirito, e, con la scorta del diritto romano, cerca d'introdurvi qualche principio più sano di giustizia e di equità. In questo senso combatte gli Antichi e Bonfiglio. Ma sopratutto si rivela questo indirizzo nell'autore della Expositio. Egli approfitta di tutte le fonti, allora conosciute: le Istituzioni, i primi nove libri nel Codice, il Giuliano, e non trasanda neppur il Digesto. Nè si contenta di colmare le lacune del diritto langobardo colle leggi romane; ma come Guglielmo e Lanfranco, e anche più di essi, lo trae addirittura ai principî romani, interpretandolo con la loro scorta, abbandonando l'analogia desunta dal diritto patrio per surrogarvi quella delle leggi romane, sostituendo perfino le disposizioni romane alle langobarde.
Insieme interessa di vedere come questi lombardisti citassero le leggi. Abbandonano le indicazioni generiche e i numeri per appigliarsi ai titoli e alle parole iniziali, sia pei testi langobardi, sia pei romani; e anche questa è una cosa che ha la sua importanza. È un metodo, che rivela nuovamente la grande conoscenza, che aveano delle fonti, e che dovea far fortuna.
Lo studio di Bologna, lo abbiamo già avvertito, non sorge di punto in bianco a ridestare o iniziare un movimento scientifico spento da secoli. Anche lo studio bolognese ha i suoi precursori e non può dirsi che riaccenda per il primo, dopo tanta caligine medievale, la lampada della scienza. Certamente la tradizione ci ha la sua parte. A cominciare dalla scuola di Roma, e venendo giù fino alla scuola di Ravenna e a quella di Pavia, c'era oggimai tutta una tradizione, più o meno scientifica, dovuta alla scuola: il terreno poteva dirsi apparecchiato già da lungo per ricevere la nuova sementa. Lo studio di Bologna è, in verità, il frutto di una lunga evoluzione storica; nè la letteratura giuridica medievale è andata perduta per Bologna.
E già l'età dei manoscritti, contenenti opere del periodo prebolognese, fa toccare con mano che la tradizione di quella letteratura giuridica è penetrata nelle nuove scuole. Infatti, perchè si sarebbero trascritte se non fossero state lette e studiate e diffuse? Soggiungiamo, che i più di quei codici appartengono ai secoli XII e XIII; sicchè non c'è dubbio: la vecchia scienza vive ancora per qualche secolo accanto alla nuova, e soltanto a poco a poco vien balzata di seggio, quando la nuova ne ha già tratto partito. Ma c'è di più. Confrontando la letteratura giuridica e anche i metodi dei due periodi si trova che c'è realmente un legame molto intimo. Io non esito a dire, che lo studio di Bologna si riattacca per una parte a Ravenna e per l'altra a Pavia: a Ravenna sopratutto per la materia giuridica, a Pavia per i metodi.
Certo, la materia giuridica è venuta ai glossatori dell'antica scienza medievale dal diritto romano. Alcune glosse preirneriane sono passate di peso nel grande apparato accursiano; e la stessa coincidenza può trovarsi in talune definizioni. Qua e là continua l'eco di qualche distinzione, e persino qualche controversia giuridica formulata e discussa nel periodo prebolognese è tuttavia viva nella scuola di Bologna. Lo stesso Pietro, autore delle Exceptiones, è citato da Accursio in più luoghi e anche da altri. Un trattato de natura actionum si trova adoperato dal Piacentino. La Lectura super actionibus di Pietro Crasso, autore del Libello, è ancora ricordata nello statuto della università dei giuristi di Bologna negli anni 1317-1346. Il Brachilogo ha certamente ispirato l'Epitome incerti auctoris, e parimenti presenta delle analogie col Liber juris florentinus.
Insieme vediamo applicati qua e là i principî di diritto privato a rapporti pubblici, nè più nè meno che si era fatto a Ravenna. Una glossa esamina la questione se il Papa abbia la giurisdizione temporale nelle terre dell'Impero che si credevano formar parte della donazione costantiniana; e ricorre volentieri a testi di diritto privato. Un'altra volta Federigo I studia certa pretesa accampata dal Papa sui palazzi dei vescovi, perchè non fossero tenuti a ricevere i nunzî imperiali; e certamente furono i giureconsulti bolognesi a suggerirgli di distinguere se il palazzo sorgeva nel suolo proprio del vescovo o in quello dell'Impero; perchè in tal caso anche il palazzo dovea appartenere all'Imperatore, giusta il principio che omne quod inædificatur solo cedit. Era una regola di diritto privato che Federigo applicava al diritto pubblico. Anche il modo, con cui lo stesso Federigo procedette contro la eroica Milano, impaziente di freno, trova la sua spiegazione nei principî di diritto privato applicati alla ragion pubblica. Più tardi Federigo II vorrà provare che avea tutto il diritto di riprendere le terre imperiali donate al Papa, e lo farà osservando, che il donante poteva riprendere le cose donate se il donatario era ingrato. Altre volte i giureconsulti giustificano con la teoria della usucapione la giurisdizione e altri diritti sovrani, che le città accampavano contro l'Imperatore. Tale era la dottrina di Bartolo; nè altrimenti ragionavano Giasone, Angelo Panormitano e Jacopo.
Aggiungo che i glossatori custodivano la memoria degli ordinamenti scolastici giustinianei. Dirò meglio: l'ordinamento di Giustiniano si riproduce a Bologna e continua a lungo, perchè tale era ancora ai tempi di Accursio. Nè le illustrazioni dei testi hanno un carattere diverso. Era quel tanto di scienza, che Giustiniano avea permesso, e i glossatori non hanno osato di varcarne i limiti. Si tratta di Glosse e tutt'al più di Summae, più o meno estese; e fu soltanto in seguito, che la Somma si trasformò in trattato e la Glossa in apparato e commento. È il merito di Bartolo, che primo ripigliò lo svolgimento ampio dei testi, cercandone le ragioni, e deducendone le più alte conseguenze, alterandone anche il concetto per adattarlo alle nuove esigenze dei tempi.
Dall'altra parte abbiamo il centro giuridico langobardo, che esercitò pure la sua influenza su Bologna.
Certo, le collezioni langobarde eran note alla scuola, e si citavano dai professori di gius romano, e formavano oggetto di lezioni. Parimenti i legisti di Bologna ricordano spesso le opinioni dei Pavesi e le discutono. Ciò che più importa, ne accettano i metodi, e con essi si fanno a studiare le fonti. In sostanza, tanto la scuola di Pavia quanto quella di Bologna studiano le fonti molto minutamente, rivolgendosi, più ch'altro, alle particolarità, come non pare che siasi fatto mai a Ravenna. Perciò anche il lavoro scientifico dei Bolognesi fu assorbito in gran parte dalla glossa, come lo era stato quello dei Pavesi, e l'una glossa e l'altra si somigliano. Uno dei cómpiti che i Lombardisti han sciolto con singolare fortuna fu quello di cercare i passi paralleli, che confermassero la legge o vi derogassero; e appunto questa tendenza trova il suo compimento in Irnerio, che, redigendo le Autentiche, non faceva che andare un passo più avanti dei Lombardisti, i quali si erano contentati di rimandare alla legge derogatoria. Anche le tabelle, che si trovano aggiunte a qualche codice di diritto langobardo, a guisa di alberi genealogici, in cui un rapporto generale di diritto vien distinto nei suoi singoli casi, doveano, sviluppandosi, condurre presto o tardi a quelle opere della scuola di Bologna, che si conoscono col nome di Distinctiones; per non dire di lavori affatto simili usciti dalla scuola dei glossatori. Medesimamente la Expositio della scuola langobarda prelude alla glossa di Accursio: certo, l'una e l'altra riassumono i resultati delle due scuole, tenendo conto delle discussioni dottrinali. Infine si sa che i glossatori si attengono, nel citare le leggi, alle rubriche dei titoli ed alle parole iniziali delle leggi, astenendosi dai numeri. È una pratica che si ricollega al ritorno, che avean fatto alle fonti; ma già prima essa aveva dominato nella scuola di Pavia.